Home Personale Mobilità 2018/2019, ecco come si compila la sezione Esigenze di famiglia

Mobilità 2018/2019, ecco come si compila la sezione Esigenze di famiglia

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Dopo avere fatto un vademecum sulla compilazione della sezione “Anzianità di servizio” della domanda di mobilità 2018/2019, adesso presentiamo il vademecum per la compilazione della sezione Esigenze di famiglia.

COMPILAZIONE DELLA SEZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA

Nella casella 7 si deve mettere la provincia di ricongiungimento e il comune di ricongiungimento. Il punteggio di 6 punti è riferito solo per le scuole che si riferiscono al comune di ricongiungimento e per chi mette anche la preferenza dell’ambito in cui ricade il comune di ricongiungimento, avrà i 6 punti anche per la titolarità di quell’ambito territoriale. È utile ricordare che i coniugati si devono ricongiungere al coniuge, mentre i non coniugati, o i separati legalmente (con atto omologo del tribunale), si possono ricongiungere ai figli o ai genitori. Non è possibile ricongiungersi a fratelli, sorelle o altri parenti/affini.

La casella 8 è compilabile soltanto per situazioni particolari, infatti di norma non si compila. Tale casella è compilabile solo dai docenti si occupano dell’assistenza per la cura dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto. In tal caso il docente deve inserire provincia e comune in cui l’assistito viene curato, inoltre il docente deve dichiarare che nel comune di attuale titolarità non esistono strutture specializzate per la cura dell’assistito. A queste condizioni il docente avrà 6 punti anche nel comune dove assiste il congiunto.

La casella 9 deve essere compilata con l’indicazione del numero di figli che non abbiano compiuto sei anni di età o che li abbiano compiuti nell’anno in cui si riferisce il trasferimento.

La casella 10 deve essere compilata con l’indicazione del numero di figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni, ance se il figlio ha compiuto la maggiore età nell’anno solare in cui avviene il trasferimento.