Home Personale Riscatto della laurea, tutte le info per aumentare la propria pensione

Riscatto della laurea, tutte le info per aumentare la propria pensione

CONDIVIDI

Il riscatto della laurea è un istituto che permette di includere fra la contribuzione utile ai fini pensionistici il periodo del corso di studi (post diploma) a pagamento e a determinate condizioni.

Uno strumento che permette ai laureati di rendere più agevole l’accesso alla pensione.

Infatti, considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile.

A chi conviene 

Consigliabile a quei lavoratori a cui mancano pochi anni di contributi per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia. Ai giovani, invece, conviene fare una valutazione più attenta tra costi e benefici. I giovani, però, possono valutare se utilizzare la possibilità del riscatto a basso costo.

Il riscatto a basso costo per i giovani

Il riscatto a basso costo è riservato ai laureati che non abbiano ancora trovato lavoro. In questo caso il riscatto viene pagato dai genitori ed è molto conveniente.

La somma da versare viene in genere basata suklo stipendio di chi lo richiede ma, per i disoccupati, l’Inps si affida al cosiddetto reddito minimale, fissato per legge a 15.548 euro.

Secondo le elaborazioni dell’Inps, riscattare 4 anni di studi costa circa 20.500 euro (ad esempio un 40enne con 36 mila euro all’anno di reddito dovrebbe versare 52.000 euro).

Il riscatto può essere pagato in 10 anni senza interessi, con rate da 170 euro al mese.

I contributi versati si possono portare in detrazione nel 730. Se a pagare il riscatto è un genitore per il figlio a carico, si avrà diritto a uno sconto fiscale sull’Irpef del 19%.

Come funziona

L’Inps, con una guida sul proprio sito, spiega passo dopo passo come fare.

Si possono riscattare gli anni del corso legale di laurea, i diplomi universitari, quelli di specializzazione e i dottorati di ricerca. Se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’estero. A particolari condizioni, è possibile riscattare anche i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale.

Il riscatto, inoltre, può riguardare tutto il periodo del corso di studio o solo parte di esso e si possono riscattare anche due o più corsi. E questi anni di contribuzione andranno ad aggiungersi a quelli che deriveranno dalla successiva attività lavorativa, concorrendo a determinare l’ammontare della propria pensione.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono:

  • quelli di iscrizione fuori corso;
  • o quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono invece riscattare:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il cumulo è gratuito per tutti gli iscritti presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un’unica pensione.

I requisiti

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
    essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).

Quanto costa il riscatto della laurea

Per il costo, occorre tener presente che non esiste una cifra fissa da pagare ma che l’importo varia in base al reddito del lavoratore.

Il calcolo del riscatto della laurea è individuato dall’Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda, del periodo da riscattare, dell’età e del sesso del richiedente. L’ammontare determinato può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili senza interessi.

Se i periodi da riscattare sono anteriori al 1 gennaio 1996 il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell’età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare.

Se si tratta del riscatto di anni di laurea posteriori al 1 gennaio 1996 il calcolo è determinato sulla base dell’aliquota contributiva (per la maggior parte dei lavoratori dipendenti l’aliquota è pari al 33%) applicata alla retribuzione lorda del richiedente, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto.

Per calcolare il valore del riscatto e dell’importo della rata annuale (clicca qui)

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in 120 rate spalmate in 10 anni, senza interessi. Su richiesta il numero di rate può essere diminuito per estinguere in minor tempo il debito. È possibile pagare tramite bollettini Mav, online sul sito Inps, presso il Circuito Reti Amiche, con addebito su conto bancario.

Il mancato pagamento della prima rata o della rata in un’unica soluzione viene considerato come rinuncia alla domanda. Il pagamento in ritardo delle rate, non oltre i 30 giorni successivi, è consentito solo per 5 volte, pena il decadimento della domanda.

Come fare la domanda

Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare 27 maggio 2011, n. 77.

Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.