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Gli allievi del primo ciclo di istruzione non possono essere equiparati a lavoratori

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Un documento della Direzione Sanità Regione Piemonte “ La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola secondo l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ” si sofferma sul tema dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori.

Gli effetti concreti dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola comportano:

  • obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati;
  • obblighi relativi all’individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori;
  • obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

Il documento sostiene inoltre “che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all’età ”.