Home La Tecnica consiglia Contratto scuola, aumenti e arretrati anche per i pensionati. La scheda di...

Contratto scuola, aumenti e arretrati anche per i pensionati. La scheda di FLC CGIL

CONDIVIDI

La sottoscrizione in via definitiva del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 (la cui ipotesi è stata firmata il 9 febbraio 2018) comporterà dei benefici economici anche per tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di validità del nuovo contratto. L’Inps, infatti, dovrà procedere al ricalcolo della pensione e della liquidazione (Tfr o Tfs) tenendo conto degli aumenti degli stipendi derivanti dal rinnovo del contratto. Online tutti gli approfondimenti.

In particolare il nuovo contratto dispone che gli incrementi retributivi previsti per il triennio 2016-2018 dovranno essere computati “ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza” del nuovo contratto.

Questo comporta che i lavoratori andati in pensione tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 beneficeranno di un adeguamento del trattamento pensionistico che tenga conto degli aumenti contrattuali previsti per gli specifici profili professionali e con le decorrenze indicate dal contratto (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018).

I pensionati hanno anche diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto (in base al regime spettante) per il periodo corrispondente agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, i pensionati percepiranno anche gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio 2016-2018.

Per ottenere l’adeguamento degli assegni pensionistici sulla base degli aumenti predisposti dal nuovo contratto, gli interessati non dovranno presentare nessuna specifica istanza in quanto il ricalcolo verrà effettuato d’ufficio dall’Inps, anche se questo probabilmente potrà avvenire in tempi non brevissimi e comunque dopo la firma definitiva del CCNL.

Per ogni ulteriore esigenza di chiarimento la FLC CGIL fa sapere che è possibile rivolgersi alle sedi dell’INCA CGIL presso le camere del lavoro territoriali.

PUBBLIREDAZIONALE