Categorie: Graduatorie

Aggiornamento graduatorie: risposte ai quesiti dei lettori

Grande successo per il nostro servizio di consulenza per l’aggiornamento delle domande delle graduatorie permanenti. Tantissime le mail giunte in redazione per dubbi e chiarimenti per la compilazione dei moduli. Abbiamo selezionato 100 quesiti arriviati in redazione in questa settimana che pubblichiamo di seguito.
 
L’avv.Dino Caudullo che ha anche curato la guida presente sull’ ultimo numero del giornale (clicca qui per scaricarla), ha risposto a quelle di maggiore interesse 
 
Il servizio di consulenza è sospeso fino a mercoledì 23 aprile.

Risposte del 15 aprile 2014

1) Sono un’insegnante iscritta nella III fascia delle graduatorie d’istituto, sto attualmente frequentando il Pas per abilitarmi e che si concluderà a luglio 2014. Posso fare domanda per l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento? Se non posso, potrei presentare domanda con riserva nella II fascia delle graduatorie d’istituto? (V.C)
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 per l’aggiornamento delle Gae non prevede nuovi inserimenti. Per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto occorre attendere la pubblicazione del relativo bando che dovrebbe avvenire entro il mese di maggio.
 
2) Salve, sono iscritto alla III fascia per la A043 e l’anno prossimo devo frequentare i Pas. Che tipo di domanda devo fare? (S.G.)
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 per l’aggiornamento delle GaE non prevede nuovi inserimenti.
Se è inserito in III fascia di istituto per la A043 occorre attendere la pubblicazione del bando per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto che dovrebbe avvenire entro il mese di maggio per chiedere l’inserimento in II fascia di istituto (eventualmente con riserva se il bando lo consentirà a chi no ha ancora completato i Pas).
 
3) Sono un insegnante precario, figlio di un insegnante di sostegno entrato di ruolo nel 2008. Vorrei porre un quesito: quali evoluzioni normative ci sono state relativamente ai diplomati magistrale, alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato, che riconosce natura abilitante al titolo?
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 di aggiornamento delle GaE non prevede nuovi inserimenti, nemmeno di coloro i quali sono in possesso del diploma magistrale considerato abilitante ex lege dal Consiglio di Stato.
L’unico rimedio, al momento, sembra quello di aderire ad uno dei ricorsi collettivi che molte associazioni e sindacati stanno promuovendo. In alternativa occorre attendere l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, dove dovrebbe essere consentito l’inserimento in II fascia.
 
4) Un’amica è laureata in economia (laurea magistrale) e ora sta svolgendo il dottorato di ricerca in scienze economico aziendali. Può inserirsi nella graduatoria a esaurimento con riserva? (R)
 
Il bando per l’aggiornamento delle Gae non prevede nuovi inserimenti.
Per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto in quanto non abilitata occorre attendere la pubblicazione del relativo bando che dovrebbe avvenire entro il mese di maggio.
 
5) Sono un’insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia, laureata in scienze biologiche ed abilitata nelle classi di concorso A059 e A060. Qualche anno fa sono stata depennata dalle graduatorie permanenti perché docente già a tempo indeterminato. Posso con quest’ultimo aggiornamento richiedere l’inclusione nelle due classi di concorso? Sapevo che c’era una sentenza della Corte Costituzionale (E.F).
 
La legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, all’art. 1, comma 4/quinquies ha disposto che “a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”.
In applicazione della predetta disposizione, con il D.D.G. dell’11/3/2010, il Ministero ha disposto che “Il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso è depennato, in applicazione dell’art. 1, comma 4/quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto”.
Con successiva nota del 9/10/2013, il Miur ha chiarito che il depennamento di tale personale sia limitato esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, dalle graduatorie di istituto di 1ª fascia, ma non si estende alle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto.
Il Tar Lazio in data 2/4/2013 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativamente alle previsioni di cui all’art. art. 1 – comma 4/quinquies – della legge n. 167/2009, e si è in attesa di una pronuncia in merito.
Il decreto purtroppo non consente nuovi inserimenti o reinserimenti a seguito di depennamenti, a nostro parere quindi, l’unica strada al momento percorribile, in attesa della decisione della Consulta, è quella del ricorso al giudice del lavoro per far dichiarare illegittimo il suo depennamento (ed in questo caso le consigliamo di chiedere con domanda inviata con modello cartaceo il reinserimento in graduatoria).
 
6) Volevo chiedervi avendo la riserva N per invalidità, già dichiarata nel precedente aggiornamento, ero disoccupato, adesso devo solo riconfermarla (G.F).
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 prevede che ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.
 
7) Scrivo per avere delucidazioni riguardo alla possibilità di avere punteggio aggiuntivo a chi ha prestato servizio in modo continuativo nelle sedi considerate situate in zona disagiata. La tabella dei titoli relativa al decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento prevede l’attribuzione di un doppio punteggio, per gli anni dal 2003 al 2007, in applicazione della legge n. 296 del 2006. Dal 2007 in poi non è stato più possibile valutare in misura doppia il servizio prestato nelle piccole isole, penitenziari e comuni di montagna. Mi sarei aspettato però una reintroduzione di una simile valutazione per il trascorso triennio dato che l’art.9 comma 17 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge il 12 luglio 2011, n. 106 recita: “Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Di questa speciale valutazione non vi è traccia e non comprendo se sia una svista o meno, considerando anche il fatto che tale legge è tra i “visti” del decreto ministeriale. Chiedo quindi se non sia da ritenere implicito una speciale valutazione (ma di che entità?) oppure se, come credo, tale D.M. stia disattendendo una legge dello Stato? E’ possibile che il Ministero produca una rettifica e che non ripeta lo stesso errore anche nella tabella dei titoli delle graduatorie di istituto? (A.C)
 
L’art. 2 comma 4 del decreto n. 235 del 1° aprile 2014 prevede che “A decorrere dall’a.s. 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1, comma 605 della legge n. 296/2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90 dell’1 marzo 1957”.
Tenuto conto della specifica previsione del decreto, a nostro parere non si tratta di una semplice svista ma di una scelta ben precisa, eventualmente censurabile nelle se di giudiziarie competenti.
 
8) Sono un docente inserito nelle GaE beneficiario della legge 68/99 riserva N, già iscritto al collocamento speciale e inserito in GaE per la prima volta due anni fa in occasione dell’ approvazione della norma che consentiva l inserimento annuale. Volevo cortesemente chiedere, in occasione del rinnovo delle GaE devo risultare disoccupato per poter reinserire la riserva oppure basta solo dichiarare di essere in possesso della documentazione sanitaria e iscrizione al collocamento speciale (P.L)
 
Se lei era già inserito come riservista, a nostro parere non occorre la permanenza dello stato di disoccupazione. Diversamente se sta richiedendo oggi per la prima volta il riconoscimento della riserva è necessario che versi in stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda.
 
9) Sono una studentessa laureanda in scienze pedagogiche (magistrale), vorrei avere alcune delucidazioni visto la confusione generale:
– finita la specialistica, a breve, in che graduatorie posso inserirmi? in quelle di istituto?
– per insegnare serve per forza l’abilitazione? (a meno che non si è conseguito il diploma entro il 2002?) (R.C.)
 
Una volta conseguita la specialistica potrà chiedere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto (che dovrebbero essere aggiornate entro il prossimo mese di giugno).
Il possesso dell’abilitazione sarà necessario per accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto.
10) Fino al 2011 ero inserito nelle graduatorie permanenti del personale educativo con abilitazione conseguita tramite concorso del 2002, poi nel 2011 causa problemi personali non ho fatto l’aggiornamento.
Sono invece presente nelle graduatorie d’istituto in II fascia e (fortunatamente) è il terzo anno che svolgo supplenze pressoché ininterrotte presso un convitto nazionale. Con l’aggiornamento 2014-2017 posso reinserirmi nelle graduatori permanenti? (S.L)
 
Purtroppo non è consentito alcun nuovo inserimento o reinserimento.
Per la questione specifica a nostro parere occorre ricorrere al giudice del lavoro per far dichiarare l’illegittimità del suo depennamento dalle GaE per non aver presentato domanda di permanenza.
 
11) Volevo chiedere siccome assisto mio suocero invalido al 100%, in possesso della legge 104/1992 comma 3 art. 3, posso inserire tale legge nella domanda di aggiornamento delle graduatorie 2014/2017 per la priorità della sede? (C.G)
 
La sezione H4 del modello di domanda deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede per assistenza a parente in situazione di disabilità.
 
12) La laurea in Sfp secondo indirizzo quanti punti vale e in che punto va messo? Si deve spedire il cartaceo? (R.R.)
 
Il titolo va inserito nella sezione D1 del modello di domanda senza alcuna allegazione documentale.
Se lo si vuole sostituire al titolo di accesso originariamente dichiarato va inserito nella sezione F1
Se lo si vuole dichiarare come ulteriore titolo va inserito nella sezione F2, al punti C1 o al punto C9, secondo le precisazioni di cui alle note 2 e 29 del modello di domanda e secondo le indicazioni di cui alla tabella di valutazione titoli.
In particolare, la Tabella di valutazione sez. C1 prevede che per la laurea in scienze della formazione primaria (se valutata quale titolo di accesso e quindi in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10) sono attribuiti punti 3.
Se non è già stato valutato quale titolo di accesso, i punti C9 e C10 della tabella prevedono che per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (limitatamente alla graduatoria relativa alla scuola dell’infanzia) sono attribuiti punti 6
per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria (limitatamente alla graduatoria relativa alla scuola primaria e del personale educativo) sono attribuiti punti 6
 
13) In data 31/8/2011 rinuncio alla proposta di assunzione a tempo indeterminato per effetto d’inclusione nella GaE su cattedra di scuola secondaria per il contingente 2011/2012. Non mi trovo più inserito in graduatoria e non sono stato più nominato per i contingenti successivi. Chiedo di conoscere se è legittima l’esclusione e se posso partecipare all’aggiornamento. (A.R)
 
A nostro parere, se ha rinunciato alla proposta non poteva essere depennato. Il problema è però che oggi non può fare domanda di reinserimento in graduatoria. L’unica alternativa è rivolgersi al giudice del lavoro per contestare il depennamento.
 
14) Sono diplomata magistrale anno 2000 ed inserita nelle GaE con riserva (2007/2008 iscritta a Scienze della Formazione Primaria), a marzo di quest’anno mi sono laureata e quindi scioglierò la riserva. Quest’anno a settembre mi sono iscritta ad un corso di perfezionamento 1500 ore 60 CFU, inerente a percorso didattico dell’insegnamento e ad aprile devo sostenere l’esame finale. Mi dicono che se sciolgo la riserva non posso inserire il corso di perfezionamento che devo conseguire perché ogni Ambio Territoriale poi decide come vuole. Mi sono messa un po’ alla ricerca della normativa ed ho letto quanto segue: l’art. 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 non consente “l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”. L’iscrizione ad un corso singolo (intesa come pagamento di una tassa per il sostenimento di un esame singolo, vuoi che sia esame singolo, corso o master) non si configura come un’iscrizione (leggasi immatricolazione) ad un corso di laurea e per tale ragione non ricade nella fattispecie di cui sopra. Dal riferimento giuridico che Vi ho postato si evince senza ombra di dubbio che l’incompatibilità non c’è. Poi mi dicono che ogni Ambito Territoriale decide a modo loro ed in maniera differenze. Mi rivolgo a Voi per avere chiarimenti e nel caso come far valere i miei diritti (G.B)
 
Le consigliamo di controllare il decreto che disciplinava l’accesso al corso di perfezionamento in questione, per verificare se prevedeva l’incompatibilità con la frequenza di altri corsi universitari.
15) Sono inserita in graduatoria terza fascia e vorrei aggiornare la domanda cambiando la regione, si sa la data ufficiale per poterlo fare? So che quando sarà possibile farlo, bisognerà fare tutto on line sul sito del Miur ma mi hanno detto che è cambiato qualcosa sul sito, se si, cosa? Nella domanda di aggiornamento dovrò anche aggiornare il punteggio con le supplenze fatte nel trienni precedente a questo, se non ricordassi i giorni precisi e i nomi delle scuole come posso fare per recuperarli? (V.I.A)
 
La domanda di aggiornamento e/o di trasferimento in altra provincia potrà essere presentata tramite istanze on line dal 14 aprile fino alle ore 14 del 10 maggio. Le consigliamo di leggere la guida predisposta dal Miur per la compilazione delle domande (è disponibile anche sul nostro sito).
Potrà aggiornare i servizi prestati nell’ultimo triennio nonché i titoli mai dichiarati.
Il modello di domanda richiede di specificare oltre al periodo di svolgimento del servizio, anche l’istituto con specificazione del comune e dell’indirizzo. Se non ricorda i dettagli le consigliamo di richiedere un certificato di servizio alle scuole dove ha prestato supplenza.
 
16) Salve vorrei un’informazione riguardo le graduatorie ad esaurimento. La mia situazione è un po’ complessa perché sono laureata in scienze dell’educazione e nel 2011 ho presentato le domande in molti istituti comprensivi e sono stata chiamata molte volte per supplenze nelle scuole dell’infanzia e ho lavorato molto. So che non ho il titolo richiesto, ora posso comunque aggiornare il mio punteggio e riconfermare la domanda? (C.G)
 
Se non è già inserita nelle Gae, non essendo previsti nuovi inserimenti nelle stesse, dovrà attendere l’apertura delle graduatorie di istituto per richiedere l’aggiornamento del suo punteggio.
 
17) Interessava sapere se l’idoneità al concorso a cattedra 2012 è valutabile nelle GaE e con quanti punti (E.P)
La rimandiamo ad un’attenta lettura della tabella di valutazione titoli per la III fascia, ma a nostro parere l’idoneità in questione non è valutabile. In ogni caso le consigliamo di dichiararla tra i titoli valutabili.
 
18) Il mio quesito riguarda la necessità di ripresentare, dopo averla presentata al passato aggiornamento delle graduatorie, la documentazione per la preferenza della scelta della sede, grazie alla legge 104 perché mio padre è disabile. Tre anni fa ho allegato alla domanda tutta la documentazione sanitaria, lo stato di famiglia, la dichiarazione di mia madre, ultrasessantacinquenne, di non essere in grado di occuparsi di mio padre e la preferenza è stata riconosciuta. Ora, con l’aggiornamento delle graduatorie devo compilare la sezione H4B e L del modulo, per ribadire che la situazione è rimasta invariata, e richiedere la preferenza, ma devo anche riallegare da capo tutta la documentazione sanitaria e non (dichiarazioni varie, ecc.). (C.Z)
 
Essendo una situazione in astratto suscettibile di variazioni, oltre a ribadire la richiesta la documentazione va nuovamente inviata.
 
19) Sono un’insegnante scuola infanzia abilitata che deve fare aggiornamento graduatoria ma anche trasferimento altra provincia. devo barrare entrambe le caselle aggiornamento e trasferimento? Inoltre leggo che per le supplenze annuali la mancata presentazione comporta la sanzione di cancellazione dalla graduatoria ma non è specificato se avviene come per gli altri anni solo per l’anno di rifiuto o definitivamente. (E)
 
Se intende richiedere oltre all’aggiornamento del punteggio anche il trasferimento in altra provincia deve barrare entrambe le caselle.
La mancata accettazione di una supplenza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 del D.M. 13/6/2000, che riportiamo di seguito.
Articolo 8 – Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
 
20) L’art. 9, comma 5, del decreto n. 235 del 1° aprile 2014, stabilisce che alcune certificazioni (sanitarie; titoli artistici; servizi prestati nelle scuole dell’U.E., di cui all’art. 2, c. 5) dovranno essere inviate in modalità cartacea all’ufficio territoriale provinciale tramite raccomandata. Gradirei una conferma sul fatto che il servizio prestato presso le scuole italiane dovrà essere dichiarato all’interno della domanda di aggiornamento, con le dichiarazioni sostitutive di certificazione, esclusivamente in modalità web. (G.N)
 
I servizi prestati nelle scuole dell’U.E. vanno dichiarati nella sezione G1 del modello di domanda e debitamente documentati come previsto dall’art. 9 comma 5, il quale prevede la presentazione della documentazione cartacea anche per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi).
 
21) Mi sono quest’anno laureata in scienze della formazione primaria (immatricolata nell’anno accademico 2008/2009) e sono già da anni inserita nella graduatoria ad esaurimento. Il servizio che ho prestato durante la frequenza del corso di laurea mi sarà detratto? E i punti dell’abilitazione, acquisita con il concorso del 2000, mi saranno detratti? (M.S.)
 
La tabella di valutazione titoli prevede che non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria,
qualora utilizzato come titolo di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto.
La nota 5 precisa che Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della tabella approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria, per effetto di precedenti titoli di accesso.
I punti dell’abilitazione del 2000 a nostro parere le saranno detratti se chiederà la sostituzione del titolo di accesso.
 
