Home Personale Bonus asilo nido, come funziona il contributo. Le info utili

Bonus asilo nido, come funziona il contributo. Le info utili

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Anche per il 2018 è arrivata la conferma per il bonus asilo nido.

Fino al 31 dicembre (con dotazione finanziaria di 250 milioni di euro, se esauriti non si può inoltrare richiesta) sarà possibile richiedere il contributo per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati e per forme di assistenza domiciliare.

Il bonus, dell’importo massimo di 1.000 euro, è destinato ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto dall’INPS su domanda del genitore.

L’agevolazione per gli asili nido è stanziata in 11 rate mensili da 90,91 euro per ogni retta pagata e documentata.

L’INPS provvede al pagamento del bonus nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Può accedere al bonus – ricorda l’Inps sul proprio sito – il genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 che sia residente in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria. Il beneficio è valido anche per gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari e per i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

La circolare INPS 29 gennaio 2018, n. 14 fornisce le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per usufruire delle agevolazioni.

Attenzione!

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

perdita della cittadinanza;
decesso del genitore richiedente;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):

cittadinanza italiana;
cittadinanza UE;
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
residenza in Italia;
relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio.

La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.