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Staff direzione, a volte opera illegittimamente

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Ormai quasi tutte le scuole hanno uno staff di direzione nominato dal Dirigente scolastico, ma a volte capita che questi collaboratori del Ds agiscano contro alcuni colleghi.

Componenti dello staff non sono superiori gerarchici

I docenti collaboratori del Ds e i docenti che fanno parte dello staff di direzione, come per esempio le funzioni strumentali, non hanno un ruolo di superiorità gerarchica rispetto agli altri docenti. Un componente dello staff di direzione non può impartire ordini di servizio e non può prendere decisioni rispetto alle richieste fatte da un docente e indirizzate al Dirigente scolastico.

Purtroppo a volte capita, come viene scritto dai nostri lettori nelle loro missive inviate in redazione, che alcuni componenti dello staff di direzione tendano a prevaricare sui colleghi. A volte si tratta di azioni arroganti e illegittime, con l’intenzione, anche, di “bullizzare” qualche collega.

Massimo due collaboratori del Ds pagati con il FIS

Esistono scuole che violando le norme contrattuali vigenti, nominano, per mezzo del Dirigente scolastico, più di due collaboratori per creare uno staff di direzione più consistente e autorevole. Bisogna sapere che un Ds può avere anche più di due docenti che lo coadiuvano, infatti ai sensi del comma 83 dell’art. 1 della legge 107/2015 può individuarne fino al 10%, ma, con il FIS, ne può pagare solamente due.

La normativa di riferimento è l’art. 88 del CCNL scuola 2006/2009, prorogata ai sensi del comma 10 art. 1 del CCNL scuola 2016-2018.

Il suddetto art. 88 stabilisce indennità e compensi a carico del fondo di Istituto. Nel comma 2 lettera f) di tale articolo contrattuale è disposto che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL.

Bisogna, inoltre, sapere che la legge 107/2015 non ha in alcun modo abrogato quanto contenuto nell’art. 88 comma lettera f), semmai la legge sulla Buona scuola ha limitato, rispetto al passato, le collaborazioni di docenti con il Ds ad un massimo del 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia.

Infatti, il comma 83 dell’art. 1 della legge 107/2015 dispone che il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di  supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del suddetto comma, è riportato nella legge 107/2015, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.