22) Gradirei sapere se l’apertura delle graduatorie vale anche per i nuovi inserimenti (cittadino UE che vorrebbe insegnare in scuole pubbliche italiane) come madrelingua. (A.D.)
 
Il decreto n. 235 del 1º aprile 2014 non prevede nuovi inserimenti in graduatoria, nemmeno come madrelingua.
23) Dal 2009 sono abilitato e inscritto nelle GaE per la materia A065, vorrei sapere:
1 – in quanto precario, abilitato e inserito nelle graduatorie ad esaurimento rientro tra coloro che hanno la precedenza per eventuali supplenze?
2 – sono sempre stato in III fascia, essendo abilitato dovrei chiedere l’inserimento in II fascia? e che vantaggio ne avrei?
3 – la provincia a cui appartengo è Catania, ho un punteggio altissimo perché insegno da circa 30 anni (1987), mi conviene cambiare provincia visto che su CT le ore vanno a diminuire? O posso scegliere più provincie? (S.LR).
 
Non è prevista alcuna precedenza specifica nel conferimento delle supplenza per il personale inserito nelle GaE, naturalmente detto personale in quanto inserito anche nella I fascia delle graduatorie di istituto viene convocato prioritariamente rispetto al personale inserito nella II e III fascia delle graduatorie medesime.
In quanto inserito in III fascia nelle graduatorie ad esaurimento lei è automaticamente inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto per la medesima classe di concorso.
Il bando le consente di cambiare provincia (una sola) rispetto a quella di attuale inserimento.
Nella provincia in cui chiede di essere trasferito, verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
Per la compilazione della domanda contatti telefonicamente i nostri consulenti.
 
24) Posseggo il diploma a fini speciali per assistenti sociali, rilasciato dall’università degli studi di Palermo, che non mi è stato mai valutato perché il Provveditorato non sapeva dove inserirlo. Ho inviato alla responsabile dell’unità operativa dell’università di Palermo un email alla quale mi è stato risposto che come da decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2012, n. 44, il diploma triennale di assistente sociale delle scuole dirette a fini speciali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, è equiparato alle lauree afferenti alla classe 6 (scienze del servizio sociale) del D.M. n. 509/1999 ed alle lauree afferenti alla classe L-39 (servizio sociale) del D.M. n. 270/2004. Desidererei sapere dove si può collocare questo titolo secondo la tabella di valutazione. (V.M)
 
Non è prevista alcuna precedenza specifica nel conferimento delle supplenza per il personale inserito nelle GaE, naturalmente detto personale in quanto inserito anche nella I fascia delle graduatorie di istituto viene convocato prioritariamente rispetto al personale inserito nella II e III fascia delle graduatorie medesime.
In quanto inserito in III fascia nelle graduatorie ad esaurimento lei è automaticamente inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto per la medesima classe di concorso.
Il bando le consente di cambiare provincia (una sola) rispetto a quella di attuale inserimento.
Nella provincia in cui chiede di essere trasferito, verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
Per la compilazione della domanda, se abbonata, contatti telefonicamente i nostri consulenti.
 
25) Devo fare la domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ma il documento utilizzato anni fa per la registrazione ad istanze on line è scaduto l’ anno scorso. E’ un problema? In caso cosa bisogna fare? (R.T.)
 
Se aveva già effettuato la registrazione con il riconoscimento fisico presso un’istituzione scolastica in occasione di precedenti operazioni, dovrà solo procedere all’accesso su istanze on line con le credenziali in suo possesso e procedere alla compilazione ed all’inoltro della domanda.
 
26) Sono già inserita nelle GaE in terza fascia con l’abilitazione per l’ambito disciplinare K05B derivante dal superamento del concorso del 1999 conclusosi nel 2000; ho conseguito però anche l’idoneità per superamento del concorso indetto con D.D.G. del 24/8/2012 per lo stesso ambito disciplinare. Vi chiederei se tale idoneità è titolo valutabile, cioè mi dà diritto ai 3 punti previsti al punto C2 della tabella di valutazione titoli per la terza fascia laddove è scritto. Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3. (L.R)
 
A nostro parere il superamento del concorso a cattedre di cui al D.D.G. n. 82/2012 non è valutabile tenuto conto che non ha valore abilitante.
27) Il diploma magistrale può valere tre punti come titolo pari o equivalente il titolo d accesso? (R.R)
 
Quando i titoli che danno accesso all’abilitazione all’insegnamento sono unicamente lauree conseguite con il vecchio ordinamento (vedi D.M. n. 39 del 30/1/1998) o lauree specialistiche (vedi D.M. n. 22 del 9/2/2005), altro titolo pari non può che essere una seconda laurea.
Anche per insegnare presso le scuole dell’infanzia e/o primaria occorre la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia o elementare), pertanto ai docenti delle scuole primaria e dell’infanzia, che hanno potuto usufruire del diploma magistrale come titolo d’accesso all’abilitazione e sono inseriti in graduatoria, non possono essere riconosciuti altri diplomi (se conseguiti successivamente all’a.s. 2002/2003) ma possono ottenere il riconoscimento della laurea in scienze della formazione primaria come altro titolo ed eventuali altre lauree come titoli superiori.
I docenti che invece si inseriscono in graduatoria con la laurea in scienze della formazione primaria non
possono richiedere come altro titolo il diploma magistrale o altri diplomi eventualmente conseguiti ma solo altre lauree.
 
28) Riguardo la domanda di aggiornamento delle graduatorie appena uscita vorrei sapere se bisogna inviare certificato di servizio o basta solo inserire le date delle supplenze nella domandina e nel caso si debba inviare certificato cartaceo si può fare uno solo cumulativo o ne serve uno per ogni supplenza fatta. (P)
 
E’ sufficiente dichiarare i periodi di servizio nella sezione G del modulo di domanda.
 
29) Sono una supplente scuola primaria inserita già nella graduatoria permanente III fascia. Ho appena conseguito la certificazione Ecdl ossia della patente europea ma non so come considerarla nel modulo di domanda nella sezione F riguardante i titoli (C5 – C6 – C7 – C8). (R)
 
La tabella di valutazione titoli non prevede alcuna valutazione per la certificazione ECDL.
 
30) Mi chiedevo se era possibile da parte vostra fare chiarezza sulle fasce per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento e di istituto grazie (G.I)
 
Nelle GaE sono presenti III fasce, più una IV istituita nel 2012 Le prime due fasce sono ormai quasi tutte esaurite, pertanto di fatto in quasi tutte le province sono rimaste la III fascia (in cui sono presenti i docenti abilitati che avevano chiesto l’inserimento prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento) e la IV fascia in cui si sono inseriti nel 2012 i docenti abilitati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 a seguito della frequenza: – dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico presso le Accademie di Belle Arti (Cobaslid); – del secondo e del terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale (classi di concorso 31/A e 32/A) e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; – dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce: nella I fascia sono inseriti i docenti presenti
nelle GaE e con il medesimo punteggio nella II fascia sono inseriti i docenti abilitati ma non inseriti nelle GaE
nella III fascia sono inseriti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento nelle specifiche discipline.
 
Risposte del 16 aprile 2014
 
31) Sono una docente di scuola primaria inserita dal 2005 nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento, tramite la laurea in Scienze della formazione primaria. Ho già ottenuto i 10 punti attraverso i corsi master e di perfezionamento. Due anni fa ho acquisito anche la laurea magistrale in Scienze della formazione continua. Le chiedo se tale ultimo titolo è valutabile 3 punti come da lettera C1 della tabella di valutazione dei titoli. (A.M)

A nostro parere è valutabile ai sensi del punto C1 della tabella di valutazione, in quanto può considerarsi titolo di studio di livello pari a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria di riferimento.
 
32) Volevo sapere se è possibile indicare questa idoneità tra i titoli al punto C2 essendo inserito in terza fascia di provveditorato. (A.T)
L’idoneità al concorso di cui al D.D.G n. 82/2012 a nostro parere non è valutabile in quanto la procedura concorsuale in questione non è abilitante.
 
33) Sono un’insegnante che deve produrre domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento 2014-2017 per la provincia di Bologna, ma ho mantenuto la residenza in Trentino Alto-Adige, Provincia di Trento, Comune di Rovereto (nelle cui liste elettorali sono quindi tutt’ora iscritta e lo devo obbligatoriamente dichiarare nella Sezione M, al punto B). Lo specifico proprio perché nella domanda di aggiornamento su istanze on line, arrivata alla sezione sezione M – altre dichiarazioni, al punto B che chiede di dichiarare (testualmente) “di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di”, compaiono sottostanti i 3 riquadri che, con menu a tendina, permettono di selezionare prima la regione, poi la provincia, poi il comune, però c’è un enorme problema! 
L’inghippo del sistema c’è proprio laddove, mi viene certamente permesso di selezionare nel primo riquadro la Regione Trentino Alto-Adige, ma come provincia il sistema dà solo ed esclusivamente: Bolzano italiana. E la provincia di Trento dov’è? Perché il sistema non la dà?! Come è possibile che abbiano dimenticato di inserire l’opzione di scelta per la provincia di Trento Il sistema quindi, non permettendo di scegliere nessuna provincia al di fuori di “Bolzano italiana”, non permette conseguentemente di scegliere il Comune desiderato, nelle cui liste elettorali io, ed altri in condizioni simili alla mia, siamo iscritti. Come faccio a segnare la mia iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Rovereto in Provincia di Trento? Il problema è grave: 1) Se seleziono Bolzano italiana pur di compilare la sezione M-altre dichiarazioni (che è sezione obbligatoria!), faccio dichiarazioni mendaci; 2) Se l’inghippo di sistema non viene risolto, non posso procedere a completare la domanda ed a inoltrarla al Miur, rischio l’esclusione dall’ aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 2014-2017!  (M)
 
L’art. 13 del D. M. n. 235/2014 precisa che per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti; i trasferimenti da o verso le province autonome di Trento e Bolzano potranno essere disposti sulla base di eventuali Intese tra il Miur e le Province medesime, delle quali sarà dato avviso con apposita nota. Ciò premesso, con la nota n. 999 del 1° aprile 2014 il Miur ha precisato che “Su richiesta dell’Intendenza scolastica in lingua italiana di Bolzano, è data la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di Bolzano di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia nel territorio nazionale. A tal fine i docenti interessati dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento dalla provincia di Bolzano e presentare, in modalità cartacea, la domanda di aggiornamento/trasferimento, nella quale dovranno indicare la fascia di appartenenza ed elencare anche i titoli precedenti già valutati dalla provincia di provenienza. Le suddette domande dovranno essere compilate secondo il modello T, che sarà reso disponibile conseguentemente all’apertura delle istanze Polis, ed essere consegnate entro il termine di scadenza del 10 maggio 2014 all’Ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta. L’ufficio territoriale competente provvederà ad inserire al SIDI i dati contenute nelle domande suddette. I docenti che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento per la provincia di Bolzano e compileranno la domanda di aggiornamento secondo le disposizioni della suddetta provincia autonoma”. Lo stesso non è stato precisato per la provincia di Trento, ed in mancanza di apposita disposizione normativa, non pare possibile per i docenti inseriti nelle graduatorie di Trento richiedere il trasferimento presso altre province. 
 
34) Sono inserito nelle GaE di Vicenza, c.c. A037; ho un dubbio che non riesco a sciogliere: ho superato in febbraio l’esame conclusivo di un master Mnemosine (a.a.2013-2014). 
A maggio frequenterò il corso di specializzazione Sos (fine corso prevista per maggio 2015). Se, aggiornando il punteggio delle GaE, faccio valutare il master, l’anno prossimo, concluso il corso sos, potrò comunque inserire la specializzazione su sostegno in GaE?
(P.S. Ho già contattato l’Ust di Vicenza e per loro l’incompatibilità non sussiste in quanto i due titoli sono differenti ed il conseguimento del titolo di sostegno non prevede l’assegnazione di punteggio ulteriore in GaE, ma solo l’inserimento negli elenchi Sos; Inoltre, anche se il corso Sos è bandito per l’a.a. 2013-2014, la sua conclusione avverrà nel 2015). (A.P)
 
A nostro parere è corretta la risposta fornita dall’UST di Vicenza, tenuto conto che non può ravvisarsi incompatibilità tra i due corsi.
 
35) Volevo capire perché nessun altro tipo di servizio, oltre il servizio di insegnante, può essere valutato, anche pochissimo, ai fini dell’aggiornamento graduatoria di III fascia permanente 
 
Trattandosi di una procedura selettiva per soli titoli finalizzata al reclutamento del personale docente, il legislatore – a nostro parere in maniera coerente – ha ritenuto di valutare solo l’esperienza specifica di insegnamento, ovviamente l’unico servizio qualificante e selettivo per la finalità stessa della graduatoria. (R.B)
 
36) Sono stata Consigliere comunale dal 2004 al 2009 percependo regolari CUD ogni anno e quindi dichiarati nel 730. Posso barrare la sezione H3? (R.R.)
 
Se fa riferimento alla dichiarazione di “aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica”, non può barrare la sezione H3, in quanto l’attività di consigliere comunale non è assimilabile al servizio cui fa riferimento detta dichiarazione, da intendersi quale attività lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione. 
 
37) Provando a compilare la domanda di aggiornamento alle GaE, una mia amica, non ha trovato la classe di concorso A019. E’ un bug della domanda? Come può aggiornare il punteggio? (G.P.)
 
Non ci risulta che la classe di concorso A019 sia stata soppressa. Riprovi dev’essersi trattato di un errore nel caricamento dei dati.
 
38) Il mio quesito si riferiva ai servizi prestati presso le scuole dello stato italiano (cioè all’interno dell’Italia) e in riferimento a ciò volevo accertarmi se devono essere inviati, oltre che in modalità web, anche in modalità cartacea all’ufficio scolastico provinciale, possibilmente assieme ad una copia della domanda. (G.N.)
 
Se si tratta di servizio prestato presso istituti scolastici statali situati nel territorio italiano, l’unica modalità per la dichiarazione dei servizi e l’invio della domanda è quella via web.
 
39) Sono una docente iscritta in terza fascia delle Gae. Sono idonea al concorso a cattedra del 2012. Questo titoli viene valutato 3 punti? (E.R.)
 
L’idoneità al concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 a nostro parere non è valutabile in quanto la procedura concorsuale in questione non è abilitante. 
 
40) Sono iscritto nelle GaE 2011/2014 in terza fascia. nel frattempo ho ottenuto la sentenza favorevole per il servizio militare svolto non in costanza di nomina. 1) Come si inserisce il punteggio del servizio militare nel prossimo aggiornamento 2014/2017? 2) Dove si scrive il numero di sentenza? (O.T)
 
Il periodo di servizio va indicato nella sezione G, richiamando la dichiarazione da inserire nella sezione M. La dichiarazione relativa alla sentenza potrebbe essere inserita nella sezione M lett. i (spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato) 
 
41) Vorrei alcune informazioni riguardo all’ aggiornamento delle GaE. Sono già inserita nella terza fascia delle graduatorie d’istituto e mi sono abilitata con Tfa ordinario nel 2013. So che le GaE sono chiuse e non è possibile alcun inserimento. Ho fatto ricorso con Anief per potermi inserire, nell’attesa che si risolva il ricorso, in quale graduatoria devo fare domanda? (A.C)
 
Non essendo prevista la possibilità di nuovi inserimenti in Gae, se non ha avuto istruzioni specifiche da parte del suo Legale in merito ad eventuali dichiarazioni da rendere in questa fase, non può fare altro che attendere l’avvio della procedura di aggiornamento delle graduatorie di istituto ed, ovviamente, la conclusione dell’azione giudiziaria intrapresa.
 
42) Sono in possesso di un diploma magistrale, sperimentazione linguistica, conseguito nel 1993. Non ho mai fatto richiesta d’iscrizione nelle graduatorie per vari motivi. Ora vorrei farlo. Da quanto ho letto, dovrò aspettare l’apertura delle graduatorie d’istituto e, se il decreto sarà come viene prospettato, potrò inserirmi nella II fascia, in quanto il diploma è abilitante. Dato che il tutto avviene telematicamente su Istante on line, devo attendere il decreto per iscrivermi su Istanze on line oppure, in attesa del decreto, posso farlo già da ora? (L.G)
 
Le consigliamo di attendere il decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto con il quale verranno dettate apposite disposizioni. 
 
43) Vorrei chiedervi un’informazione sull’aggiornamento della GaE 2014-17, siccome io dovrei fare l’aggiornamento del servizio per la scuola elementare e la permanenza per la scuola dell’infanzia devo inoltrare due domande visto che nella pagina iniziale clicco aggiornamento e poi non posso immettere contemporaneamente la permanenza? Devo inoltrare la prima poi fare l’annullamento e mettere la permanenza o inviando l’una l’altra si rinnova automaticamente visto che non ci sono dati da aggiornare? (V.A)
 
La invitiamo a consultare la guida disponibile su istanze on line e precisamente pagina 18 della stessa, dove viene precisato che “L’utente può selezionare più di una tipologia, tranne che Permanenza e Aggiornamento contemporaneamente.”
 
