Attualità

Esame di maturità 2025: quali prove per gli alunni con disabilità?

Da Salvatore Nocera, vicepresidente della FISH, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Siamo in tempo di esami e per gli studenti con disabilità che si preparano a sostenere quelli di maturità, si pone da tempo un problema, se svolgono un pei “ con prove riconducibili a quelle ufficiali “ , come è scritto nell’art 20 del dlgs n. 62/2017 (il cosiddetto pei semplificato o per obiettivi minimi ).
Tali prove sono quelle “ equipollenti” di cui all’art 16 comma 3 della l.n. 104/92. Il concetto di prove equipollenti era ben chiarito nell’art 6 comma 1 del dpr n. 323/1998; ma tale norma è stata improvvidamente, e forse inavvertitamente, abrogata.
Infatti tale norma precisava che le prove equipollenti possono differire da quelle ufficiali per le modalità di svolgimento, ad es. prove scritte invece che orali e viceversa, questionari a scelta multipla con risposta “ SI o NO”, oppure  differenti nei contenuti, ad es. riduzione del numero di esercizi, o problema o tema diverso da quello dei compagni. Però era posta una condizione legale decisiva e cioè tramite tali prove lo studente doveva dimostrare di avere acquisito apprendimenti idonei a fargli  conseguire il titolo di studio, cioè  promozione da un anno all’altro di scuola superiore e diploma agli esami di maturità.

Ciò evitava situazioni incresciose che, invece si verificano dopo l’abrogazione,  in caso di interpretazioni divergenti  sul concetto odierno di  “prove equipollenti, tra il Presidente di Commissione e taluni Commissari. Infatti la formulazione attuale è “prove riconducibili a quelle ufficiali”,  contenuta nell’art 20 cit. e  nelle Lineeguida allegate assieme ai nuovi modelli di pei al D I n. 182/2020, integrato dal D M n. 153/2023.
E’ accaduto spesso che il Presidente di Commissione  ritenga che le prove predisposte per gli studenti con disabilità   non siano “riconducibili  a quelle ufficiali” e pretende il loro cambiamento, anche quando queste sono corrispondenti a quelle svolte sempre durante tutti gli anni di scuola superiore e, che per l’ultimo anno, vengono allegate alla apposita relazione specifica del 15 Maggio.

Quella formulazione  abrogata evitava pure un altro problema che  invece oggi si è presentato talora e cioè che la Commissione ritenga di formulare le prove, prima dell’apertura delle buste ministeriali,  per non fare attendere troppo lo studente con disabilità dopo l’apertura delle buste per dover predisporre le prove “corrispondenti a quelle ministeriali”. Infatti la previsione dell’art 6 comma 1 cit. che le prove potevano differenziarsi da quelle ufficiali anche per i contenuti, consentivano alle Commissioni di predisporle il giorno precedente le prove scritte, tenendo come condizione irrinunciabile che esse dovessero, se superate, consentire il conseguimento del diploma e quindi essere per apprendimenti almeno intorno alla sufficienza.

In assenza della norma abrogata, questa autonomia tecnico-professionale  è dubbia, dal momento che  molti Presidenti pretendono che prima della predisposizione vi sia l’apertura delle buste ministeriali con forti attese degli studenti con disabilità.

A seguito di ciò le Associazioni da tempo chiedono al Ministero di ripristinare l’art 6 comma 1 abrogato.
Il 12 Giugno scorso il Ministero ha ritenuto di accogliere questa pressante richiesta delle Associazioni; però ha emanato una circolare che riprende solo le parti meno importanti di tale norma, omettendo quelle chiarissime  dell’art 6 cit. e sostituendole con circonlocuzioni che invece di agevolare aggraveranno le difficoltà interpretative e quindi il diritto alle prove equipollenti degli studenti. Non si comprende perché il Ministero di fronte ad una richiesta semplicissima, ha voluto dare una risposta assolutamente insoddisfacente, perché complica ulteriormente le cose.
Ormai a pochi giorni dall’inizio degli esami  è difficile sperare che il Ministero torni sui suoi passi e faccia pervenire ai Presidenti delle Commissioni una circolare telegrafica che si limiti a riprodurre l’art 6 comma 1  cit, che farebbe tirare un grandissimo sospiro di sollievo agli studenti con disabilità ed ai componenti le Commissioni.

Nell’anno del Giubileo della speranza è però  lecito “ sperare contra spem”?

Redazione

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