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Accordi di rete tra scuole, in Calabria forse sono illegittimi

Può accadere che dopo oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico venga modificato l’organico funzionale delle scuole? In Calabria questo avviene tranquillamente.

ACCORDO DI RETE PER COPRIRE UN DISTACCATO

Succede nell’ambito 10 della Calabria, una docente della classe di concorso A018 titolare di quell’ambito, viene assegnata in prima istanza e a partire dall’1/09/2017 al Liceo XXXXXXX, ma dopo oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico, con un accordo di rete tra scuole dello stesso ambito e senza chiedere il consenso alla docente, i dirigenti scolastici del suddetto Liceo XXXXXXX e del Liceo YYYYYYY dispongono di fare passare la docente dal Liceo XXXXXXX dove era stata assegnata d’Ufficio dall’ATP di Reggio Calabria al Liceo YYYYYYY per coprire la cattedra di Storia e Filosofia lasciata libera da un docente titolare, distaccato all’USR Calabria per occuparsi di compiti relativi alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.

In buona sostanza per coprire la cattedra A018 del docente titolare del Liceo YYYYYYY, distaccato dall’insegnamento per ricoprire un ruolo presso l’USR Calabria, i due DS impongono il passaggio della docente potenziata del Liceo XXXXXXX, senza nemmeno chiedere alla docente se lo volesse, a ricoprire il posto cattedra del docente distaccato. Tutto questo ad anno scolastico ormai pienamente avviato.

DOVE STAREBBE L’ILLEGITTIMITA’ DI QUESTO ACCORDO DI RETE?

Abbiamo acquisito l’accordo di rete ed abbiamo acquisito l’organico delle scuole, abbiamo anche acquisito la graduatoria degli aspiranti al distacco per occuparsi di dispersione scolastica all’USR Calabria.

Come prima cosa l’accordo di rete, così come è stato concepito, violerebbe l’art.7 comma 3 del DPR 275/99, che, nonostante la legge 107/2015, resta pienamente vigente. Cosa c’è scritto nella suddetta norma sulle reti di scuole? In modo specifico nell’art.7 comma 3 del DPR 275/99 è disposto: “L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva”.

Nel caso in specie la docente non ha liberamente consentito il suo spostamento, che invece è avvenuto per disposizione dei due DS. Inoltre un accordo di rete tra presidi non può modificare l’organico funzionale o quello di fatto, senza per altro informare i sindacati provinciali.

IN CALABRIA QUESTO NON SAREBBE L’UNICO CASO

Il problema su esposto non sarebbe l’unico caso, infatti ci sono stati segnalati altri casi del genere dove ai docenti del potenziamento è stato imposto, a nostro parere illegittimamente, un trasferimento in altra scuole per consentire distacchi del tipo su descritto.

Lucio Ficara

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