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Maturità 2026, chi può richiedere l’abbreviazione per merito? C’è un vincolo di età?

Una lettrice ci ha chiesto di fare chiarezza in riferimento alla domanda di abbreviazione per merito che il figlio vorrebbe presentare quest’anno, mentre frequenta la quarta classe di un istituto di scuola secondaria di II grado, per accedere al prossimo esame di Maturità.

In particolare, chiede se ci sia una regola legata all’età, essendo per di più il ragazzo anticipatario (al momento dell’esame nel 2026 avrebbe appena 17 anni). Perché possa presentare domanda, esiste la regola secondo la quale l’alunno che consegue il diploma dovrebbe invece compierne 19 nell’anno dell’esame?

Innanzitutto, vediamo qual è la normativa di riferimento.

L’art. 13, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, così dispone:

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative”.

In sostanza, lo studente meritevole può “saltare” l’ultimo anno e sostenere l’esame con un anno di anticipo, purché soddisfi i vincoli di rendimento e comportamento. La norma in questione non pone alcun limite di età.

Il riferimento al 19esimo anno di età riguarda invece i candidati esterni. L’art. 14 prevede infatti che:

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione”.

Secondo la normativa vigente non sembra esserci dunque alcun vincolo riguardante l’età anagrafica per l’abbreviazione per merito.

Al momento la circolare che disciplina le scadenze per presentare domanda per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione non è ancora stata emessa; normalmente comunque l’abbreviazione per merito si richiede entro il 31 gennaio.


Lara La Gatta

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