44) Volevo chiedere, visto che sono in possesso del diploma scuola magistrale conseguito nell’anno 1984, se con la nuova legge ha valore abilitante e poiché non sono inserita in graduatoria se posso chiedere l’inserimento in II o II fascia (M.M)

Il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GaE non prevede nuovi inserimenti, nemmeno in favore di coloro i quali sono in possesso del diploma magistrale considerato abilitante ex lege dal Consiglio di Stato. L’unico rimedio, al momento, sembra quello di aderire ad uno dei ricorsi collettivi che molte associazioni e sindacati stanno promuovendo. In alternativa occorre attendere l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, dove dovrebbe essere consentito l’inserimento in II fascia.
 
45) Sono in IV fascia GaE per la A77 (strumento musicale nella scuola media),vho prestato servizio nel liceo musicale “pescata” dalla graduatoria A77 sebbene non esista classe di concorso per i licei musicali. Questo servizio mi sarà valutato 18 punti sulla A77 come dice il comma 9 dell’articolo sulla valutazione nei licei musicali o solo 6 punti come dice la nota 3 allegata? (E.P)

Ai sensi dell’art.2 comma 9 del D.M. 235/14, il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Tenuto conto che ha prestato servizio in quanto chiamata dalla graduatoria A77, se si tratta dell’insegnamento dello strumento nella cui graduatoria è inserita, a nostro parere a mente del punto II lett. c) della Tabella di valutazione, il servizio in questione sarebbe valutabile 6 punti (anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria) 
 
46) Avrei dei quesiti da porvi riguardo l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento:
1) nella sezione H2 devo inserire quali titoli di preferenza “coniugato con figli a carico” e “servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell’Istruzione” (se è valido il servizio prestato in qualità di docente), ma non so cosa inserire come Ente, Data atto e Numero atto per entrambe le preferenze (per quanto riguarda i figli a carico devo forse inserire il certificato di nascita dell’ultimo nato rilasciato dal Comune di residenza?)
2) nella sezione C1, nel menu a tendina da cui scegliere la graduatoria, non compare la mia classe di concorso, A346 (Lingua e civiltà inglese). Cosa devo fare?
3) trovo predisposta la sezione C3 – Elenchi del sostegno/speciali e metodi differenziati. Devo indicare qui la specializzazione da me posseduta per le attività di sostegno nella scuola secondaria conseguita nel 2007 (quindi già dichiarata)?
4) tra le sezioni predisposte, non trovo la C4, relativa all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria. Nel 2011 avevo indicato in tale sezione (che ai tempi era la C3) la laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, deduco che non sia possibile farlo quest’anno. (E.P)
 
Per la preferenza R “figli a carico” è necessario barrare la casella ed inserire il numero dei figli Per la preferenza Q “Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per almeno un anno alle dipendenze del Miur” si deve solo barrare la casella. Non è necessario indicare altro Se non compare la sua classe di concorso riprovi, si tratterà sicuramente di un non corretto caricamento della pagina Se è già inserita negli elenchi di sostegno delle GaE non è necessario a nostro parere ribadire il possesso del titolo Nel fac simile del modello 1 diffuso dal Miur risulta la sezione C4 relativa agli “elenchi per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria” 
 
47) Sono un docente abilitato per la classe di concorso A019 e specializzato sul sostegno (area AD03) e inserito già nelle graduatorie ad esaurimento da alcuni anni. Vi scrivo per ricevere cortesemente la risposta ad un importante quesito che è il seguente: nella domanda di aggiornamento del 2011 inserii la dichiarazione di presenza negli elenchi prioritari per l’anno scolastico 2009/2010. Ora mi chiedo che senso abbia ripresentare nel modello di domanda, precisamente nella sezione E0 visto che il triennio considerato attualmente è quello che va dal 2011 al 2014? Nel triennio 2011 al 2014 ho sempre prestato servizio per 3 anni appunto da inizio settembre fino al 30 giugno. Devo compilare unicamente il quadro G relativo al servizio prestato oppure compilare anche il quadro E0 soltanto per l’anno scolastico 2009/2010? (A.M)
 
La compilazione nel quadro E0 è riservata agli aspiranti che, presenti negli elenchi prioritari degli anni scolastici indicati, abbiano prestato servizio, ovvero non abbiano affatto prestato servizio, avendo comunque titolo all’attribuzione della valutazione dell’intero anno scolastico (12 punti). L’aspirante che compila questa sezione non deve compilare le sezioni E e/o G per il medesimo anno scolastico. Pertanto, se lei nel triennio 2001-2014 ha prestato regolarmente servizio di insegnamento, a nostro parere deve compilare solo il quadro G relativo al servizio prestato. 
 
48) Credo che nel D.M. n. 235/2014 ci sia un grosso tranello. All’art. 6, comma 2, si indica come soggetti ai quali è permesso sciogliere la riserva coloro che corrispondo all’art. 15, comma 17 del D.M. n. 249/2010 che recita: “Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”.
Successivamente il D.M. dell’11/11/2011 indica all’art.1, comma 19 i soprannumerari come: “Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.” L’USP della mia provincia giudica questa precisazione come la creazione di due classi differenti di soprannumerari. I primi che debbono sciogliere la prima abilitazione (D.M. del 2010) e gli altri, ovvero coloro che conseguono l’abilitazione dopo un secondo biennio (D.M. del 2011). Io personalmente ho conseguito l’abilitazione con Tfa, accedendo in soprannumero per un secondo biennio di abilitazione. Mi chiedo se sia coerente l’interpretazione dell’USP. Anche io a suo tempo mi sono iscritto alla SSIS per un secondo biennio, ma ho congelato l’iscrizione, in quanto stavo già frequentando una prima abilitazione. Credo di rientrare a pieno titolo nel D.M. del 2010. Inoltre credo che il D.M. del 2011 sia una specificazione e non la creazione di un secondo tipo di accesso al Tfa come soprannumerari. (M.S).
 
A nostro parere è condivisibile la sua interpretazione del D.M. dell’11/11/2011, il quale sembra fare solo una specificazione di quanto già previsto all’art. 15, comma 17, del D.M. n. 249/2010. 
 
49) Sono un’insegnante precaria inserita nella graduatoria Provinciale trentina e per motivi personali avrei la necessità di trasferirmi in quella di Latina. A tutt’oggi non sono riuscita in nessun modo ad ottenere una risposta al mio problema da nessuna istituzione, sia provinciale che sindacale, della mia regione tanto che mi sono dovuta rivolgere ad un sindacato di Latina che , attualmente, mi ha lasciata in attesa di eventuale risposta fino a dopo Pasqua. Sono ora a pregarvi di poter dare voi una risposta al mio problema. La situazione mi sta assillando negativamente e comunque trovo alquanto antidemocratico non poter fruire della possibilità di un trasferimento trovandomi così costretta a vincolare la mia vita per motivi burocratici che io considero anticostituzionali! (L.A)
 
L’art.13 del D.M. n. 235/2014 precisa che per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti; i trasferimenti da o verso le province autonome di Trento e Bolzano potranno essere disposti sulla base di eventuali Intese tra il MIUR e le Province medesime, delle quali sarà dato avviso con apposita nota.
Ciò premesso, con la nota n. 999 del 1° aprile 2014 il Miur ha precisato che “Su richiesta dell’Intendenza scolastica in lingua italiana di Bolzano, è data la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di Bolzano di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia nel territorio nazionale.
A tal fine i docenti interessati dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento dalla provincia di Bolzano e presentare, in modalità cartacea, la domanda di aggiornamento/trasferimento, nella quale dovranno indicare la fascia di appartenenza ed elencare anche i titoli precedenti già valutati dalla provincia di provenienza.
Le suddette domande dovranno essere compilate secondo il modello T, che sarà reso disponibile conseguentemente all’apertura delle istanze Polis, ed essere consegnate entro il termine di scadenza del 10 maggio 2014 all’Ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta. L’ufficio territoriale competente provvederà ad inserire al SIDI i dati contenute nelle domande suddette.
I docenti che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento per la provincia di Bolzano e compileranno la domanda di aggiornamento secondo le disposizioni della suddetta provincia autonoma. “
Lo stesso non è stato precisato per la provincia di Trento, ed in mancanza di apposita disposizione normativa, non pare possibile per i docenti inseriti nelle graduatorie di Trento richiedere il trasferimento presso altre province.
 
50) Dovendo aggiornare la graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017, per la scuola primaria, ed esattamente nella provincia di Venezia, chiedo chiarimenti in merito a servizio prestato negli anni scolastici 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02. Infatti, in questi anni, ho lavorato presso una scuola elementare parificata autorizzata, ass. Giordano Bruno, ma non ha mai dichiarato tali servizi credendo che, non essendo paritaria, non valevano nulla. Tale scuola otterrà la parità con Decreto di parità n. 943/XI del 06/11/2000. Ma alla luce della tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell’ inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999 (approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall’art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004) ed anche la tabella allegato 2 di cui ai DD.MM. nn. 27 e 78 del 2007 che recita: “Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6”.
Credo che la mia fattispecie debba essere inserita. Pertanto chiede chiarimenti in merito, e se positivi la possibilità di avere indicato la metodica di aggiornamento degli anni sopra citati, alla luce del fatto che su “istanze online” non è possibile dichiarare titoli o servizi in data antecedente al 2002. Inoltre allega alla presente tabulato Inps contributi versati negli anni in oggetto e certificati di servizio personali della scuola elementare. (S.R.)
 
Il problema da lei riscontrato, circa l’impossibilità di inserire detti servizi, deriva dalla non valutabilità dei servizi prestati anteriormente all’a.s. 2003/2004.
L’art.8 nonies del D.L. del 28 maggio 2004, n. 136, conv. con modificazioni in L. 27 luglio 2004, prevede infatti che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.
Sulla scorta di tale disposizione, se ne è fatto derivare che i servizi prestati anteriormente al 2003/04 ma mai dichiarati, non possono più essere valutati.
51) Nel triennio precedente ero iscritta con riserva nelle GAE , quest’anno ho conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e devo dunque sciogliere la riserva. Volevo chiedervi se nella presentazione della domanda devo selezionare solo l’operazione di scioglimento della riserva o anche quella di aggiornamento, dal momento che non ho altri titoli da dichiarare oltre la laurea e neppure titoli di servizio (S)
 
Se non ha alcun titolo nuovo oltre quello di accesso, utile per lo scioglimento della riserva, e no ha servizi da dichiarare, deve limitarsi allo scioglimento della riserva.
 
52) Ho riscontrato quelle che credo delle criticità nella sezione Polis per l’inoltro della domanda di aggiornamento GaE:
1. Assisto mia figlia che gode dell’art. 3 lex 104/92, ma manca la sezione L, presente invece sul modello cartaceo;
2. Sempre riguardo alla stessa condizione, compilando la sezione H4b posso dichiarare di voler allegare un documento (io allegherei il verbale inps di riconoscimento dei diritti di cui alla lex 104/92: devo inoltrare il cartaceo al mio A.T. perché non ho trovato alcuna indicazione a proposito.
3. Relativamente alla preferenze della sezione H, avendo due figli a carico, non riesco ad inoltrare questo dato poiché mi chiede di indicare l’ente certificare nonché il numero e la data dell’atto che certifica: che fare?
4. Sempre sulle preferenze quanto sopra accade anche per la preferenza (ex. Q) “Aver lavorato alle dipendenze del MIUR per almeno un anno”: quale ente e atto devo inserire come certificatore?
5. Riguardo ad altri titoli da inserire nella sezione F1, al punto C7, dopo aver dato conferma del titolo che ho inserito in automatico me ne compaiono due, e non uno come ho inserito ed effettivamente svolto (tra l’altro è la prima volta che ne inserisco uno quindi non è neppure possibile che il programma lo aggiunga ad altri preesistenti!).
6. Insegno nell’infanzia AAAA, ma possiedo anche il titolo per il sostegno che nel modello cartaceo indicavo crocettando l’opzione D (Polivalente): online non trovo corrispondenza. Quale devo indicare?
7. Per chi come me deve inserire i servizi del precedente triennio si tratta di aggiornato, non sola permanenza, vero? Nel modello cartaceo c’era una sola opzione che le includeva entrambe, online invece sono distinte e quindi i è sorto il dubbio.
8. Nel 2010/11 ero iscritto negli elenchi prioritari, ma ho lavorato con chiamata dalle graduatorie e non da tali elenchi: quando inserisco i sevizi mi dice di andare a controllare la sezione E0, perché ero inserito in tali elenchi, ma nella sezione E0 mi dice che per quell’anno ho già, ovviamente avendo lavorato, ottenuto il punteggio massimo: cosa devo fare? Non dichiaro nulla in E0 e indico solo il servizio nella sezione G?
9. Se sbagliassi a contare i giorni di servizio tra due date, è un motivo di depennamento?
10. Se inoltro la domanda, poi potrei successivamente procedere con un secondo inoltro che sostituisce il primo (se riscontrassi degli errori, come per tutte le altre domande inoltrate su polis), oppure una volta inoltrata non ci sarebbe più alcuna possibilità di correzione entro il 10/05.
So che sono tante domande, ma magari le risposte potrebbero essere utili non solo a me! (G.N.)
 
L’assistenza alla figlia disabile le riconosce la proprietà nella scelta della sede; deve compilare la sezione H4b, inviando a mezzo raccomandata a.r. o depositando di personal presso l’Ufficio territoriale la documentazione comprovante lo stato di disabilità ai sensi dell’art.9 comma 5 del D.M.
Per i figli a carico deve indicare solo il numero. Per la preferenza Q deve solo barrare la casella
Se ha servizi da aggiornare deve richiedere l’aggiornamento e non la sola permanenza
Se oltre ad essere inserito negli elenchi prioritari ha prestato servizio effettivo, deve dichiarare il servizio compilando la sezione G
L’errore di calcolo dei giorni ovviamente non può determinare alcun depennamento, ma si raccomanda la massima attenzione a ciò che si dichiara in quanto trattasi di autocertificazione.
Circa l’inoltro della domanda e la sua cancellazione per effettuare un nuovo invio, consulti pagina 51 della guida presente su istanze on line.
 
53) Sono un’educatrice di scuola d’infanzia comunale, lavoro a tempo indeterminato per il comune di Milano dal 2007. Possiedo il diploma di istituto magistrale, conseguito nell’anno scolastico 1991/92. Io sono di Padova e per gravi problemi personali, 3 anni fa chiesi, con l’aiuto del sindacato a cui sono iscritta, il trasferimento in una sc. d’infanzia comunale di Padova. questo mi fu negato a causa del fatto che non ho un’abilitazione statale. i miei quesiti a tal proposito sono:
1) 11 aprile è avvenuto incontro Miur/sindacato cub dove il Miur ha dichiarato che il parere del consiglio di stato è vincolante per il ministero per cui loro applicheranno il decreto del Presidente della Repubblica che prevede il valore abilitante del diploma di maturità magistrale con il prossimo aggiornamento dove i diplomati magistrali verranno inseriti in seconda fascia delle graduatorie d’istituto. detto questo, vi chiedo: siccome io devo fare domanda di nuova inclusione nelle graduatorie d’istituto in terza fascia (passando poi in seconda fascia con il valore abilitante del diploma) devo aspettare che esca la domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto ? la quale dovrebbero uscire tra maggio e giugno, ho capito bene?
2) avvenuto questo sono considerata abilitata e posso chiedere il trasferimento? (M.T.)
 
L’aggiornamento delle graduatorie di istituto dovrebbe avvenire tra maggio e giugno ed in quel momento potrà chiedere l’inserimento in II fascia.
Se è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001-2002 secondo il Consiglio di Stato lei è già abilitata e potrebbe anche chiedere il trasferimento
 
54) Posso trasferire il punteggio maturato in anni scorsi nella classe di concorso A016 (scuola secondaria secondo grado) alla classe di concorso A028 (scuola secondaria primo grado ), pur dimezzato? (A.P.)
 
Il D.M. n.235 del 9 aprile 2014 non consente lo spostamento del punteggio da una graduatoria ad un’altra.
 
55) Sono vincitrice sulla CdC A043 in Piemonte nell’ultimo Concorso a Cattedra, non ancora immessa in ruolo. Non sono abilitata, quindi non inserita nelle GaE ma in terza fascia delle Graduatorie d’Istituto per la mia provincia (Torino).
Ho due domande: essendo in posizione utile per l’immissione in ruolo, devo solo aspettare che il “miracolo” avvenga? Devo, nel frattempo, aggiornare la mia posizione nella terza fascia delle GI (si parla di maggio). Molti colleghi, nella mia stessa situazione, intendono fare domanda cartacea per l’inserimento nelle GAE e poi (certi di non essere immessi) fare ricorso. La mia domanda principale è: siamo davvero sicuri che i vincitori dell’ultimo concorso (quindi rientranti nei numeri di posto messi in bando) verranno assunti?? (H)
 
Il D.M. n.35 del 9 aprile 2014 non prevede nuovi inserimenti, nemmeno in favore degli idonei al concorso. Molti stanno tentando di forzare il blocco presentando domanda cartacea per poi proporre ricorso; potrebbe tentare anche lei, oppure attendere l’apertura delle graduatorie d’ istituto per aggiornare la III fascia.
 
