Sicurezza ed edilizia scolastica

Formazione sulla sicurezza, i docenti possono seguire i corsi per la categoria di rischio basso: interpello del Ministero del Lavoro

Se dalla valutazione dei rischi emerge che i docenti non svolgono attività riconducibili a rischi medi o elevati, essi possono frequentare i corsi specifici previsti per il rischio basso.

A dirlo è il Ministero del Lavoro, con interpello n. 1/2025.

Criteri che definiscono l’applicabilità della formazione a rischio basso per i docenti

I criteri che definiscono l’applicabilità della formazione a rischio basso per i docenti sono strettamente legati alla valutazione dei rischi aziendali e alle mansioni effettivamente svolte.

Sebbene il settore Istruzione (sezione P, codice ATECO 85) sia generalmente classificato come attività a rischio medio, che in base all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 richiede una formazione specifica di almeno 8 ore, è possibile applicare la formazione a rischio basso in determinate condizioni.

I criteri fondamentali, desunti dall’interpretazione fornita dalla Commissione per gli interpelli, sono:

  1. Valutazione del rischio eseguita dal datore di lavoro: la possibilità di frequentare corsi per il rischio basso è subordinata all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. La formazione deve essere sempre “sufficiente ed adeguata” e riferita ai rischi effettivi relativi alle mansioni svolte dal lavoratore.
  2. Assenza di esposizione a rischio medio o alto: il personale docente può partecipare a corsi di formazione specifica progettati per la categoria di rischio basso. La condizione essenziale è che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali, l’attività lavorativa svolta dai docenti non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto.
  3. Non presenza nei reparti produttivi: il principio generale contenuto nell’Accordo Stato Regioni e richiamato anche nell’Accordo del 25 luglio 2012, stabilisce che i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza (codice ATECO), possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso se non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

Questo criterio esplicita il principio per cui la classificazione del lavoratore può tener conto delle attività concretamente svolte, in riferimento alla valutazione dei rischi. Ad esempio, i lavoratori che svolgono semplice attività d’ufficio in un’azienda classificata ad alto rischio (come quella metallurgica), possono essere considerati a rischio “basso” se non frequentano i reparti produttivi.

In sintesi, la Commissione ritiene che, se la valutazione dei rischi aziendali evidenzia che il personale docente non è esposto a rischi che lo classificherebbero come medio o alto (nonostante il settore Istruzione sia classificato ATECO come rischio medio), esso può frequentare i corsi previsti per il rischio basso. L’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica rimane comunque salvo secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio prevale sulla classificazione ATECO

La valutazione del rischio aziendale prevale sulla classificazione ATECO in quanto la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere sempre commisurata all’effettiva esposizione al pericolo del lavoratore e non solo al settore economico di appartenenza.

La normativa generale stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata. Tale formazione deve essere specificamente riferita ai rischi relativi alle mansioni svolte dal lavoratore e ai possibili danni.

Di conseguenza:

  • La durata e i contenuti della formazione sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
  • La durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda, poiché la formazione va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi.

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Lara La Gatta

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