Attualità

Verso la nomina del nuovo ministro dell’Istruzione, ecco le questioni più urgenti di cui dovrà occuparsi

Mentre in queste ore la coalizione di centro destra, rappresentata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, si confronta sui nomi del prossimo esecutivo, rispetto al quale, dalle informazioni disposizione delle grandi testate, sembra restare Licia Ronzulli in corsa per la poltrona di viale Trastevere (a dispetto del sondaggio della Tecnica della Scuola nel quale in testa alla classifica dei più votati vanno Mario Pittoni ed Ella Bucalo), la scuola attende che vengano sciolti alcuni nodi, dalla cui risoluzione dipende la fluidità del sistema e la serenità del personale di tutto il comparto. Ci riferiamo, in particolare, alle questioni del contratto scaduto, del Dpcm attuativo della riforma del reclutamento (da cui dipendono i fondi del Pnrr) e della pubblicazione dei bandi di tutti i concorsi in sospeso. Senza contare le criticità connesse al malfunzionamento dell’algoritmo che guida gli incarichi di supplenza e i numerosi decreti utili per dare attuazione alle 6 riforme di Patrizio Bianchi.

Il contratto scuola

In merito al contratto scuola, peraltro già scaduto (parliamo infatti del triennio 19-21), seppure a rilento, le trattative tra i sindacati e l’Aran procedono. Come spiega il nostro vice direttore vice direttore Reginaldo Palermo, la strada, indicata dalle sigle sindacali, potrebbe essere quella di giungere alla “firma del contratto con le risorse attualmente disponibili (100-105 euro lordi in media) – spiega Palermo – con la prospettiva di riaprire la trattativa a partire da gennaio, in vista della legge di bilancio 2023. Per il momento l’unica certezza è che il contratto 2019/2021, almeno in prima battuta, si chiuderà con cifre molto distanti dagli aumenti europei di cui si favoleggia già dai tempi del ministro Bussetti”.

Cosa definirà il Dpcm?

Il Dpcm, atteso per fine luglio e mai arrivato in GU, definirà:

  • contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
  • Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti (oltre ai 24 Cfu) eventualmente maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
  • Gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, mettendo a punto il cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le sue modalità di verifica.
  • Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
  • Gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti al percorso e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor.
  • costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e di svolgimento delle relative prove finali finalizzate all’abilitazione docenti.
  • Gli oneri relativi all’acquisizione dei 30 Cfu che compongono il percorso di formazione inziale per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
  • contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 Cfu; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso comprendente la prova scritta e la lezione simulata; e la composizione della commissione.
  • L’eventualità che l’accesso al concorso, fino al 31 dicembre 2024, possa essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

Concorsi scuola

Quanto alla questione dei concorsi, sono innumerevoli i bandi in sospeso. Ne parliamo nell’articolo al link.

Carla Virzì

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