56) Vorrei cambiare provincia per il ruolo e supplenze annuali mentre vorrei mantenere la provincia in cui risiedo per le graduatorie d’istituto. in queste ultime rimarrei in prima fascia o non essendo piu’ nelle graduatorie ad esaurimento di quella provincia passo in seconda (H)
 
Nelle graduatorie d’istituto rimarrebbe in I fascia.
 
57) Volevo chiedere se potevo conseguire il corso di perfezionamento dato che sono iscritto al PAS è compatibile (R.I)
 
Dovrebbe verificare se nel bando di ateneo per il Pas è prevista qualche incompatibilità
 
58) Sono iscritto alle GaE e mi domando se, essendo abilitato nel 2011 in altre classi di concorso, titolo Ue, posso chiedere di cambiare la classe di concorso visto che la classe in cui sono inserito è in esubero? (B.L.)
 
La richiesta di cambio di classe di concorso equivarrebbe a nuovo inserimento che non è consentito dal D.M. n.35 del 9 aprile 2014
 
59) Ho conseguito l’abilitazione per l’insegnamento delle materie economiche e giuridiche (classe A019) con il concorso pubblico del 1999. Sono stata inserita nelle GA ex permanenti fino al 2009 dopodiché, ahimè, non ho provveduto al conseguente aggiornamento. Attualmente, iscritta alle G d’istituto, sto svolgendo attività di docente presso una scuola secondaria fino a giugno. Posso in quanto ex appartenente alle GaE, presentare istanza per l’aggiornamento? (V.C)
 
Purtroppo non può chiedere il reinserimento, perché considerato nuovo inserimento e non è previsto. Le consigliamo di agire innanzi al giudice del lavoro avverso il depennamento automatico in caso di omessa domanda negli anni precedenti.
 
60) Sono una docente abilitata iscritta nelle grad. permanenti che sta frequentando il corso di specializzazione TFA di sostegno.
Considerando che a maggio 2015 avrò l’abilitazione e a quel tempo non ci sarà alcun aggiornamento delle graduatorie, non ho capito se posso fin d’ora completare
la sezione C-parte C3 indicando il titolo di sostegno (tra l’altro la nota 10 della domanda dice: Coloro che conseguiranno il titolo in tempi utili per l’assunzione negli anni scolastici. 2014/15, 2015/16 dovranno darne comunicazione, on-line,…”
Non mi è chiaro come devo darne comunicazione che sono iscritta al corso e che per l’A.S. 2014/15 conseguirò il titolo (M.M)
La nota 10 del modello di domanda prevede che “Coloro che conseguiranno il titolo di sostegno/Montessori entro il 30 giugno 2014 dovranno darne comunicazione,online, ai sensi dell’art. 4, comma 11 del presente provvedimento.”
A nostro parere quest’ultimo richiamo non trova corrispondenza nel D.M. 235/2014 il quale all’art.4 prevede solo 10 commi.
A nostro parere pertanto al momento non può dichiarare alcunché.
 
61) Sono un’insegnante scuola primaria che a seguito di intervento per grave patologia (riconosciuta dall‘asl) ha fatto il giorno 10 aprile richiesta per avere riconosciuta la 104.se non dovessi fare in tempo a terminare la pratica prima della fine dell’aggiornamento delle graduatorie, come posso inserire la104 dopo?si può inserire la 104 dopo la fine dell’aggiornamento? (G.C.)
 
Ai fini della priorità nella scelta della sede potrà dichiarare il possesso del beneficio di legge prima delle operazioni di convocazione per il conferimento degli incarichi.
 
62) Laureato in Scienze della Formazione Primaria, iscritto alle Gae a pieno titolo.
Chiedo:
1.come posso inserire nuovamente la preferenza Q (mi viene chiesto l’anno in cui mi è stato attribuito il “beneficio”, il numero dell’atto);
2. devo indicare nuovamente il possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese? Il sistema non me lo consente;
3. è normale che nella prima pagina del file pdf restituito dal sistema dopo la compilazione, non compaia il numero identificativo? (M.S.)
 
Per la preferenza Q deve barrare solo la casella. Se l’idoneità per l’inglese l’aveva già dichiarata non è più necessario.
 
63) Salve, vorrei sapere se posso conseguire punteggio ai fini dell’aggiornamento di graduatoria (III fascia):
-avendo lavorato in un centro studi privato, riconosciuto da atto ministeriale nonché centro formativo territoriale
-avendo lavorato per l’Università come ricercatrice e collaboratrice per 15 mesi (R.Z)
 
A nostro parere non sono servizi valutabili in graduatoria.
 
64) Sono inserita nelle GAE dal 2003 nelle classi di concorso A013 – Chimica e Tecnologie chimiche e A033 tecnologia nella scuola media. Ho fatto l’aggiornamento del punteggio per i servizi prestati negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 nelle scuole statali e con nomina del CSA su sostegno in scuole di 2° grado area scientifica – cl concorso A013 – Chimica e tecnologie chimiche.
Intanto non riesco a compilare il quadro C3 per indicare che sono in possesso della specializzazione polivalente di sostegno nella scuola media (lettera P) né quella per le scuole di 2° grado ( lettera T) in quanto non presenti fra le opzioni proposte dal sistema.
Nell’inserimento del servizio indico “scuole statali” e “sostegno” ma quando visualizzo la domanda trovo nel quadro G i servizi prestati per la classe di concorso A013 ma non trovo segnato servizio prestato su sostegno come da me inserito nell’aggiornamento dei servizi (A)
 
Per questa problematica la invitiamo a contattare telefonicamente, se abbonata, i nostri consulenti
65) sono una docente che ha conseguito una seconda laurea e non riesce ad inserire tale titolo nella domanda per l’aggiornamento GaE su istanze on line in quanto nella sezione F2 nel menù a tendina non appare la dicitura “titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso” come invece appare nel
fac simile di domanda cartacea. Come posso fare? (V.D)
 
Sembrerebbe un problema nel caricamento della pagina. Provi ad effettuare ex novo la compilazione.
 
66) Se insegno in due scuole superiori devo mettere entrambe per aggiornamenti graduatorie ad esaurimento (L.C)
 
Se è inserita in due o più graduatorie, deve confermare/aggiornarle tutte.
 
67) Devo aggiornare le graduatorie ad esaurimento specificando la nuova situazione del servizio.
La mia domanda è questa: io sono iscritto nella III fascia delle classi di concorso A051,A050,A052 e A043. Io però devo aggiornare solo il servizio nella classe di concorso A051, per le altre non devo aggiornare nulla, n’è servizio, ne titoli. Nella prima pagina della domanda dunque cosa devo cliccare aggiornamento, permanenza, o entrambi. Secondo voi cosa devo fare?
Inoltre ho notato, nella sezione H delle preferenze, in merito allo spazio previsto per la dichiarazione dei figli a carico ancora oggi il pulsante non è’ attivo, non si può
Cliccare e specificare appunto il numero dei figli a carico. Questo immagino dipende dal sistema ma cosa si può fare nel caso il bug non venga risolto. Questo è’ possibile segnalarlo direttamente al ministero? (A)
 
Se ha servizio da aggiornare solo su una graduatoria, per questa deve chiedere l’aggiornamento, per le altre solo la permanenza.
Quanto al problema tecnico, le consigliamo di attendere qualche giorno, in quanto stanno pervenendo molte segnalazioni di questo tipo.
 
68) Come è possibile che si parla di scuola digitale con registri e lavagne interattive e poi la certificazione ECDL non merita alcun punteggio nella GaE? Cosa posso fare se volessi far notare questa “irregolarità” presente nella tabella dei titoli? Inoltre il successivo aggiornamento della graduatoria d’istituto posso presentarla in una regione diversa da quella della GaE? Se ho prestato servizio in due scuole diverse per spezzoni di orario per lo stesso periodo ( novembre-aprile) posso inserirle entrambi? Il servizio estivo prestato come educatrice professionale in una struttura vale punteggio da aggiungere a quello raggiunto già coi 180 giorni di servizio della scuola? (R)
 
Sul titolo Ecdl non c’è nulla da fare, per il Miur non si valuta.
Per le graduatorie d’ istituto circa la possibilità di chiedere l’inserimento in altra provincia dovrebbe essere confermato, ma è meglio verificare nel bando che a maggio/giugno sarà emanato.
Il servizio estivo di educatrice a nostro parere non è valutabile.
 
69) Volevo se possibile porvi alcuni quesiti inerenti all’aggiornamento delle graduatorie, sono in possesso di diploma Magistrale conseguito ante 2002 ho prestato servizio come supplente negli anni 1998 /1999 2000/2001 2002/2003 poi per motivi personali non ho rinnovato la domanda. Negli ultimi 2 anni scolastici ho lavorato quasi sempre con le domande di messa a disposizione. Volevo sapere se aggiornando la domanda posso calcolare anche il punteggio degli ultimi 2 anni e se si può inserire anche quello degli anni precedenti grazie per l’attenzione (S.M)
 
Se lei non è già inserita nelle GaE non può chiedere alcun aggiornamento. Può aderire ad uno dei ricorsi collettivi che stanno partendo per richiedere l’inserimento.
 
70) Sono laureata in DES dal 1997, non sono abilitata e non idoneità varie. Ho sempre insegnato come supplente di Religione perchè ho conseguito anche il titolo di ISSR ma non ho potuto fare il concorso relativo perchè mancante in alcuni requisiti .Ora mi chiedo: posso fare domanda di inserimento nelle
graduatorie per A017, A019, A048 o devo aspettare altri bandi? Inoltre, mi viene valutato il servizio di religione(anche a metà) ai fini del computo del punteggio? Come posso fare per accedere ad uno dei corsi abilitanti per conseguire un titolo idoneo ad un inserimento nelle graduatorie normali o di
sostegno? (M.I)
 
Non essendo abilitata dovrà attendere l’apertura delle graduatorie di istituto tra maggio e giugno per accedere alla III fascia, dove il servizio di religione non è valutabile. Per l’abilitazione attenda l’avvio dei nuovi Tfa.
 
71) Ho trovato su internet il vostro articolo e tutte le esaurienti risposte relative al mondo della scuola. Servizio prezioso e altamente umanitario per i dannati dei codicilli delle graduatorie! Vorrei chiedere anche io una informazione: Ho presentato in alcune scuole un progetto extracurricolare e sono riuscita a realizzarlo in due scuole. Questo servizio prestato, anche se esterno alla scuola, ma sempre nell’ambito di insegnamento, è valutabile come punteggio per le graduatorie? (S.C)
 
A nostro parere purtroppo non è un servizio valutabile trattandosi di attività extracurricolare.
72) Sono un insegnante inserito nella graduatoria permanente e sono stato riconosciuto invalido, ora alla luce del nuovo aggiornamento per poter inserire per la prima volta la riserva devo essere disoccupato? (A.F)
 
Come evidenziato nelle guida pubblicata sull’ultimo numero della nostra rivista, è necessario il possesso dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda. Per maggiori dettagli consulti la guida.
 
73) Sono un’insegnante già inserita nelle graduatorie permanenti e mi chiedevo se devo ripresentare i titoli
culturali e il titolo di accesso per poter aggiornare la domanda (F.B)
 
I titoli già precedentemente valutati non devono essere dichiarati nuovamente. Dovrà dichiarare solo i titoli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento o gli altri titoli posseduti ma mai dichiarati.
 
74) Sono un insegnante di scuola primaria inserita nelle GaE con riserva in quanto iscritta a scienze della formazione primaria. Ho conseguito il diploma magistrale prima del 2000, alla luce della nuova normativa in merito all’abilitazione del diploma magistrale, oltre ad inserirmi in 2^ fascia di istituto, posso sciogliere la riserva nelle GaE? (L)
 
Sebbene il decreto non preveda questa ipotesi (in quanto non consente l’inserimento in Gae dei diplomati prima del 2001) se il modulo on line le consente questa possibilità sarebbe interessante tentarla. Qualora non risultasse tecnicamente possibile, le consigliamo di inviare (oltre alla domanda on line di permanenza in Gae) anche un’apposita istanza cartacea chiedendo espressamente lo scioglimento della riserva in quanto diplomata prima dell’anno 2000 ed in caso di riscontro negativo da parte dell’Usp, avviare un ricorso al giudice del lavoro.
 
75) Sono un assistente amministrativo di 1° fascia nella prov. di Lucca, vorrei sapere, per cortesia, se è possibile cambiate la provincia inserendomi nella provincia di Bari rimanendo nella stessa prima fascia con il punteggio aggiornato. Oppure inserendomi nella 3° fascia aspettando la supplenza e l’anno successivo ritornando alla 1° (M.L.S)
 
La questione non riguarda le GaE
 
76) Sono una docente precaria iscritta nella terza fascia delle GaE A043 e A050 e vorrei sapere se la copia autenticata del verbale che attesta il riconoscimento della legge 104 va autenticata nuovamente prima di essere consegnata all’Usp di appartenenza oppure è valida quella autenticata nel 2009 per lo scorso aggiornamento delle GaE. (G)
 
A nostro parere non è necessario. Se sono intervenuti mutamenti nelle condizioni che hanno portato al riconoscimento dello status di disabile è necessario però produrre il nuovo documento.
 
77) Sono una docente iscritta in I fascia della Graduatoria ad esaurimento in procinto di fare l’aggiornamento.
Nell’anno 2011, in occasione dell’ultimo rinnovo delle GaE, ho lavorato per 81 giorni complessivi, dal 23 marzo al 14 giugno, servizio che ho riportato nella domanda di aggiornamento: invece dei 6 punti me ne hanno riconosciuti soltanto 4 perché hanno considerato il servizio fino al 1° di giugno 2011.
Come posso recuperare questi 2 punti che mi spettano?
Se nel nuovo aggiornamento indico di aver lavorato fino al 14 giugno (14 giorni) non scattano i due punti e quindi dovrei, per recuperare i due punti, dichiarare che ho lavorato fino al 16.
Ci fosse un accertamento sono tranquilla perché ho la dichiarazione della scuola con indicate tutte le date della supplenza che ammontano a 81 giorni anche se non continuativi (e quindi 6 punti) (R.P)
 
Se dichiarasse di aver prestato servizio fino al 16 giugno incorrerebbe in una falsa dichiarazione passibile di denuncia penale, visto che ha prestato servizio fino al 14 giugno.
 
78) I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea, possono essere tradotti da un traduttore ufficiale o con asseverazione (presso un Ufficio giudiziario italiano)? (A.A.)
 
A nostro parere è ancora valida l’indicazione fornitale dalla Direzione generale del Miur.
 
79) Io lavoro a Bologna e produco domanda di aggiornamento per bologna (la confermo come provincia) per le Gae 2014-2017, non mi interessa il trasferimento nella provincia di Trento e nemmeno in quella di Bolzano. Tuttavia ho la residenza a Rovereto in provincia di Trento e pertanto quando ci sono delle elezioni voto ancora comunque a Rovereto in provincia di Trento. Il problema lo ritrovo nella sezione m, al punto b, laddove il sistema non mi permette di dichiarare che sono iscritta nelle liste elettorali del comune di rovereto, in provincia di Trento. Si tratta di un problema di liste elettorali, non di graduatorie!!!
Perchè il sistema informatico non accetta che una persona sia nelle graduatorie di Bologna(nel mio caso specifico) e risulti iscritta nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento? Deve esserci un errore informatico di sistema! Per questo io chiedevo aiuto… non posso dichiarare di essere nelle liste elettorali di Bolzano perchè dichiarerei il falso! Devo dichiarare il vero e cioè che sono iscritta nelle liste elettorali del comune di Rovereto, in provincia di Trento. c’è un difetto di sistema informatico! (M)
 
A nostro parere si tratta di un problema tecnico conseguente alla questione oggetto della precedente risposta, ossia che non è possibile effettuare trasferimenti dalla Provincia di Trento.
Se il sistema consente di omettere detta dichiarazione, le consigliamo di effettuarla nello spazio di cui alla lettera I della stessa sezione M, altrimenti effettui la dichiarazione con autocertificazione scritta da spedire all’Usp di competenza. Se non è possibile omettere la dichiarazione, o il problema comunque non si risolve, le consigliamo di recarsi direttamente all’Usp di competenza per segnalare il tutto.
 
80) Devo aggiornare le graduatorie 2014-2017, vorrei sapere, in quale parte della pagina 7, della domanda, devo mettere La seconda laurea in storia e scienze della documentazione (classe lauree
magistrali in scienze storiche Lm84)? (M.P)
 
Andrebbe inserita al punto C1 se trattasi di titolo di livello pari o superiore al titolo di studio che consente l’accesso all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria.
 
81) Ho un quesito sulla sezione I dove devo scegliere se richiedere o meno supplenze annuali.
Se non le richiedo, perché so già che non potrò accettarle nei prossimi anni, questa condizione potrà poi essere cambiata in futuro? Ovvero potrò tornare a richiederle? O vista l´incertezza sul futuro è meglio richiederle già adesso e poi non accettare eventualmente le supplenze? (sapendo che perderei il diritto ad altre supplenze per quell´anno scolastico?). Mi farebbe molto comodo un vostro consiglio (C.S)
 
Sarebbe consigliabile richiederle e poi eventualmente rifiutare in seguito, perchè diversamente nel triennio di validità delle graduatorie non potrebbe più richiederlo.
 
82) Sono un docente che ha conseguito l’abilitazione il 09/01/2008 nella classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con il Corso Abilitante Speciale ex D.M. n°85 del 2005. Desidero sapere in quale fascia rientro e quale casella devo barrare per quanto riguarda la sezione dei Titoli di Abilitazione. (R.F)
 
Se lei è già inserito nelle GaE si trova in III fascia, se non è inserito nelle GaE non può richiederlo visto che il decreto ministeriale non prevede la possibilità di nuovi inserimenti.
 
83) Vorrei avere alcune delucidazioni vista la confusione generale
sono laureata in Architettura (Laurea quinquennale Nuovo Ordinamento), non abilitata, per cui, che io sappia, posso presentare la domanda di supplenza in III fascia quest’anno per il periodo 2014/2015. Per presentare la domanda, debbo far riferimento al bando di inserimento pubblicato il giorno 14 aprile 2014 con scadenza il giorno 10 maggio 2014? Si tratta di un’unica domanda per tutte le classi di concorso per il titolo di accesso? (P)
 
In quanto non abilitata non può chiedere l’inserimento nelle GaE, il cui aggiornamento è in corso, ma deve attendere la pubblicazione del decreto di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto, nelle quali, poiché priva di abilitazione, potrà essere inserita in III fascia.
 
84) Sono un insegnante di scuola primaria inserito nella terza fascia di istituto, titolo di studio diploma magistrale. Volevo chiedervi, adesso che si deve fare l’aggiornamento della graduatoria, io posso inserirmi nella seconda fascia? (F.I)
 
All’atto della riapertura delle graduatorie di istituto a nostro parere avrà pieno diritto al passaggio in II fascia se il titolo è stato conseguito prima del 2002, occorre però attendere il decreto di aggiornamento (e verificare che preveda questa ipotesi).
Per quanto concerne le GaE, si stanno avviando dei ricorsi collettivi per rivendicare il diritto all’inserimento nelle stesse visto il valore abilitante del titolo, come riconosciuto dal Consiglio di Stato.
 
85) Se posso vorrei chiedere come dovrei muovermi nel momento in cui il mio USP non mi fa sciogliere la riserva. Fare ricorso? Ed i punti che carico nell’unica classe di abilitazione in cui sono inserito a pieno titolo? Io avrei voluto metterli nella seconda classe di abilitazione. C’è un organo interno agli Uffici Scolastici atto a chiarire queste situazioni? (M.S)
Se l’Usp non dovesse consentire o scioglimento della riserva sarebbe il caso di rivolgersi al giudice del lavoro, anche per quanto concerne il problema dell’attribuzione del servizio.

Onde evitare problemi in sede di eventuale giudizio, sarebbe consigliabile effettuare una specifica dichiarazione, anche in ordine all’attribuzione del servizio ad una specifica graduatoria, mediante raccomandata a.r..


86)
 Scrivo in merito a due domande per effettuare il nuovo aggiornamento delle GaE. Io ho una laurea in lingue straniere moderne e abilitazione conseguita con ultimo concorso del 1999 e insegno dall’anno scolastico 2006-2007. Sembra strano ma controllando il cartaceo delle vecchie presentazioni e guardando oggi sul sito voglio il ruolo, vedo che il punteggio attribuitomi come abilitazione è di soli 13 punti, quando guardando nella tabella 2 allegati vedo che dovrebbe essere 12 + 8 ( avendo preso votazione 60.50 al concorso, che cambiato in centesimi diviene 75.6, quindi sommare 8 punti) = 20 contro i 13 assegnati!!!!!!. Mi chiedo, primo se è corretto il mio conto e poi, se è stato commesso un errore , che posso fare ora per avere il punteggio corretto? son in tempo per sistemare le cose? Altra domanda è se si può inserire punteggio possedendo l’attestato Eipass (certificazione informatica). (B.B.)
Per la votazione da 76 ad 80 la tabella attribuisce 8 punti, cui vanno aggiunti ulteriori 6 punti ai sensi del punto A5 della tabella, per un totale di 14 punti. Le consigliamo di richiedere la rettifica in autotutela ed in caso contrario si rivolga al giudice del lavoro. La certificazione informatica non é valutabile

87) Per quanto riguarda le domande per le graduatorie ad esaurimento, io non ho mai presentato domanda. Posso farlo adesso per la prima volta avendo il diploma magistrale che è stato riconosciuto abilitante? (A.A)

Non appena sarà pubblicata l’ O.M per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di II e III fascia può presentare domanda d’inserimento in graduatoria.

88) Sono una docente, già presente nell’elenco delle GAE scuola primaria e infanzia; siccome sono immatricolata al TFA di sostegno per l’anno accademico 2013/2014 ,vorrei chiederVi se e come, posso inserire il titolo di sostegno con riserva. Altrimenti una volta conseguito, quando potrò farlo valere (T.G)
 
Ai sensi dell’art.9 comma 6 del decreto, con successivo provvedimento sará prevista la possibilità di dichiarare il conseguimento del titolo in questione in tempo utile per le nomine per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
89) Sono iscritto in GaE in graduatorie: personale educativo, A050, Ad02 sostegno. Dovrei aggiornare solo A050. Debbo fare 2 domande: – p. educativo – permanenza – A050 – aggiornamento oppure facendo solo aggiornamento A050 contemporaneamente permango nelle 3 graduatorie?
Se non specifica la richiesta di permanenza nelle graduatorie in cui non ha punteggio da aggiornare verrá cancellato.

90)Sono laureata in Scienze della formazione e sono iscritta presso la facoltà di Scienze della Formazione primaria (al terzo anno). Posso presentare la domanda? (V.A)
Per inserirsi in graduatoria deve aver consegnato il titolo finale di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

91)L’ Ecdl è stato un titolo valutabile nelle graduatorie per docenti sia ad esaurimento che d’ istituto nel triennio 2011-2014. Da una breve ricerca su internet mi pare di si mi chiarite le idee? Quest’ anno posso inserirla in terza fascia sono diplomata magistrale e laureata in lettere moderne.
A nostro avviso l’Ecdl non rientra in alcuna delle tipologie di titoli considerate valutabili dalla tabella allegata al decreto

92) Per quanto riguardo alle domande per la graduatorie ad esaurimento, io non ho mai presentato domanda. Posso farlo adesso per la prima volta avendo il diploma di Ist. Magistrale che è stato riconosciuto abilitante? (A.A)
No, il decreto di aggiornamento delle Gae non lo prevede. Non appena sarà pubblicata l’O.M, domande di supplenza graduatoria d’Istituto di 2ª e3ª fascia, può presentare domanda d’inserimento nella graduatoria di 2ª fascia.
93) Salve vorrei informazioni riguardanti l’ aggiornamento delle graduatorie. Tre anni fa non ho fatto l’aggiornamento della graduatoria vorrei sapere ora dovrei fare nuova inclusione inoltre essendo insegnante precaria di religione le supplenze effettuate negli anni precedenti mi valgono come punteggio oppure no (C.G.).
Se non ha presentato domanda di aggiornamento nella precedente graduatoria ad esaurimento valida per gli anni scolastici 2011-2014, è stata depennata dalla Gae, quindi non appena uscirà l’O.M delle graduatorie di circolo e d’Istituto dovrà presentare domanda d’inserimento in seconda fascia. Il servizio di religione è valutabile come servizio non specifico.
94) A novembre 2011 ho fatto domanda x inserimento nelle graduatorie di 3 fascia per personale Ata. la domanda era valida per il triennio 2011-2014, ora volevo sapere quando uscirà di nuovo la domanda e se io la devo ripresentare o vale quella di prima. Premetto che ho avuto pure delle chiamate ma per motivi personali non ho potuto prendere servizio (F).
Poiché l’anno di riferimento 2011-2014 è scaduto per il personale Ata, dovrebbe uscire la nuova O.M. prevista nel periodo luglio-agosto, si tenga informata visitando il nostro sito.
95) Vorrei richiedere un’informazione sul decreto appena uscito relativo alle graduatorie ad esaurimento. Sono laureato in Metodologie Filosofiche (magistrale di filosofia all’Università di Genova) dall’ottobre 2012; posso iscrivermi alle graduatorie? Ho visto che una voce del decreto parla di iscrizione con riserva (D.P.).
Se non è abilitato per nessuna classe di concorso, può chiedere l’inserimento soltanto nella terza fascia dei non abilitati; O.M. di “Domanda di supplenza ai capi d’Istituto”, per tutte le materie inerenti la sua laurea previste dal D.M. n. 39/1998. La pubblicazione della suddetta O.M., dovrebbe avvenire nei mesi di giugno-luglio.
96) Sono una studentessa iscritta al 4° anno della laurea in scienze della formazione primaria e mi laureerò a settembre 2014.  Vorrei sapere: io cosa posso fare? Posso iscrivermi oppure no? Se non posso, che altre opzioni avrei? Sto conseguendo anche l’abilitazione per il sostegno: Può essere utile? Se si, in che misura? 

Per potersi inserire nella graduatoria d’Istituto di seconda fascia deve aver conseguito il titolo finale della laurea in scienze della formazione primaria. Nel caso che i termini di presentazione della domanda siano scaduti, può presentare domanda di disponibilità ai capi d’Istituto senza limiti di scuola e in qualsiasi provincia a sua scelta.

97)  Sono supplente docente iscritta in III fascia nella graduatoria di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo ed ho diploma socio psico pedagogico preso entro il 2001/2002. Suppongo l’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento non riguardi me, ma c’è chi mi sta insinuando il dubbio che, avendo conseguito il diploma entro l’anno scolastico su citato, possa esserci riconosciuta l’abilitazione e, quindi, la possibilità di rientrare in tale graduatoria. Devo, quindi, compilare anche io il modello che verrà messo a disposizione dal 14 c.m. per la graduatoria ad esaurimento? (F.S)
No, l’inserimento per l’aggiornamento è riservato soltanto a chi è già presente negli elenchi ad esaurimento. Per quanto riguarda l’inserimento o l’aggiornamento in seconda e terza fascia si è in attesa della pubblicazione dell’O.M con i relativi chiarimenti riguardo il suo caso. 
 
98)  Sono iscritta a pieno titolo nelle Gae. Nell’anno 2012 ho seguito un corso di perfezionamento della durata annuale (1500 ore) con esame finale (che ho superato) coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la mia classe di concorso. Oltre ad aggiornare tramite istante on line la mia posizione (aggiornamento del servizio e del titolo) devo anche consegnare la domanda cartacea contenente copia del diploma conseguito all’Ufficio scolastico della mia provincia? (S.B.)
Dopo aver inserito, per l’aggiornamento della graduatoria, il servizio
Grande successo per il nostro servizio di consulenza per l’aggiornamento delle domande delle graduatorie permanenti. Tantissime le mail giunte in redazione per dubbi e chiarimenti per la compilazione dei moduli. Abbiamo selezionato 100 quesiti arriviati in redazione in questa settimana che pubblichiamo di seguito.
 
L’avv.Dino Caudullo che ha anche curato la guida presente sull’ ultimo numero del giornale (clicca qui per scaricarla), ha risposto a quelle di maggiore interesse 
 
Il servizio di consulenza è sospeso fino a mercoledì 23 aprile.

Risposte del 15 aprile 2014

1) Sono un’insegnante iscritta nella III fascia delle graduatorie d’istituto, sto attualmente frequentando il Pas per abilitarmi e che si concluderà a luglio 2014. Posso fare domanda per l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento? Se non posso, potrei presentare domanda con riserva nella II fascia delle graduatorie d’istituto? (V.C)
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 per l’aggiornamento delle Gae non prevede nuovi inserimenti. Per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto occorre attendere la pubblicazione del relativo bando che dovrebbe avvenire entro il mese di maggio.
 
2) Salve, sono iscritto alla III fascia per la A043 e l’anno prossimo devo frequentare i Pas. Che tipo di domanda devo fare? (S.G.)
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 per l’aggiornamento delle GaE non prevede nuovi inserimenti.
Se è inserito in III fascia di istituto per la A043 occorre attendere la pubblicazione del bando per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto che dovrebbe avvenire entro il mese di maggio per chiedere l’inserimento in II fascia di istituto (eventualmente con riserva se il bando lo consentirà a chi no ha ancora completato i Pas).
 
3) Sono un insegnante precario, figlio di un insegnante di sostegno entrato di ruolo nel 2008. Vorrei porre un quesito: quali evoluzioni normative ci sono state relativamente ai diplomati magistrale, alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato, che riconosce natura abilitante al titolo?
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 di aggiornamento delle GaE non prevede nuovi inserimenti, nemmeno di coloro i quali sono in possesso del diploma magistrale considerato abilitante ex lege dal Consiglio di Stato.
L’unico rimedio, al momento, sembra quello di aderire ad uno dei ricorsi collettivi che molte associazioni e sindacati stanno promuovendo. In alternativa occorre attendere l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, dove dovrebbe essere consentito l’inserimento in II fascia.
 
4) Un’amica è laureata in economia (laurea magistrale) e ora sta svolgendo il dottorato di ricerca in scienze economico aziendali. Può inserirsi nella graduatoria a esaurimento con riserva? (R)
 
Il bando per l’aggiornamento delle Gae non prevede nuovi inserimenti.
Per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto in quanto non abilitata occorre attendere la pubblicazione del relativo bando che dovrebbe avvenire entro il mese di maggio.
 
5) Sono un’insegnante di ruolo nella scuola dell’infanzia, laureata in scienze biologiche ed abilitata nelle classi di concorso A059 e A060. Qualche anno fa sono stata depennata dalle graduatorie permanenti perché docente già a tempo indeterminato. Posso con quest’ultimo aggiornamento richiedere l’inclusione nelle due classi di concorso? Sapevo che c’era una sentenza della Corte Costituzionale (E.F).
 
La legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, all’art. 1, comma 4/quinquies ha disposto che “a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”.
In applicazione della predetta disposizione, con il D.D.G. dell’11/3/2010, il Ministero ha disposto che “Il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso è depennato, in applicazione dell’art. 1, comma 4/quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto”.
Con successiva nota del 9/10/2013, il Miur ha chiarito che il depennamento di tale personale sia limitato esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, dalle graduatorie di istituto di 1ª fascia, ma non si estende alle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto.
Il Tar Lazio in data 2/4/2013 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativamente alle previsioni di cui all’art. art. 1 – comma 4/quinquies – della legge n. 167/2009, e si è in attesa di una pronuncia in merito.
Il decreto purtroppo non consente nuovi inserimenti o reinserimenti a seguito di depennamenti, a nostro parere quindi, l’unica strada al momento percorribile, in attesa della decisione della Consulta, è quella del ricorso al giudice del lavoro per far dichiarare illegittimo il suo depennamento (ed in questo caso le consigliamo di chiedere con domanda inviata con modello cartaceo il reinserimento in graduatoria).
 
6) Volevo chiedervi avendo la riserva N per invalidità, già dichiarata nel precedente aggiornamento, ero disoccupato, adesso devo solo riconfermarla (G.F).
 
Il decreto n. 235 del 1° aprile 2014 prevede che ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.
 
7) Scrivo per avere delucidazioni riguardo alla possibilità di avere punteggio aggiuntivo a chi ha prestato servizio in modo continuativo nelle sedi considerate situate in zona disagiata. La tabella dei titoli relativa al decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento prevede l’attribuzione di un doppio punteggio, per gli anni dal 2003 al 2007, in applicazione della legge n. 296 del 2006. Dal 2007 in poi non è stato più possibile valutare in misura doppia il servizio prestato nelle piccole isole, penitenziari e comuni di montagna. Mi sarei aspettato però una reintroduzione di una simile valutazione per il trascorso triennio dato che l’art.9 comma 17 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge il 12 luglio 2011, n. 106 recita: “Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Di questa speciale valutazione non vi è traccia e non comprendo se sia una svista o meno, considerando anche il fatto che tale legge è tra i “visti” del decreto ministeriale. Chiedo quindi se non sia da ritenere implicito una speciale valutazione (ma di che entità?) oppure se, come credo, tale D.M. stia disattendendo una legge dello Stato? E’ possibile che il Ministero produca una rettifica e che non ripeta lo stesso errore anche nella tabella dei titoli delle graduatorie di istituto? (A.C)
 
L’art. 2 comma 4 del decreto n. 235 del 1° aprile 2014 prevede che “A decorrere dall’a.s. 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1, comma 605 della legge n. 296/2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90 dell’1 marzo 1957”.
Tenuto conto della specifica previsione del decreto, a nostro parere non si tratta di una semplice svista ma di una scelta ben precisa, eventualmente censurabile nelle se di giudiziarie competenti.
 
