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Scuole Lombardia, TAR: rischio assembramento è solo ipotetico, no alla DAD al 100% [DECRETO]

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Dove non arriva la politica arriva la giustizia: il TAR Lombardia, con un decreto cautelare di oggi, 13 gennaio, ha deciso in merito al rientro in presenza delle scuole superiori della Regione.

DECRETO CAUTELARE TAR LOMBARDIA

Un gruppo di genitori, insieme al Comitato “AScuola”, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e richiesta di emissione di decreto cautelare, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 676 dell’8 gennaio 2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

In particolare, l’art. 1, primo comma, dell’ordinanza in questione ha disposto, per tutto il territorio regionale, il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca degli istituti scolastici secondari di secondo grado e degli istituti formativi professionali di secondo grado; l’art. 2 dell’ordinanza prevede che le misure disposte abbiano efficacia dalla data dell’11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021.

Sulla base dati relativi al monitoraggio dei casi Covid e del trend dei contagi, la Regione – che ricordiamo essere attualmente in zona arancione – ha considerato necessaria l’adozione di urgenti misure restrittive specifiche finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica, limitando le occasioni di spostamento di studenti, docenti e personale ATA per attività didattiche in presenza. Questo perché la ripresa dell’attività scolastica in presenza “comporterebbe probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici”, con correlato rischio di diffusione dei contagi in ambito familiare; inoltre, la limitazione alla mobilità degli studenti consente di contenere il carico dell’utenza del trasporto pubblico locale e i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici.

La Regione non è competente a decidere fino al 15 gennaio

Il TAR evidenzia innanzitutto che sino al 15 gennaio 2020, data di cessazione dell’efficacia del DPCM 3 dicembre 2020, non c’è spazio per una competenza regionale diretta ad introdurre misure più restrittive, Sino alla permanenza dell’efficacia del DPCM 3 dicembre 2020, il quadro normativo esclude la possibilità di un intervento regionale in tema di disciplina dell’attività didattica, tanto che il DPCM stesso prevede l’applicazione di misure più restrittive solo qualora il Ministro della salute abbia accertato la sussistenza in un certo ambito territoriale regionale di uno “scenario di tipo 4” e di un livello di rischio “alto”, senza fare salvo alcun potere di disciplina regionale.

Come già detto, attualmente la regione Lombardia è in zona arancione. sicché non è stata accertata alcuna situazione tale da imporre in via esclusiva la didattica a distanza.

Dal punto di vista normativo, il TAR evidenzia che:

  • dal 7 gennaio al 10 gennaio 2021 la didattica trova disciplina nel DPCM 3 dicembre 2020, che la prescrive in presenza per il 75% degli studenti;
  • dall’11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 la didattica è disciplinata dal d.l. n. 1/2021, che impone di garantire l’attività in presenza almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni secondarie;
  • solo per il periodo successivo al 15 gennaio, essendo cessata l’efficacia del DPCM 3 dicembre 2021 e trattandosi di un periodo non disciplinato dal d.l. n. 1/2021, trova nuovamente applicazione il meccanismo introdotto dai d.l. n. 19/2020 e n. 33/2020, in forza del quale, nelle more dell’adozione di un nuovo DPCM – già annunciato dall’Autorità Governativa – si riattiva la competenza regionale, per l’adozione di misure più restrittive di quelle dettate direttamente dai d.l. n. 19 e 33/2020.

Ordinanza sospesa, ma solo fino al 15 gennaio

Quindi, in sostanza, l’ordinanza impugnata deve essere sospesa nella parte in cui disciplina la didattica a distanza, imponendola al 100%, nel periodo compreso tra i giorni 11 gennaio e 15 gennaio 2021.

Questa è la conclusione a cui è giunto il TAR, che però non può fare a meno di rilevare che il quadro normativo è in via di imminente integrazione o modifica (con il prossimo Dpcm) e che l’incidenza dei dati epidemiologici in Regione Lombardia potrà indurre ad una diversa classificazione del livello di rischio (la Lombardia rischia infatti di passare in zona rossa).

Il rischio assembramento è solo ipotetico

Il TAR interviene poi in merito alle motivazioni della ordinanza regionale, in particolare nella parte in cui afferma che la didattica in presenza comporterebbe “probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie”.

In sostanza – rileva il Tribunale – il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti.

Per tale ragione “emerge così l’irragionevolezza della misura disposta, che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l’ordinanza neppure indica come causa in sé di un possibile contagio”.

L’ordinanza, dunque, da un lato, interviene per gestire un rischio di assembramenti solo ipotizzato, dall’altro, affronta tale rischio adottando una misura che paralizza la didattica in presenza, ma senza incidere sugli assembramenti, che, anche se riferiti agli studenti, non dipendono dalla didattica svolta in classe e, comunque, sono risolvibili mediante misure di altra natura; tanto è vero che il provvedimento regionale non tiene neppure conto dei piani dei Prefetti, adottati per consentire la progressiva ripresa in sicurezza della didattica frontale proprio in relazione agli spostamenti ad essa correlati.

Il provvedimento regionale è irragionevole

Per il TAR infine il provvedimento regionale palesa un’intrinseca irragionevolezza, in quanto adotta la misura radicale della chiusura generalizzata delle scuole per fronteggiare rischi solo “probabili”; e denota una specifica contraddittorietà, perché per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, rispetto alla quale non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica, in ragione delle concrete modalità di effettuazione della didattica stessa.

Didattica in presenza sospesa: pregiudizio grave e irreparabile

Il Tribunale sottolinea anche “la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto della compressione del diritto fondamentale all’istruzione e della oggettiva ricaduta delle misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di effettivo “ristoro”.

Regione, prendiamo atto decisione Tar e proporremo reclamo

“Prendiamo atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sulla scuola e ci riserviamo, dopo aver valutato nel dettaglio le motivazioni dello stesso, di proporre reclamopoiché i riferimenti normativi che hanno orientato il Giudice del Tribunale, non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai vari Dpcm”.

Lo comunica in Nota Regione Lombardia dopo aver appreso della decisione del Tar della Lombardia sulla sospensione dell’efficacia dell’ordinanza che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori.