Se dalla valutazione dei rischi emerge che i docenti non svolgono attività riconducibili a rischi medi o elevati, essi possono frequentare i corsi specifici previsti per il rischio basso.
A dirlo è il Ministero del Lavoro, con interpello n. 1/2025.
I criteri che definiscono l’applicabilità della formazione a rischio basso per i docenti sono strettamente legati alla valutazione dei rischi aziendali e alle mansioni effettivamente svolte.
Sebbene il settore Istruzione (sezione P, codice ATECO 85) sia generalmente classificato come attività a rischio medio, che in base all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 richiede una formazione specifica di almeno 8 ore, è possibile applicare la formazione a rischio basso in determinate condizioni.
I criteri fondamentali, desunti dall’interpretazione fornita dalla Commissione per gli interpelli, sono:
Questo criterio esplicita il principio per cui la classificazione del lavoratore può tener conto delle attività concretamente svolte, in riferimento alla valutazione dei rischi. Ad esempio, i lavoratori che svolgono semplice attività d’ufficio in un’azienda classificata ad alto rischio (come quella metallurgica), possono essere considerati a rischio “basso” se non frequentano i reparti produttivi.
In sintesi, la Commissione ritiene che, se la valutazione dei rischi aziendali evidenzia che il personale docente non è esposto a rischi che lo classificherebbero come medio o alto (nonostante il settore Istruzione sia classificato ATECO come rischio medio), esso può frequentare i corsi previsti per il rischio basso. L’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica rimane comunque salvo secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
La valutazione del rischio aziendale prevale sulla classificazione ATECO in quanto la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere sempre commisurata all’effettiva esposizione al pericolo del lavoratore e non solo al settore economico di appartenenza.
La normativa generale stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata. Tale formazione deve essere specificamente riferita ai rischi relativi alle mansioni svolte dal lavoratore e ai possibili danni.
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