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Legge di bilancio 2019, scuola penalizzata: 4 miliardi in meno in 3 anni

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La Legge di bilancio 2019 è in via di approvazione alla Camera (clicca qui per tutti i dettagli).

In un’elaborazione realizzata dal Corriere della Sera, più fondi per le pensioni e le politiche sociali, meno risorse per la scuola e i beni culturali. La prima legge di bilancio del governo Conte non si può dire benevola nei confronti dell’istruzione.

L’istruzione scolastica avrà investimenti ridotti da 48.3 a 44.4 nel giro di tre anni: meno per l’istruzione primaria (da 29.4 a 27.1), meno per la secondaria (da 15.3 a 14.1 miliardi).

Cosa determina questa flessione? La riduzione dei fondi per i docenti di sostegno (1 miliardo nella scuola primaria, 300 in quello secondario). Qualcosa in più per l’università, passando da 8.3 a 8.5 miliardi.

Ecco quanto è previsto per il mondo della scuola, in particolare per docenti e Ata.

Con riferimento ai docenti:

per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche (commi da 725 a 727);

si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno. Le modalità per l’incremento devono essere stabilite con decreto del Miur (commi da 728 a 729);

dall’a.s. 2019/2020, si incrementa di 400 posti l’organico del personale docente dei licei musicali (comma 730);

si dispone, dall’a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali (comma 415);

si ridefinisce il percorso per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso
annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di un concorso, all’esito del quale, però, si consegue già l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l’anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (commi da 792 a 795);

si dispone che, dall’a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità del docente in una singola scuola (comma 796).

Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA):

si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall’a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019. Conseguentemente, si dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (commi da 738 a 740).