Attualità

Alunni plusdotati: ma la legge approvata dal Senato è utile davvero? Le attività rivolte agli alunni inizieranno non prima del 2028/29

L’approvazione al Senato del disegno di legge sugli alunni ad alto potenziale pone alcuni interrogativi non del tutto secondari.
Intanto, sotto il profilo procedurale, va detto che il progetto di legge dovrà essere approvato anche dalla Camera, ma, soprattutto, per diventare attuativo, avrà bisogno di uno o più decreti legislativi che dovranno essere adottati dal Governo entro 12 mesi dalla data di approvazione della legge.
Tenuto conto che nelle prossime settimane si apre la sessione di bilancio è plausibile che il ddl venga approvato verso gennaio, con il risultato che, nella migliore delle ipotesi, i decreti applicativi entrino in vigore all’inizio del 2027.
Nel concreto le nuove regole varranno a partire dall’anno scolastico 2027/28.

La domanda, a questo punto, è molto semplice: in questi due anni cosa faranno le scuole?
La risposta, per la verità, non è complicata, tutt’altro: faranno esattamente ciò che hanno fatto finora e che persino la nuova legge conferma e quindi gli alunni ad alto potenziale o “plusdotati” potranno essere considerati alunni con bisogni educativi speciali.
Il secondo comma dell’articolo 2 della legge appena approvata dal Senato dice questo: “Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell’ambito di quelli con bisogni educativi speciali”.
E quindi come tali andranno trattati anche dopo l’approvazione dei decreti attuativi.

Basta un giro veloce in rete per capire che il tema non affatto nuovo.
La circolare 562 del 2019 che si rifà alla direttiva ministeriale del 2012 sui BES contiene un ampio paragrafo sull’argomento

“In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children in ambito internazionale”.
“A seguito dell’ emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa”.

Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, ed è curioso che nella relazione allegata al testo del disegno di legge non ci sia neppure un cenno a questo aspetto.
Si dice però: “Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un’ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP”.

Tutto questo viene ribadito anche in un ampio dossier contenuto nel sito dell’Invalsi i cui studi e le cui ricerche, a quanto pare, non vengono neppure presi in considerazione dai parlamentari.

Secondo l’articolo 4 del ddl approvato dal Senato, a partire dal primo anno scolastico utile, dovrà essere avviato un piano triennale di sperimentazione che preveda:
a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;
b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;
c) le attività finalizzate all’inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

Ci chiediamo se tutto questo non si potrebbe realizzare a legislazione vigente, ricorrendo per esempio alle norme sulla autonomia scolastica che, non dimentichiamolo, riconosce non solo l’autonomia di ricerca delle scuole ma anche la loro possibilità di lavorare in rete.
Inoltre se si presta ai tre punti che abbiamo appena indicato, emerge un dato curioso: il Piano di sperimentazione prevede che il primo anno si dovranno svolgere attività formative mentre solo a partire dal secondo anno (e cioè dal 2028/29) si darà avvio ad attività di inclusione.
C’è allora da chiedersi se nel primo anno le attività di “inclusione” saranno precluse.
Non solo, ma le scuole che finora hanno lavorato su questo tema dovranno sospendere la loro progettazione in attesa che venga approvata la legge?
E’ facile comprendere che l’ipotesi di sospendere eventuali attività in corso è del tutto impraticabile; se, al contrario, le scuole – avvalendosi delle norme sulla autonomia e applicando sia la direttiva del 2012 sia lo stesso “via libera” della circolare del 2019  – potranno continuare a lavorare come hanno fatto finora, c’è da chiedersi a cosa serva questa legge.

Reginaldo Palermo

Articoli recenti

La canzone Country in vetta alle classifiche americane è generata dall’I.A.

La canzone, Walk My Walk, cantata di Breaking Rust, e al primo posto nelle vendite in Usa, nella…

13/11/2025

Stipendi docenti e Ata troppo bassi, un militare prende 1.500 euro lordi in più al mese. E col rinnovo dei contratti il gap aumenta

Si allarga il gap tra i compensi percepiti dai dipendenti della scuola, in particolare insegnanti…

12/11/2025

Personale A.T.A.: Procedura selettiva posizioni economiche all’interno delle Aree

Con avviso n° 213920 del 12 novembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha…

12/11/2025

La fuga dei cervelli dal Sud costa oltre 4 miliardi di euro

Secondo i dati del focus Censis – Confcooperative, dal titolo “Sud la grande fuga”, ogni anno 134mila studenti del…

12/11/2025

Aggiornamento GPS 2026: Che cosa sono, chi può iscriversi e quali novità sono previste

Diversi docenti ci chiedono quando saranno aggiornate le GPS e se si prevedono delle novità…

12/11/2025

La ‘par condicio’ scuola? Difficile da attuare ma non impossibile, l’importante è che con la scusa dell’‘oggettività’ non s’arrivi alla censura

La Nota ministeriale del 7 novembre scorso, a firma del capo Dipartimento, la dottoressa Carmela…

12/11/2025