Un nostro lettore ci chiede istruzioni in merito alla possibilità di revocare la domanda di mobilità 2019. A tal proposito, in vista della chiusura dei termini per il personale docente di presentare domanda prevista per il 5 aprile, riprendiamo quanto prevede l’articolo 5 dell’ordinanza ministeriale sui trasferimenti 2019.
Infatti, gli insegnanti che presentano domanda di mobilità entro il 5 aprile 2019, ha facoltà di presentare domanda di revoca o di intervenire per regolarizzare la documentazione già allegata alla domanda di mobilità. Tali operazioni possono essere effettuate entro e non oltre il 21 maggio 2019.
In caso di revoca, la richiesta deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo (21 maggio 2019 per i docenti), previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Tale termine ultimo di chiusura per la comunicazione al SIDI dell’organico dell’autonomia è stato fissato, per quanto riguarda i docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione, al 25 maggio 2019.
Solo per gravi casi documentati saranno accettate richieste oltre il termine di scadenza, ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Nel caso in cui il docente abbia fatto richiesta di più movimenti, quindi sia di passaggio di ruolo che di trasferimento, sarà necessario esprimere chiaramente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In quest’ultima circostanza, deve l’aspirante dovrà indicare le domande per le quali chiede la revoca. Se dovesse venire meno tale tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Infine, bisogna ricordare che non è ammessa la rinuncia, a domanda, una volta ottenuto il trasferimento.
Solo in alcuni casi, sempre a patto di gravi motivi comprovati e documentati, sarà possibile rinunciare, a condizione però che il posto che si era deciso di lasciare sia risultato vacante.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve,come spiegato anche in precedenza, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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