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Dall’USR Veneto indicazioni sulle graduatorie regionali degli insegnanti di religione

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Con nota del 12 maggio l’USR per il Veneto ha ricordato alle scuole della regione che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della O.M. 8/2015, entro il 15 giugno 2015, è prevista la pubblicazione della graduatoria regionale, articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnati di religione a tempo indeterminato, finalizzata ad individuare il personale eventualmente in soprannumero.

Il medesimo comma 3 prevede inoltre, ai fini dell’aggiornamento della graduatoria, che i docenti compilino una scheda di attribuzione del punteggio e che tale scheda venga inviata all’USR entro il 16 maggio 2015.

Nel merito, l’USR ha ricordato che provvederà ad aggiornare le graduatorie già esistenti aggiungendo al punteggio assegnato in precedenza, quello relativo all’anno scolastico 2013/2014, derivante dall’anzianità di servizio (ruolo e continuità).

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria regionale, le scuole saranno invitate a inviare all’USR solole schede dei docenti per i quali si riscontrano difformità di punteggio tra quello dichiarato dagli interessati e quello risultante nella graduatoria regionale. Non sarà quindi necessario trasmettere all’USR per il Veneto le schede compilate dai docenti interessati.

Infine l’Ufficio veneto ricorda che:

  • il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità decorre dall’a.s. 2009/2010 (nota 5 della tabella di valutazione allegata al CCNI concernente la mobilità);
  • dall’a.s. 2014/15, le “esigenze di famiglia” non prevedono il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge (comma 4 dell’art. 10 della citata O.M. 8/2015);
  • il personale beneficiario delle precedenze previste ai punti I) III) V) e VII del punto 2, dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità non deve essere inserito nella graduatoria regionale per l’individuazione dei soprannumerari, in quanto ha titolo a permanere nell’attuale sede di servizio.