L’art. 4 del decreto 127 del 9 settembre 2025, intervenendo sul decreto 22 del 2020 ha differito l’emanazione del regolamento per il conferimento delle supplenze al 2028 lasciando al Ministro dell’Istruzione e del Merito la gestione della procedura attraverso l’emanazione di un’Ordinanza Ministeriale da valere per il biennio 2026/2028.
Secondo quando disposto dall’art. 2 comma 4 ter del decreto 22, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la procedura per le istituzioni delle GPS e per il conferimento delle supplenze, in attesa del superamento della fase emergenziale, sarebbe stata regolamentata da Ordinanza Ministeriale, ma nonostante che di fatto, la fase emergenziale sia stata superata da un bel pò, si rimane nella provvisorietà e dopo:
• L’O.M. 60 del 2020 per il biennio 2020/2022;
• L’O.M. 122 del 2022 per il biennio 2022/2024;
• L’O.M. 88 del 2024 per il biennio 2024/2026.
Secondo la disposizione del decreto 127/2025 avremo ancora una nuova O.M. per il biennio 2026/2028.
Secondo le indicazioni dettate dall’O.M. 88 del 2024, il funzionamento dell’algoritmo è stato programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente. Successivamente l’algoritmo procede nell’assegnazione delle supplenze in relazione:
• Alle preferenze espresse da ciascun aspirante con le sedi e le tipologie di posto disponibili;
• Al miglior punteggio del singolo candidato e conseguentemente al posto occupato in graduatoria.
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento, per cui le disponibilità successive che si determinano anche a seguito di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato nella procedura.
1) Conferma docenti di sostegno
Una problematica che dovrà essere affrontata nella nuova O.M. riguarda la ricaduta della norma prevista dal decreto 32 del 2025 sulla riconferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, consentita anche ai docenti non specializzati che sono riconfermati prima di un docente specializzato o con un punteggio più alto.
2) Valutazione titoli
In merito nella valutazione dei titoli, i sindacati hanno evidenziato come nell’attribuzione dei punteggi, vi sia una disparità di trattamento tra i docenti e gli ITP in possesso dello stesso titolo. Infatti la disparità nasce nella valutazione del titolo abilitante che per i docenti laureati è valutato, mentre per gli ITP no. Ciò porta gli ITP in una posizione più bassa in graduatoria, anche se hanno seguito percorsi abilitanti equivalenti.
3) Errori attribuzione
Molte graduatorie, in diverse province, hanno presentato degli errori nelle graduatorie attribuendo lo stesso incarico a più docenti, o attribuendo l’incarico su cattedre coperte.
4) Docenti saltati
Alcuni docenti, pur avendo punteggio alto, non sono stati nominati, considerati rinunciatari, perché le loro preferenze non erano più disponibili al momento dell’elaborazione, senza riconsiderarli nei bollettini successivi.
5) Posti assegnati a docenti con punteggio inferiore
In più casi i posti sono stati assegnati a candidati con punteggio inferiore, perché le disponibilità sono emerse solo dopo le prime assegnazioni.
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