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Riforma reclutamento, chi ha acquisito i 24 CFU potrà integrarli per arrivare ai 60? Dpcm entro il 31 luglio

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Abbiamo già chiarito in un precedente articolo come la bozza del decreto reclutamento che circola da qualche giorno disciplini il nuovo percorso abilitante necessario per accedere al concorso per diventare insegnante.

Ultima BOZZA DECRETO

Cosa ne sarà dei 24 CFU?

Restano alcune incognite relative ai crediti formativi. In particolare, molti lettori della Tecnica della Scuola si chiedono cosa ne sarà dei famosi 24 CFU per coloro i quali li hanno già acquisiti, a pagamento, in vista dei prossimi concorsi ordinari. Sarà possibile integrarli per arrivare ai 60 CFU richiesti dalla riforma del reclutamento o andranno perduti?

In mancanza di indicazioni certe ci sembra ragionevole ipotizzare che almeno in una fase transitoria il ministero possa permettere l’integrazione di tali crediti a chi li ha già conseguiti prima dell’entrata in vigore della riforma. Peraltro questa stessa riforma, anche qualora a giorni venisse ufficializzata da un decreto, nel tempo potrebbe mutare aspetto nel suo percorso parlamentare verso la conversione in legge, di emendamento in emendamento. In altre parole, la situazione è piuttosto fluida al momento.

In arrivo DPCM

Ad ogni modo, questo aspetto dei crediti formativi potrebbe essere chiarito da un apposito DPCM che dovrebbe essere varato entro il 31 luglio 2022 stando a quanto riferisce la bozza di decreto.

Infatti, il comma 4 dell’articolo 2 bis, relativo ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, recita: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.

Quali sono gli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2? Parliamo della formazione iniziale dei docenti. Tale comma chiarisce che verrà predisposto un percorso universitario e accademico finalizzato all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza: ecco in che modo verrà declinato il percorso da 60 crediti.

E dopo il percorso abilitante?

Si spiega infine che detti percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale (comprendente una prova scritta e una lezione simulata), che formalizzerà l’acquisizione dell’abilitazione, grazie alla quale i candidati docenti potranno aspirare al ruolo sulla base di un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale, per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.


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