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Notizie Principali
Libri di testo anche in versione on line e “mista”
di A.T.
Nel decreto legge n. 112 del 25 giugno scorso sono anche contenute disposizioni sui testi scolastici.
Precisamente, all’art. 15 del decreto legge che anticipa la Finanziaria per il 2009 si dispone che nel termine di un triennio i libri di testo per le scuole del primo ciclo (di cui al D.l.vo n. 59 del 19 febbraio 2004) e per quelle di istruzione secondaria di II grado vengano sia stampati che inseriti on line su internet (e quindi “scaricabili”) nonché prodotti nella versione “mista” (cartacea con supporti digitali). Ciò “al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie”.
Peraltro, su questo argomento, lo scorso 18 giugno era stata firmata un’intesa tra il Ministero dell’istruzione e l’Aie (Associazione italiana editori) per una graduale diffusione dei libri di testo in forma “mista”.
L’art. 15 del decreto legge collegato alla Finanziaria prevede che già dal prossimo anno, gli organi scolastici competenti, “nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente”, dovranno individuare preferibilmente i libri di testo disponibili (in tutto o in parte) nella rete internet. Ai testi pubblicati su internet gli studenti potranno accedere gratuitamente o dietro pagamento (“a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente”).
A partire dall'anno scolastico 2011/2012, il collegio dei docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nella versione on line (scaricabile da internet) o in quella “mista”. Viene evidenziato che “sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili”.
Inoltre, al comma 3 del citato art. 15 del decreto legge n. 112 (che ha per oggetto “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) si specifica che “i libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni”.
Sarà un decreto ministeriale (“di natura non regolamentare”) a determinare le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa (anche per assicurarne il contenimento del peso) e quelle tecnologiche nelle versioni on line e “mista”, nonché (“nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore”) il prezzo dei testi della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola di istruzione secondaria di I e di II grado.
E nel quarto ed ultimo comma dell’art. 15 la prospettiva viene allargata alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, invitate “nel rispetto della propria autonomia”, ad adottare linee di indirizzo ispirate ai principi dei precedenti commi.
26/06/2008
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