Con l’O.M. 88 del 2024 sono state dettate le disposizioni relative al conferimento delle supplenze del personale docente per le scuole di ogni ordine e grado e per tipologia di posto.
Ultimate le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, l’O.M. dispone che siano i dirigenti scolastici a conferire le supplenze brevi e temporanee attraverso l’utilizzo delle graduatorie d’istituto e, in caso di esaurimento delle stesse, ricorrere alle graduatorie degli istituti viciniori.
Qualora non fosse stato possibile individuare un docente per il conferimento della supplenza, le istituzioni scolastiche pubblicano un avviso sul sito della scuola e contemporaneamente inviano lo stesso avviso all’UST di competenza, che lo pubblica sul proprio sito, al fine di diffondere quanto più possibile la richiesta di un docente per una determinata classe di concorso o tipologia di posto.
Al fine di nominare i supplenti le istituzioni scolastiche procedono individuando i docenti secondo il seguente ordine:
• docenti forniti dell’abilitazione per i posti comuni;
• docenti forniti del solo titolo di studio;
• docenti forniti di specializzazione per i posti di sostegno;
• docenti forniti del titolo di studio senza specializzazione ma disponibili, purché non siano stati già individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.
I docenti individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato tramite interpello sono soggetti ai vincoli previsti dall’O.M. 88/2024.
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze – con riferimento al relativo anno scolastico – dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente, la rinuncia a una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, o la mancata risposta nei termini previsti a una qualsiasi proposta di contratto (per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario), equivale alla rinuncia esplicita.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie/classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Resta fermo che può non accettare la supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche senza incorrere in alcuna sanzione.
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