8) Sono un docente inserito nelle GaE beneficiario della legge 68/99 riserva N, già iscritto al collocamento speciale e inserito in GaE per la prima volta due anni fa in occasione dell’ approvazione della norma che consentiva l inserimento annuale. Volevo cortesemente chiedere, in occasione del rinnovo delle GaE devo risultare disoccupato per poter reinserire la riserva oppure basta solo dichiarare di essere in possesso della documentazione sanitaria e iscrizione al collocamento speciale (P.L)
 
Se lei era già inserito come riservista, a nostro parere non occorre la permanenza dello stato di disoccupazione. Diversamente se sta richiedendo oggi per la prima volta il riconoscimento della riserva è necessario che versi in stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda.
 
9) Sono una studentessa laureanda in scienze pedagogiche (magistrale), vorrei avere alcune delucidazioni visto la confusione generale:
– finita la specialistica, a breve, in che graduatorie posso inserirmi? in quelle di istituto?
– per insegnare serve per forza l’abilitazione? (a meno che non si è conseguito il diploma entro il 2002?) (R.C.)
 
Una volta conseguita la specialistica potrà chiedere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto (che dovrebbero essere aggiornate entro il prossimo mese di giugno).
Il possesso dell’abilitazione sarà necessario per accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto.
10) Fino al 2011 ero inserito nelle graduatorie permanenti del personale educativo con abilitazione conseguita tramite concorso del 2002, poi nel 2011 causa problemi personali non ho fatto l’aggiornamento.
Sono invece presente nelle graduatorie d’istituto in II fascia e (fortunatamente) è il terzo anno che svolgo supplenze pressoché ininterrotte presso un convitto nazionale. Con l’aggiornamento 2014-2017 posso reinserirmi nelle graduatori permanenti? (S.L)
 
Purtroppo non è consentito alcun nuovo inserimento o reinserimento.
Per la questione specifica a nostro parere occorre ricorrere al giudice del lavoro per far dichiarare l’illegittimità del suo depennamento dalle GaE per non aver presentato domanda di permanenza.
 
11) Volevo chiedere siccome assisto mio suocero invalido al 100%, in possesso della legge 104/1992 comma 3 art. 3, posso inserire tale legge nella domanda di aggiornamento delle graduatorie 2014/2017 per la priorità della sede? (C.G)
 
La sezione H4 del modello di domanda deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede per assistenza a parente in situazione di disabilità.
 
12) La laurea in Sfp secondo indirizzo quanti punti vale e in che punto va messo? Si deve spedire il cartaceo? (R.R.)
 
Il titolo va inserito nella sezione D1 del modello di domanda senza alcuna allegazione documentale.
Se lo si vuole sostituire al titolo di accesso originariamente dichiarato va inserito nella sezione F1
Se lo si vuole dichiarare come ulteriore titolo va inserito nella sezione F2, al punti C1 o al punto C9, secondo le precisazioni di cui alle note 2 e 29 del modello di domanda e secondo le indicazioni di cui alla tabella di valutazione titoli.
In particolare, la Tabella di valutazione sez. C1 prevede che per la laurea in scienze della formazione primaria (se valutata quale titolo di accesso e quindi in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10) sono attribuiti punti 3.
Se non è già stato valutato quale titolo di accesso, i punti C9 e C10 della tabella prevedono che per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (limitatamente alla graduatoria relativa alla scuola dell’infanzia) sono attribuiti punti 6
per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria (limitatamente alla graduatoria relativa alla scuola primaria e del personale educativo) sono attribuiti punti 6
 
13) In data 31/8/2011 rinuncio alla proposta di assunzione a tempo indeterminato per effetto d’inclusione nella GaE su cattedra di scuola secondaria per il contingente 2011/2012. Non mi trovo più inserito in graduatoria e non sono stato più nominato per i contingenti successivi. Chiedo di conoscere se è legittima l’esclusione e se posso partecipare all’aggiornamento. (A.R)
 
A nostro parere, se ha rinunciato alla proposta non poteva essere depennato. Il problema è però che oggi non può fare domanda di reinserimento in graduatoria. L’unica alternativa è rivolgersi al giudice del lavoro per contestare il depennamento.
 
14) Sono diplomata magistrale anno 2000 ed inserita nelle GaE con riserva (2007/2008 iscritta a Scienze della Formazione Primaria), a marzo di quest’anno mi sono laureata e quindi scioglierò la riserva. Quest’anno a settembre mi sono iscritta ad un corso di perfezionamento 1500 ore 60 CFU, inerente a percorso didattico dell’insegnamento e ad aprile devo sostenere l’esame finale. Mi dicono che se sciolgo la riserva non posso inserire il corso di perfezionamento che devo conseguire perché ogni Ambio Territoriale poi decide come vuole. Mi sono messa un po’ alla ricerca della normativa ed ho letto quanto segue: l’art. 142 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 non consente “l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”. L’iscrizione ad un corso singolo (intesa come pagamento di una tassa per il sostenimento di un esame singolo, vuoi che sia esame singolo, corso o master) non si configura come un’iscrizione (leggasi immatricolazione) ad un corso di laurea e per tale ragione non ricade nella fattispecie di cui sopra. Dal riferimento giuridico che Vi ho postato si evince senza ombra di dubbio che l’incompatibilità non c’è. Poi mi dicono che ogni Ambito Territoriale decide a modo loro ed in maniera differenze. Mi rivolgo a Voi per avere chiarimenti e nel caso come far valere i miei diritti (G.B)
 
Le consigliamo di controllare il decreto che disciplinava l’accesso al corso di perfezionamento in questione, per verificare se prevedeva l’incompatibilità con la frequenza di altri corsi universitari.
15) Sono inserita in graduatoria terza fascia e vorrei aggiornare la domanda cambiando la regione, si sa la data ufficiale per poterlo fare? So che quando sarà possibile farlo, bisognerà fare tutto on line sul sito del Miur ma mi hanno detto che è cambiato qualcosa sul sito, se si, cosa? Nella domanda di aggiornamento dovrò anche aggiornare il punteggio con le supplenze fatte nel trienni precedente a questo, se non ricordassi i giorni precisi e i nomi delle scuole come posso fare per recuperarli? (V.I.A)
 
La domanda di aggiornamento e/o di trasferimento in altra provincia potrà essere presentata tramite istanze on line dal 14 aprile fino alle ore 14 del 10 maggio. Le consigliamo di leggere la guida predisposta dal Miur per la compilazione delle domande (è disponibile anche sul nostro sito).
Potrà aggiornare i servizi prestati nell’ultimo triennio nonché i titoli mai dichiarati.
Il modello di domanda richiede di specificare oltre al periodo di svolgimento del servizio, anche l’istituto con specificazione del comune e dell’indirizzo. Se non ricorda i dettagli le consigliamo di richiedere un certificato di servizio alle scuole dove ha prestato supplenza.
 
16) Salve vorrei un’informazione riguardo le graduatorie ad esaurimento. La mia situazione è un po’ complessa perché sono laureata in scienze dell’educazione e nel 2011 ho presentato le domande in molti istituti comprensivi e sono stata chiamata molte volte per supplenze nelle scuole dell’infanzia e ho lavorato molto. So che non ho il titolo richiesto, ora posso comunque aggiornare il mio punteggio e riconfermare la domanda? (C.G)
 
Se non è già inserita nelle Gae, non essendo previsti nuovi inserimenti nelle stesse, dovrà attendere l’apertura delle graduatorie di istituto per richiedere l’aggiornamento del suo punteggio.
 
17) Interessava sapere se l’idoneità al concorso a cattedra 2012 è valutabile nelle GaE e con quanti punti (E.P)
La rimandiamo ad un’attenta lettura della tabella di valutazione titoli per la III fascia, ma a nostro parere l’idoneità in questione non è valutabile. In ogni caso le consigliamo di dichiararla tra i titoli valutabili.
 
18) Il mio quesito riguarda la necessità di ripresentare, dopo averla presentata al passato aggiornamento delle graduatorie, la documentazione per la preferenza della scelta della sede, grazie alla legge 104 perché mio padre è disabile. Tre anni fa ho allegato alla domanda tutta la documentazione sanitaria, lo stato di famiglia, la dichiarazione di mia madre, ultrasessantacinquenne, di non essere in grado di occuparsi di mio padre e la preferenza è stata riconosciuta. Ora, con l’aggiornamento delle graduatorie devo compilare la sezione H4B e L del modulo, per ribadire che la situazione è rimasta invariata, e richiedere la preferenza, ma devo anche riallegare da capo tutta la documentazione sanitaria e non (dichiarazioni varie, ecc.). (C.Z)
 
Essendo una situazione in astratto suscettibile di variazioni, oltre a ribadire la richiesta la documentazione va nuovamente inviata.
 
19) Sono un’insegnante scuola infanzia abilitata che deve fare aggiornamento graduatoria ma anche trasferimento altra provincia. devo barrare entrambe le caselle aggiornamento e trasferimento? Inoltre leggo che per le supplenze annuali la mancata presentazione comporta la sanzione di cancellazione dalla graduatoria ma non è specificato se avviene come per gli altri anni solo per l’anno di rifiuto o definitivamente. (E)
 
Se intende richiedere oltre all’aggiornamento del punteggio anche il trasferimento in altra provincia deve barrare entrambe le caselle.
La mancata accettazione di una supplenza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 del D.M. 13/6/2000, che riportiamo di seguito.
Articolo 8 – Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
 
20) L’art. 9, comma 5, del decreto n. 235 del 1° aprile 2014, stabilisce che alcune certificazioni (sanitarie; titoli artistici; servizi prestati nelle scuole dell’U.E., di cui all’art. 2, c. 5) dovranno essere inviate in modalità cartacea all’ufficio territoriale provinciale tramite raccomandata. Gradirei una conferma sul fatto che il servizio prestato presso le scuole italiane dovrà essere dichiarato all’interno della domanda di aggiornamento, con le dichiarazioni sostitutive di certificazione, esclusivamente in modalità web. (G.N)
 
I servizi prestati nelle scuole dell’U.E. vanno dichiarati nella sezione G1 del modello di domanda e debitamente documentati come previsto dall’art. 9 comma 5, il quale prevede la presentazione della documentazione cartacea anche per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi).
 
21) Mi sono quest’anno laureata in scienze della formazione primaria (immatricolata nell’anno accademico 2008/2009) e sono già da anni inserita nella graduatoria ad esaurimento. Il servizio che ho prestato durante la frequenza del corso di laurea mi sarà detratto? E i punti dell’abilitazione, acquisita con il concorso del 2000, mi saranno detratti? (M.S.)
 
La tabella di valutazione titoli prevede che non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria,
qualora utilizzato come titolo di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto.
La nota 5 precisa che Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della tabella approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria, per effetto di precedenti titoli di accesso.
I punti dell’abilitazione del 2000 a nostro parere le saranno detratti se chiederà la sostituzione del titolo di accesso.
 
22) Gradirei sapere se l’apertura delle graduatorie vale anche per i nuovi inserimenti (cittadino UE che vorrebbe insegnare in scuole pubbliche italiane) come madrelingua. (A.D.)
 
Il decreto n. 235 del 1º aprile 2014 non prevede nuovi inserimenti in graduatoria, nemmeno come madrelingua.
23) Dal 2009 sono abilitato e inscritto nelle GaE per la materia A065, vorrei sapere:
1 – in quanto precario, abilitato e inserito nelle graduatorie ad esaurimento rientro tra coloro che hanno la precedenza per eventuali supplenze?
2 – sono sempre stato in III fascia, essendo abilitato dovrei chiedere l’inserimento in II fascia? e che vantaggio ne avrei?
3 – la provincia a cui appartengo è Catania, ho un punteggio altissimo perché insegno da circa 30 anni (1987), mi conviene cambiare provincia visto che su CT le ore vanno a diminuire? O posso scegliere più provincie? (S.LR).
 
Non è prevista alcuna precedenza specifica nel conferimento delle supplenza per il personale inserito nelle GaE, naturalmente detto personale in quanto inserito anche nella I fascia delle graduatorie di istituto viene convocato prioritariamente rispetto al personale inserito nella II e III fascia delle graduatorie medesime.
In quanto inserito in III fascia nelle graduatorie ad esaurimento lei è automaticamente inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto per la medesima classe di concorso.
Il bando le consente di cambiare provincia (una sola) rispetto a quella di attuale inserimento.
Nella provincia in cui chiede di essere trasferito, verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
Per la compilazione della domanda contatti telefonicamente i nostri consulenti.
 
24) Posseggo il diploma a fini speciali per assistenti sociali, rilasciato dall’università degli studi di Palermo, che non mi è stato mai valutato perché il Provveditorato non sapeva dove inserirlo. Ho inviato alla responsabile dell’unità operativa dell’università di Palermo un email alla quale mi è stato risposto che come da decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2012, n. 44, il diploma triennale di assistente sociale delle scuole dirette a fini speciali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, è equiparato alle lauree afferenti alla classe 6 (scienze del servizio sociale) del D.M. n. 509/1999 ed alle lauree afferenti alla classe L-39 (servizio sociale) del D.M. n. 270/2004. Desidererei sapere dove si può collocare questo titolo secondo la tabella di valutazione. (V.M)
 
Non è prevista alcuna precedenza specifica nel conferimento delle supplenza per il personale inserito nelle GaE, naturalmente detto personale in quanto inserito anche nella I fascia delle graduatorie di istituto viene convocato prioritariamente rispetto al personale inserito nella II e III fascia delle graduatorie medesime.
In quanto inserito in III fascia nelle graduatorie ad esaurimento lei è automaticamente inserito nella I fascia delle graduatorie di istituto per la medesima classe di concorso.
Il bando le consente di cambiare provincia (una sola) rispetto a quella di attuale inserimento.
Nella provincia in cui chiede di essere trasferito, verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
Per la compilazione della domanda, se abbonata, contatti telefonicamente i nostri consulenti.
 
25) Devo fare la domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ma il documento utilizzato anni fa per la registrazione ad istanze on line è scaduto l’ anno scorso. E’ un problema? In caso cosa bisogna fare? (R.T.)
 
Se aveva già effettuato la registrazione con il riconoscimento fisico presso un’istituzione scolastica in occasione di precedenti operazioni, dovrà solo procedere all’accesso su istanze on line con le credenziali in suo possesso e procedere alla compilazione ed all’inoltro della domanda.
 
26) Sono già inserita nelle GaE in terza fascia con l’abilitazione per l’ambito disciplinare K05B derivante dal superamento del concorso del 1999 conclusosi nel 2000; ho conseguito però anche l’idoneità per superamento del concorso indetto con D.D.G. del 24/8/2012 per lo stesso ambito disciplinare. Vi chiederei se tale idoneità è titolo valutabile, cioè mi dà diritto ai 3 punti previsti al punto C2 della tabella di valutazione titoli per la terza fascia laddove è scritto. Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3. (L.R)
 
A nostro parere il superamento del concorso a cattedre di cui al D.D.G. n. 82/2012 non è valutabile tenuto conto che non ha valore abilitante.
27) Il diploma magistrale può valere tre punti come titolo pari o equivalente il titolo d accesso? (R.R)
 
Quando i titoli che danno accesso all’abilitazione all’insegnamento sono unicamente lauree conseguite con il vecchio ordinamento (vedi D.M. n. 39 del 30/1/1998) o lauree specialistiche (vedi D.M. n. 22 del 9/2/2005), altro titolo pari non può che essere una seconda laurea.
Anche per insegnare presso le scuole dell’infanzia e/o primaria occorre la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo infanzia o elementare), pertanto ai docenti delle scuole primaria e dell’infanzia, che hanno potuto usufruire del diploma magistrale come titolo d’accesso all’abilitazione e sono inseriti in graduatoria, non possono essere riconosciuti altri diplomi (se conseguiti successivamente all’a.s. 2002/2003) ma possono ottenere il riconoscimento della laurea in scienze della formazione primaria come altro titolo ed eventuali altre lauree come titoli superiori.
I docenti che invece si inseriscono in graduatoria con la laurea in scienze della formazione primaria non
possono richiedere come altro titolo il diploma magistrale o altri diplomi eventualmente conseguiti ma solo altre lauree.
 
