Ci sono diversi casi di docenti che vorrebbero ricongiungersi al coniuge o anche al convivente che, per per motivi di lavoro, è destinato in altra provincia e non possiede in questa nuova destinazione l’iscrizione anagrafica. Ci viene chiesto da una docente che vive e risiede con il coniuge nella provincia X, se potrà fare assegnazione provvisoria nella provincia Y dove è stato traferito o verrà destinato per settembre 2025, il marito. In buona sostanza questa docente e il consorte risiedono nella proincia X, mentre nella provincia Y, dove il marito prenderà servizio lavorativo da settembre, non c’è nessuna residenza del coniuge e nemmeno nessun domicilio. Sarà possibile in questo caso il ricongiungimento per ottenere assegnazione provvisoria, il riconoscimento del punteggio di ricongiungimento , di due figli tutti residenti nella provincia X, nella provincia Y?
Partiamo con lo specificare che ancora non esiste il testo del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028 che andranno a regolare anche le assegnazioni provvisorie 2025/2026. Siamo in una fase di contrattazione che dovrebbe terminare, con un accordo definitivo intorno alla fine del mese di giugno 2025. Sappiamo però che c’è la piena intenzione delle parti di riconfermare diversi punti del CCNI utilizzazioni 2019-2022 prorogato fino al 2024/2025. Quindi è presumibile che venga nuovamente definita la norma già presente nell’art.7 del vecchio contratto della mobilità annuale. Per essere più precisi è utile ricordare che all’art.7, comma 6 del CCNI 2019-2022 è dispoto quanto segue: “In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica“. Quindi possiamo rassicurare la docente che potrà fare tranquillamente l’assegnazione provvisoria nella provincia Y dove è stato o sarà trasferito per lavoro il marito, questo a prescindere dall’iscrizione anagrafica del coniuge nella provincia Y.
Per chiedere l’assegnazione provvisoria, oltre la deroga per chi ha il vincolo triennale della mobilità, ci vogliono dei requisiti di ricongiugnimento al familiare o di gravi esigenze di salute. Vediamo quali sono, nello specifico, i requisiti per potere chiedere l’assegnazione provvisoria:
La docente che risiede nella provincia X ma vuole trasferirisi nella provincia Y dove è stato trasferito il coniuge, anche a prescindere dall’iscrizione anagrafica in tale provincia del marito, avrà riconosciuti i 6 punti per il ricongiungimento nella provincia Y, ma avrà riconosciuti anche i punti per i due figli di età inferiore ai 18 anni. A tal proposito è utile conoscere il nuov punteggio destinato per le esigenze di famiglia.
Dalle tabelle di valutazione dei punteggi della mobilità, si prevede che anche per le assegnazioni provvisorie ci sarà una modifica dei punteggi per le esigenze di famiglia. In particolare verrà modificato il punteggio per l’esistenza di ciascun figlio. I figli, molto probabilmente, aumenteranno il valore del punteggio per esigenza di famiglia anche nelle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, per esempio avere figli sotto i 6 anni darà cinque punti per figlio. Per chi ha figli di età compresa fra i 6 e i 18 anni, invece avrà calcolati 4 punti per ogni figlio. Dunque per esempio se un docente ha due figli, uno di età inferiore ai 6 anni e un altro di età compresa tra 6 e 18 anni, avrà un punteggio di 9 punti, oltre ai 6 punti per il ricongiungimento al familiare (figlio, coniuge, genitore…).
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