Home Attualità Didattica a distanza. Per il Garante è lecita la registrazione delle videolezioni

Didattica a distanza. Per il Garante è lecita la registrazione delle videolezioni

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In tempi di didattica a distanza ritorna d’attualità il tema della tutela dovuta alla attività didattica che si svolge in classe.
Diversi lettori, per esempio, ci hanno scritto per lamentare il fatto che la videolezione non garantisce la privacy dei docenti.
La preoccupazione è certamente legittima ma non appare molto fondata.
Sul tema, infatti, il Garante per la privacy era già intervenuto in passato e, nel vademecum (edizione 2016), scriveva: “È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale”.
E, ovviamente, se è lecito registrare una lezione svolta in classe non si comprende per quale ragione non si possa registrare una videolezione.
Il problema riguarda, semmai, l’uso che se ne può fare.
E infatti il Garante aggiungeva: “Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso”.

Con una annotazione di particolare rilievo: “In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano”.

Il Garante concludeva così: “Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di apparecchi in grado di registrare”.

E’ chiaro che con la DAD sembra un po’ difficile, per non dire impossibile, inibire la registrazione della videolezione anche se non sarebbe male ricordare a tutti i partecipanti che la diffusione delle immagini potrebbe comportare responsabilità di natura civile e penale di non poco conto.
Ma – è bene ribadirlo – la responsabilità riguarda la diffusione e non la registrazione che, in linea di principio, non sembra comportare rischi  o controindicazioni.