28) Riguardo la domanda di aggiornamento delle graduatorie appena uscita vorrei sapere se bisogna inviare certificato di servizio o basta solo inserire le date delle supplenze nella domandina e nel caso si debba inviare certificato cartaceo si può fare uno solo cumulativo o ne serve uno per ogni supplenza fatta. (P)
 
E’ sufficiente dichiarare i periodi di servizio nella sezione G del modulo di domanda.
 
29) Sono una supplente scuola primaria inserita già nella graduatoria permanente III fascia. Ho appena conseguito la certificazione Ecdl ossia della patente europea ma non so come considerarla nel modulo di domanda nella sezione F riguardante i titoli (C5 – C6 – C7 – C8). (R)
 
La tabella di valutazione titoli non prevede alcuna valutazione per la certificazione ECDL.
 
30) Mi chiedevo se era possibile da parte vostra fare chiarezza sulle fasce per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento e di istituto grazie (G.I)
 
Nelle GaE sono presenti III fasce, più una IV istituita nel 2012 Le prime due fasce sono ormai quasi tutte esaurite, pertanto di fatto in quasi tutte le province sono rimaste la III fascia (in cui sono presenti i docenti abilitati che avevano chiesto l’inserimento prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento) e la IV fascia in cui si sono inseriti nel 2012 i docenti abilitati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 a seguito della frequenza: – dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico presso le Accademie di Belle Arti (Cobaslid); – del secondo e del terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale (classi di concorso 31/A e 32/A) e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; – dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce: nella I fascia sono inseriti i docenti presenti
nelle GaE e con il medesimo punteggio nella II fascia sono inseriti i docenti abilitati ma non inseriti nelle GaE
nella III fascia sono inseriti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento nelle specifiche discipline.
 
Risposte del 16 aprile 2014
 
31) Sono una docente di scuola primaria inserita dal 2005 nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento, tramite la laurea in Scienze della formazione primaria. Ho già ottenuto i 10 punti attraverso i corsi master e di perfezionamento. Due anni fa ho acquisito anche la laurea magistrale in Scienze della formazione continua. Le chiedo se tale ultimo titolo è valutabile 3 punti come da lettera C1 della tabella di valutazione dei titoli. (A.M)

A nostro parere è valutabile ai sensi del punto C1 della tabella di valutazione, in quanto può considerarsi titolo di studio di livello pari a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria di riferimento.
 
32) Volevo sapere se è possibile indicare questa idoneità tra i titoli al punto C2 essendo inserito in terza fascia di provveditorato. (A.T)
L’idoneità al concorso di cui al D.D.G n. 82/2012 a nostro parere non è valutabile in quanto la procedura concorsuale in questione non è abilitante.
 
33) Sono un’insegnante che deve produrre domanda di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento 2014-2017 per la provincia di Bologna, ma ho mantenuto la residenza in Trentino Alto-Adige, Provincia di Trento, Comune di Rovereto (nelle cui liste elettorali sono quindi tutt’ora iscritta e lo devo obbligatoriamente dichiarare nella Sezione M, al punto B). Lo specifico proprio perché nella domanda di aggiornamento su istanze on line, arrivata alla sezione sezione M – altre dichiarazioni, al punto B che chiede di dichiarare (testualmente) “di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di”, compaiono sottostanti i 3 riquadri che, con menu a tendina, permettono di selezionare prima la regione, poi la provincia, poi il comune, però c’è un enorme problema! 
L’inghippo del sistema c’è proprio laddove, mi viene certamente permesso di selezionare nel primo riquadro la Regione Trentino Alto-Adige, ma come provincia il sistema dà solo ed esclusivamente: Bolzano italiana. E la provincia di Trento dov’è? Perché il sistema non la dà?! Come è possibile che abbiano dimenticato di inserire l’opzione di scelta per la provincia di Trento Il sistema quindi, non permettendo di scegliere nessuna provincia al di fuori di “Bolzano italiana”, non permette conseguentemente di scegliere il Comune desiderato, nelle cui liste elettorali io, ed altri in condizioni simili alla mia, siamo iscritti. Come faccio a segnare la mia iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Rovereto in Provincia di Trento? Il problema è grave: 1) Se seleziono Bolzano italiana pur di compilare la sezione M-altre dichiarazioni (che è sezione obbligatoria!), faccio dichiarazioni mendaci; 2) Se l’inghippo di sistema non viene risolto, non posso procedere a completare la domanda ed a inoltrarla al Miur, rischio l’esclusione dall’ aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 2014-2017!  (M)
 
L’art. 13 del D. M. n. 235/2014 precisa che per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti; i trasferimenti da o verso le province autonome di Trento e Bolzano potranno essere disposti sulla base di eventuali Intese tra il Miur e le Province medesime, delle quali sarà dato avviso con apposita nota. Ciò premesso, con la nota n. 999 del 1° aprile 2014 il Miur ha precisato che “Su richiesta dell’Intendenza scolastica in lingua italiana di Bolzano, è data la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di Bolzano di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia nel territorio nazionale. A tal fine i docenti interessati dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento dalla provincia di Bolzano e presentare, in modalità cartacea, la domanda di aggiornamento/trasferimento, nella quale dovranno indicare la fascia di appartenenza ed elencare anche i titoli precedenti già valutati dalla provincia di provenienza. Le suddette domande dovranno essere compilate secondo il modello T, che sarà reso disponibile conseguentemente all’apertura delle istanze Polis, ed essere consegnate entro il termine di scadenza del 10 maggio 2014 all’Ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta. L’ufficio territoriale competente provvederà ad inserire al SIDI i dati contenute nelle domande suddette. I docenti che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento per la provincia di Bolzano e compileranno la domanda di aggiornamento secondo le disposizioni della suddetta provincia autonoma”. Lo stesso non è stato precisato per la provincia di Trento, ed in mancanza di apposita disposizione normativa, non pare possibile per i docenti inseriti nelle graduatorie di Trento richiedere il trasferimento presso altre province. 
 
34) Sono inserito nelle GaE di Vicenza, c.c. A037; ho un dubbio che non riesco a sciogliere: ho superato in febbraio l’esame conclusivo di un master Mnemosine (a.a.2013-2014). 
A maggio frequenterò il corso di specializzazione Sos (fine corso prevista per maggio 2015). Se, aggiornando il punteggio delle GaE, faccio valutare il master, l’anno prossimo, concluso il corso sos, potrò comunque inserire la specializzazione su sostegno in GaE?
(P.S. Ho già contattato l’Ust di Vicenza e per loro l’incompatibilità non sussiste in quanto i due titoli sono differenti ed il conseguimento del titolo di sostegno non prevede l’assegnazione di punteggio ulteriore in GaE, ma solo l’inserimento negli elenchi Sos; Inoltre, anche se il corso Sos è bandito per l’a.a. 2013-2014, la sua conclusione avverrà nel 2015). (A.P)
 
A nostro parere è corretta la risposta fornita dall’UST di Vicenza, tenuto conto che non può ravvisarsi incompatibilità tra i due corsi.
 
35) Volevo capire perché nessun altro tipo di servizio, oltre il servizio di insegnante, può essere valutato, anche pochissimo, ai fini dell’aggiornamento graduatoria di III fascia permanente 
 
Trattandosi di una procedura selettiva per soli titoli finalizzata al reclutamento del personale docente, il legislatore – a nostro parere in maniera coerente – ha ritenuto di valutare solo l’esperienza specifica di insegnamento, ovviamente l’unico servizio qualificante e selettivo per la finalità stessa della graduatoria. (R.B)
 
36) Sono stata Consigliere comunale dal 2004 al 2009 percependo regolari CUD ogni anno e quindi dichiarati nel 730. Posso barrare la sezione H3? (R.R.)
 
Se fa riferimento alla dichiarazione di “aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica”, non può barrare la sezione H3, in quanto l’attività di consigliere comunale non è assimilabile al servizio cui fa riferimento detta dichiarazione, da intendersi quale attività lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione. 
 
37) Provando a compilare la domanda di aggiornamento alle GaE, una mia amica, non ha trovato la classe di concorso A019. E’ un bug della domanda? Come può aggiornare il punteggio? (G.P.)
 
Non ci risulta che la classe di concorso A019 sia stata soppressa. Riprovi dev’essersi trattato di un errore nel caricamento dei dati.
 
38) Il mio quesito si riferiva ai servizi prestati presso le scuole dello stato italiano (cioè all’interno dell’Italia) e in riferimento a ciò volevo accertarmi se devono essere inviati, oltre che in modalità web, anche in modalità cartacea all’ufficio scolastico provinciale, possibilmente assieme ad una copia della domanda. (G.N.)
 
Se si tratta di servizio prestato presso istituti scolastici statali situati nel territorio italiano, l’unica modalità per la dichiarazione dei servizi e l’invio della domanda è quella via web.
 
39) Sono una docente iscritta in terza fascia delle Gae. Sono idonea al concorso a cattedra del 2012. Questo titoli viene valutato 3 punti? (E.R.)
 
L’idoneità al concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 a nostro parere non è valutabile in quanto la procedura concorsuale in questione non è abilitante. 
 
40) Sono iscritto nelle GaE 2011/2014 in terza fascia. nel frattempo ho ottenuto la sentenza favorevole per il servizio militare svolto non in costanza di nomina. 1) Come si inserisce il punteggio del servizio militare nel prossimo aggiornamento 2014/2017? 2) Dove si scrive il numero di sentenza? (O.T)
 
Il periodo di servizio va indicato nella sezione G, richiamando la dichiarazione da inserire nella sezione M. La dichiarazione relativa alla sentenza potrebbe essere inserita nella sezione M lett. i (spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato) 
 
41) Vorrei alcune informazioni riguardo all’ aggiornamento delle GaE. Sono già inserita nella terza fascia delle graduatorie d’istituto e mi sono abilitata con Tfa ordinario nel 2013. So che le GaE sono chiuse e non è possibile alcun inserimento. Ho fatto ricorso con Anief per potermi inserire, nell’attesa che si risolva il ricorso, in quale graduatoria devo fare domanda? (A.C)
 
Non essendo prevista la possibilità di nuovi inserimenti in Gae, se non ha avuto istruzioni specifiche da parte del suo Legale in merito ad eventuali dichiarazioni da rendere in questa fase, non può fare altro che attendere l’avvio della procedura di aggiornamento delle graduatorie di istituto ed, ovviamente, la conclusione dell’azione giudiziaria intrapresa.
 
42) Sono in possesso di un diploma magistrale, sperimentazione linguistica, conseguito nel 1993. Non ho mai fatto richiesta d’iscrizione nelle graduatorie per vari motivi. Ora vorrei farlo. Da quanto ho letto, dovrò aspettare l’apertura delle graduatorie d’istituto e, se il decreto sarà come viene prospettato, potrò inserirmi nella II fascia, in quanto il diploma è abilitante. Dato che il tutto avviene telematicamente su Istante on line, devo attendere il decreto per iscrivermi su Istanze on line oppure, in attesa del decreto, posso farlo già da ora? (L.G)
 
Le consigliamo di attendere il decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto con il quale verranno dettate apposite disposizioni. 
 
43) Vorrei chiedervi un’informazione sull’aggiornamento della GaE 2014-17, siccome io dovrei fare l’aggiornamento del servizio per la scuola elementare e la permanenza per la scuola dell’infanzia devo inoltrare due domande visto che nella pagina iniziale clicco aggiornamento e poi non posso immettere contemporaneamente la permanenza? Devo inoltrare la prima poi fare l’annullamento e mettere la permanenza o inviando l’una l’altra si rinnova automaticamente visto che non ci sono dati da aggiornare? (V.A)
 
La invitiamo a consultare la guida disponibile su istanze on line e precisamente pagina 18 della stessa, dove viene precisato che “L’utente può selezionare più di una tipologia, tranne che Permanenza e Aggiornamento contemporaneamente.”
 
44) Volevo chiedere, visto che sono in possesso del diploma scuola magistrale conseguito nell’anno 1984, se con la nuova legge ha valore abilitante e poiché non sono inserita in graduatoria se posso chiedere l’inserimento in II o II fascia (M.M)

Il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GaE non prevede nuovi inserimenti, nemmeno in favore di coloro i quali sono in possesso del diploma magistrale considerato abilitante ex lege dal Consiglio di Stato. L’unico rimedio, al momento, sembra quello di aderire ad uno dei ricorsi collettivi che molte associazioni e sindacati stanno promuovendo. In alternativa occorre attendere l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, dove dovrebbe essere consentito l’inserimento in II fascia.
 
45) Sono in IV fascia GaE per la A77 (strumento musicale nella scuola media),vho prestato servizio nel liceo musicale “pescata” dalla graduatoria A77 sebbene non esista classe di concorso per i licei musicali. Questo servizio mi sarà valutato 18 punti sulla A77 come dice il comma 9 dell’articolo sulla valutazione nei licei musicali o solo 6 punti come dice la nota 3 allegata? (E.P)

Ai sensi dell’art.2 comma 9 del D.M. 235/14, il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Tenuto conto che ha prestato servizio in quanto chiamata dalla graduatoria A77, se si tratta dell’insegnamento dello strumento nella cui graduatoria è inserita, a nostro parere a mente del punto II lett. c) della Tabella di valutazione, il servizio in questione sarebbe valutabile 6 punti (anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria) 
 
46) Avrei dei quesiti da porvi riguardo l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento:
1) nella sezione H2 devo inserire quali titoli di preferenza “coniugato con figli a carico” e “servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell’Istruzione” (se è valido il servizio prestato in qualità di docente), ma non so cosa inserire come Ente, Data atto e Numero atto per entrambe le preferenze (per quanto riguarda i figli a carico devo forse inserire il certificato di nascita dell’ultimo nato rilasciato dal Comune di residenza?)
2) nella sezione C1, nel menu a tendina da cui scegliere la graduatoria, non compare la mia classe di concorso, A346 (Lingua e civiltà inglese). Cosa devo fare?
3) trovo predisposta la sezione C3 – Elenchi del sostegno/speciali e metodi differenziati. Devo indicare qui la specializzazione da me posseduta per le attività di sostegno nella scuola secondaria conseguita nel 2007 (quindi già dichiarata)?
4) tra le sezioni predisposte, non trovo la C4, relativa all’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria. Nel 2011 avevo indicato in tale sezione (che ai tempi era la C3) la laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, deduco che non sia possibile farlo quest’anno. (E.P)
 
Per la preferenza R “figli a carico” è necessario barrare la casella ed inserire il numero dei figli Per la preferenza Q “Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per almeno un anno alle dipendenze del Miur” si deve solo barrare la casella. Non è necessario indicare altro Se non compare la sua classe di concorso riprovi, si tratterà sicuramente di un non corretto caricamento della pagina Se è già inserita negli elenchi di sostegno delle GaE non è necessario a nostro parere ribadire il possesso del titolo Nel fac simile del modello 1 diffuso dal Miur risulta la sezione C4 relativa agli “elenchi per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria” 
 
47) Sono un docente abilitato per la classe di concorso A019 e specializzato sul sostegno (area AD03) e inserito già nelle graduatorie ad esaurimento da alcuni anni. Vi scrivo per ricevere cortesemente la risposta ad un importante quesito che è il seguente: nella domanda di aggiornamento del 2011 inserii la dichiarazione di presenza negli elenchi prioritari per l’anno scolastico 2009/2010. Ora mi chiedo che senso abbia ripresentare nel modello di domanda, precisamente nella sezione E0 visto che il triennio considerato attualmente è quello che va dal 2011 al 2014? Nel triennio 2011 al 2014 ho sempre prestato servizio per 3 anni appunto da inizio settembre fino al 30 giugno. Devo compilare unicamente il quadro G relativo al servizio prestato oppure compilare anche il quadro E0 soltanto per l’anno scolastico 2009/2010? (A.M)
 
La compilazione nel quadro E0 è riservata agli aspiranti che, presenti negli elenchi prioritari degli anni scolastici indicati, abbiano prestato servizio, ovvero non abbiano affatto prestato servizio, avendo comunque titolo all’attribuzione della valutazione dell’intero anno scolastico (12 punti). L’aspirante che compila questa sezione non deve compilare le sezioni E e/o G per il medesimo anno scolastico. Pertanto, se lei nel triennio 2001-2014 ha prestato regolarmente servizio di insegnamento, a nostro parere deve compilare solo il quadro G relativo al servizio prestato. 
 
48) Credo che nel D.M. n. 235/2014 ci sia un grosso tranello. All’art. 6, comma 2, si indica come soggetti ai quali è permesso sciogliere la riserva coloro che corrispondo all’art. 15, comma 17 del D.M. n. 249/2010 che recita: “Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”.
Successivamente il D.M. dell’11/11/2011 indica all’art.1, comma 19 i soprannumerari come: “Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.” L’USP della mia provincia giudica questa precisazione come la creazione di due classi differenti di soprannumerari. I primi che debbono sciogliere la prima abilitazione (D.M. del 2010) e gli altri, ovvero coloro che conseguono l’abilitazione dopo un secondo biennio (D.M. del 2011). Io personalmente ho conseguito l’abilitazione con Tfa, accedendo in soprannumero per un secondo biennio di abilitazione. Mi chiedo se sia coerente l’interpretazione dell’USP. Anche io a suo tempo mi sono iscritto alla SSIS per un secondo biennio, ma ho congelato l’iscrizione, in quanto stavo già frequentando una prima abilitazione. Credo di rientrare a pieno titolo nel D.M. del 2010. Inoltre credo che il D.M. del 2011 sia una specificazione e non la creazione di un secondo tipo di accesso al Tfa come soprannumerari. (M.S).
 
A nostro parere è condivisibile la sua interpretazione del D.M. dell’11/11/2011, il quale sembra fare solo una specificazione di quanto già previsto all’art. 15, comma 17, del D.M. n. 249/2010. 
 
49) Sono un’insegnante precaria inserita nella graduatoria Provinciale trentina e per motivi personali avrei la necessità di trasferirmi in quella di Latina. A tutt’oggi non sono riuscita in nessun modo ad ottenere una risposta al mio problema da nessuna istituzione, sia provinciale che sindacale, della mia regione tanto che mi sono dovuta rivolgere ad un sindacato di Latina che , attualmente, mi ha lasciata in attesa di eventuale risposta fino a dopo Pasqua. Sono ora a pregarvi di poter dare voi una risposta al mio problema. La situazione mi sta assillando negativamente e comunque trovo alquanto antidemocratico non poter fruire della possibilità di un trasferimento trovandomi così costretta a vincolare la mia vita per motivi burocratici che io considero anticostituzionali! (L.A)
 
L’art.13 del D.M. n. 235/2014 precisa che per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti; i trasferimenti da o verso le province autonome di Trento e Bolzano potranno essere disposti sulla base di eventuali Intese tra il MIUR e le Province medesime, delle quali sarà dato avviso con apposita nota.
Ciò premesso, con la nota n. 999 del 1° aprile 2014 il Miur ha precisato che “Su richiesta dell’Intendenza scolastica in lingua italiana di Bolzano, è data la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di Bolzano di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia nel territorio nazionale.
A tal fine i docenti interessati dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento dalla provincia di Bolzano e presentare, in modalità cartacea, la domanda di aggiornamento/trasferimento, nella quale dovranno indicare la fascia di appartenenza ed elencare anche i titoli precedenti già valutati dalla provincia di provenienza.
Le suddette domande dovranno essere compilate secondo il modello T, che sarà reso disponibile conseguentemente all’apertura delle istanze Polis, ed essere consegnate entro il termine di scadenza del 10 maggio 2014 all’Ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta. L’ufficio territoriale competente provvederà ad inserire al SIDI i dati contenute nelle domande suddette.
I docenti che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano dovranno inserire nell’apposita sezione di Istanze on line la prenotazione del trasferimento per la provincia di Bolzano e compileranno la domanda di aggiornamento secondo le disposizioni della suddetta provincia autonoma. “
Lo stesso non è stato precisato per la provincia di Trento, ed in mancanza di apposita disposizione normativa, non pare possibile per i docenti inseriti nelle graduatorie di Trento richiedere il trasferimento presso altre province.
 
50) Dovendo aggiornare la graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017, per la scuola primaria, ed esattamente nella provincia di Venezia, chiedo chiarimenti in merito a servizio prestato negli anni scolastici 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02. Infatti, in questi anni, ho lavorato presso una scuola elementare parificata autorizzata, ass. Giordano Bruno, ma non ha mai dichiarato tali servizi credendo che, non essendo paritaria, non valevano nulla. Tale scuola otterrà la parità con Decreto di parità n. 943/XI del 06/11/2000. Ma alla luce della tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell’ inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999 (approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall’art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004) ed anche la tabella allegato 2 di cui ai DD.MM. nn. 27 e 78 del 2007 che recita: “Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6”.
Credo che la mia fattispecie debba essere inserita. Pertanto chiede chiarimenti in merito, e se positivi la possibilità di avere indicato la metodica di aggiornamento degli anni sopra citati, alla luce del fatto che su “istanze online” non è possibile dichiarare titoli o servizi in data antecedente al 2002. Inoltre allega alla presente tabulato Inps contributi versati negli anni in oggetto e certificati di servizio personali della scuola elementare. (S.R.)
 
Il problema da lei riscontrato, circa l’impossibilità di inserire detti servizi, deriva dalla non valutabilità dei servizi prestati anteriormente all’a.s. 2003/2004.
L’art.8 nonies del D.L. del 28 maggio 2004, n. 136, conv. con modificazioni in L. 27 luglio 2004, prevede infatti che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.
Sulla scorta di tale disposizione, se ne è fatto derivare che i servizi prestati anteriormente al 2003/04 ma mai dichiarati, non possono più essere valutati.
51) Nel triennio precedente ero iscritta con riserva nelle GAE , quest’anno ho conseguito la laurea in scienze della formazione primaria e devo dunque sciogliere la riserva. Volevo chiedervi se nella presentazione della domanda devo selezionare solo l’operazione di scioglimento della riserva o anche quella di aggiornamento, dal momento che non ho altri titoli da dichiarare oltre la laurea e neppure titoli di servizio (S)
 
Se non ha alcun titolo nuovo oltre quello di accesso, utile per lo scioglimento della riserva, e no ha servizi da dichiarare, deve limitarsi allo scioglimento della riserva.
 
52) Ho riscontrato quelle che credo delle criticità nella sezione Polis per l’inoltro della domanda di aggiornamento GaE:
1. Assisto mia figlia che gode dell’art. 3 lex 104/92, ma manca la sezione L, presente invece sul modello cartaceo;
2. Sempre riguardo alla stessa condizione, compilando la sezione H4b posso dichiarare di voler allegare un documento (io allegherei il verbale inps di riconoscimento dei diritti di cui alla lex 104/92: devo inoltrare il cartaceo al mio A.T. perché non ho trovato alcuna indicazione a proposito.
3. Relativamente alla preferenze della sezione H, avendo due figli a carico, non riesco ad inoltrare questo dato poiché mi chiede di indicare l’ente certificare nonché il numero e la data dell’atto che certifica: che fare?
4. Sempre sulle preferenze quanto sopra accade anche per la preferenza (ex. Q) “Aver lavorato alle dipendenze del MIUR per almeno un anno”: quale ente e atto devo inserire come certificatore?
5. Riguardo ad altri titoli da inserire nella sezione F1, al punto C7, dopo aver dato conferma del titolo che ho inserito in automatico me ne compaiono due, e non uno come ho inserito ed effettivamente svolto (tra l’altro è la prima volta che ne inserisco uno quindi non è neppure possibile che il programma lo aggiunga ad altri preesistenti!).
6. Insegno nell’infanzia AAAA, ma possiedo anche il titolo per il sostegno che nel modello cartaceo indicavo crocettando l’opzione D (Polivalente): online non trovo corrispondenza. Quale devo indicare?
7. Per chi come me deve inserire i servizi del precedente triennio si tratta di aggiornato, non sola permanenza, vero? Nel modello cartaceo c’era una sola opzione che le includeva entrambe, online invece sono distinte e quindi i è sorto il dubbio.
8. Nel 2010/11 ero iscritto negli elenchi prioritari, ma ho lavorato con chiamata dalle graduatorie e non da tali elenchi: quando inserisco i sevizi mi dice di andare a controllare la sezione E0, perché ero inserito in tali elenchi, ma nella sezione E0 mi dice che per quell’anno ho già, ovviamente avendo lavorato, ottenuto il punteggio massimo: cosa devo fare? Non dichiaro nulla in E0 e indico solo il servizio nella sezione G?
9. Se sbagliassi a contare i giorni di servizio tra due date, è un motivo di depennamento?
10. Se inoltro la domanda, poi potrei successivamente procedere con un secondo inoltro che sostituisce il primo (se riscontrassi degli errori, come per tutte le altre domande inoltrate su polis), oppure una volta inoltrata non ci sarebbe più alcuna possibilità di correzione entro il 10/05.
So che sono tante domande, ma magari le risposte potrebbero essere utili non solo a me! (G.N.)
 
L’assistenza alla figlia disabile le riconosce la proprietà nella scelta della sede; deve compilare la sezione H4b, inviando a mezzo raccomandata a.r. o depositando di personal presso l’Ufficio territoriale la documentazione comprovante lo stato di disabilità ai sensi dell’art.9 comma 5 del D.M.
Per i figli a carico deve indicare solo il numero. Per la preferenza Q deve solo barrare la casella
Se ha servizi da aggiornare deve richiedere l’aggiornamento e non la sola permanenza
Se oltre ad essere inserito negli elenchi prioritari ha prestato servizio effettivo, deve dichiarare il servizio compilando la sezione G
L’errore di calcolo dei giorni ovviamente non può determinare alcun depennamento, ma si raccomanda la massima attenzione a ciò che si dichiara in quanto trattasi di autocertificazione.
Circa l’inoltro della domanda e la sua cancellazione per effettuare un nuovo invio, consulti pagina 51 della guida presente su istanze on line.
 
53) Sono un’educatrice di scuola d’infanzia comunale, lavoro a tempo indeterminato per il comune di Milano dal 2007. Possiedo il diploma di istituto magistrale, conseguito nell’anno scolastico 1991/92. Io sono di Padova e per gravi problemi personali, 3 anni fa chiesi, con l’aiuto del sindacato a cui sono iscritta, il trasferimento in una sc. d’infanzia comunale di Padova. questo mi fu negato a causa del fatto che non ho un’abilitazione statale. i miei quesiti a tal proposito sono:
1) 11 aprile è avvenuto incontro Miur/sindacato cub dove il Miur ha dichiarato che il parere del consiglio di stato è vincolante per il ministero per cui loro applicheranno il decreto del Presidente della Repubblica che prevede il valore abilitante del diploma di maturità magistrale con il prossimo aggiornamento dove i diplomati magistrali verranno inseriti in seconda fascia delle graduatorie d’istituto. detto questo, vi chiedo: siccome io devo fare domanda di nuova inclusione nelle graduatorie d’istituto in terza fascia (passando poi in seconda fascia con il valore abilitante del diploma) devo aspettare che esca la domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto ? la quale dovrebbero uscire tra maggio e giugno, ho capito bene?
2) avvenuto questo sono considerata abilitata e posso chiedere il trasferimento? (M.T.)
 
L’aggiornamento delle graduatorie di istituto dovrebbe avvenire tra maggio e giugno ed in quel momento potrà chiedere l’inserimento in II fascia.
Se è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001-2002 secondo il Consiglio di Stato lei è già abilitata e potrebbe anche chiedere il trasferimento
 
54) Posso trasferire il punteggio maturato in anni scorsi nella classe di concorso A016 (scuola secondaria secondo grado) alla classe di concorso A028 (scuola secondaria primo grado ), pur dimezzato? (A.P.)
 
Il D.M. n.235 del 9 aprile 2014 non consente lo spostamento del punteggio da una graduatoria ad un’altra.
 
55) Sono vincitrice sulla CdC A043 in Piemonte nell’ultimo Concorso a Cattedra, non ancora immessa in ruolo. Non sono abilitata, quindi non inserita nelle GaE ma in terza fascia delle Graduatorie d’Istituto per la mia provincia (Torino).
Ho due domande: essendo in posizione utile per l’immissione in ruolo, devo solo aspettare che il “miracolo” avvenga? Devo, nel frattempo, aggiornare la mia posizione nella terza fascia delle GI (si parla di maggio). Molti colleghi, nella mia stessa situazione, intendono fare domanda cartacea per l’inserimento nelle GAE e poi (certi di non essere immessi) fare ricorso. La mia domanda principale è: siamo davvero sicuri che i vincitori dell’ultimo concorso (quindi rientranti nei numeri di posto messi in bando) verranno assunti?? (H)
 
Il D.M. n.35 del 9 aprile 2014 non prevede nuovi inserimenti, nemmeno in favore degli idonei al concorso. Molti stanno tentando di forzare il blocco presentando domanda cartacea per poi proporre ricorso; potrebbe tentare anche lei, oppure attendere l’apertura delle graduatorie d’ istituto per aggiornare la III fascia.
 
56) Vorrei cambiare provincia per il ruolo e supplenze annuali mentre vorrei mantenere la provincia in cui risiedo per le graduatorie d’istituto. in queste ultime rimarrei in prima fascia o non essendo piu’ nelle graduatorie ad esaurimento di quella provincia passo in seconda (H)
 
Nelle graduatorie d’istituto rimarrebbe in I fascia.
 
57) Volevo chiedere se potevo conseguire il corso di perfezionamento dato che sono iscritto al PAS è compatibile (R.I)
 
Dovrebbe verificare se nel bando di ateneo per il Pas è prevista qualche incompatibilità
 
58) Sono iscritto alle GaE e mi domando se, essendo abilitato nel 2011 in altre classi di concorso, titolo Ue, posso chiedere di cambiare la classe di concorso visto che la classe in cui sono inserito è in esubero? (B.L.)
 
La richiesta di cambio di classe di concorso equivarrebbe a nuovo inserimento che non è consentito dal D.M. n.35 del 9 aprile 2014
 
59) Ho conseguito l’abilitazione per l’insegnamento delle materie economiche e giuridiche (classe A019) con il concorso pubblico del 1999. Sono stata inserita nelle GA ex permanenti fino al 2009 dopodiché, ahimè, non ho provveduto al conseguente aggiornamento. Attualmente, iscritta alle G d’istituto, sto svolgendo attività di docente presso una scuola secondaria fino a giugno. Posso in quanto ex appartenente alle GaE, presentare istanza per l’aggiornamento? (V.C)
 
Purtroppo non può chiedere il reinserimento, perché considerato nuovo inserimento e non è previsto. Le consigliamo di agire innanzi al giudice del lavoro avverso il depennamento automatico in caso di omessa domanda negli anni precedenti.
 
60) Sono una docente abilitata iscritta nelle grad. permanenti che sta frequentando il corso di specializzazione TFA di sostegno.
Considerando che a maggio 2015 avrò l’abilitazione e a quel tempo non ci sarà alcun aggiornamento delle graduatorie, non ho capito se posso fin d’ora completare
la sezione C-parte C3 indicando il titolo di sostegno (tra l’altro la nota 10 della domanda dice: Coloro che conseguiranno il titolo in tempi utili per l’assunzione negli anni scolastici. 2014/15, 2015/16 dovranno darne comunicazione, on-line,…”
Non mi è chiaro come devo darne comunicazione che sono iscritta al corso e che per l’A.S. 2014/15 conseguirò il titolo (M.M)
La nota 10 del modello di domanda prevede che “Coloro che conseguiranno il titolo di sostegno/Montessori entro il 30 giugno 2014 dovranno darne comunicazione,online, ai sensi dell’art. 4, comma 11 del presente provvedimento.”
A nostro parere quest’ultimo richiamo non trova corrispondenza nel D.M. 235/2014 il quale all’art.4 prevede solo 10 commi.
A nostro parere pertanto al momento non può dichiarare alcunché.
 
61) Sono un’insegnante scuola primaria che a seguito di intervento per grave patologia (riconosciuta dall‘asl) ha fatto il giorno 10 aprile richiesta per avere riconosciuta la 104.se non dovessi fare in tempo a terminare la pratica prima della fine dell’aggiornamento delle graduatorie, come posso inserire la104 dopo?si può inserire la 104 dopo la fine dell’aggiornamento? (G.C.)
 
Ai fini della priorità nella scelta della sede potrà dichiarare il possesso del beneficio di legge prima delle operazioni di convocazione per il conferimento degli incarichi.
 
62) Laureato in Scienze della Formazione Primaria, iscritto alle Gae a pieno titolo.
Chiedo:
1.come posso inserire nuovamente la preferenza Q (mi viene chiesto l’anno in cui mi è stato attribuito il “beneficio”, il numero dell’atto);
2. devo indicare nuovamente il possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese? Il sistema non me lo consente;
3. è normale che nella prima pagina del file pdf restituito dal sistema dopo la compilazione, non compaia il numero identificativo? (M.S.)
 
Per la preferenza Q deve barrare solo la casella. Se l’idoneità per l’inglese l’aveva già dichiarata non è più necessario.
 
63) Salve, vorrei sapere se posso conseguire punteggio ai fini dell’aggiornamento di graduatoria (III fascia):
-avendo lavorato in un centro studi privato, riconosciuto da atto ministeriale nonché centro formativo territoriale
-avendo lavorato per l’Università come ricercatrice e collaboratrice per 15 mesi (R.Z)
 
A nostro parere non sono servizi valutabili in graduatoria.
 
64) Sono inserita nelle GAE dal 2003 nelle classi di concorso A013 – Chimica e Tecnologie chimiche e A033 tecnologia nella scuola media. Ho fatto l’aggiornamento del punteggio per i servizi prestati negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 nelle scuole statali e con nomina del CSA su sostegno in scuole di 2° grado area scientifica – cl concorso A013 – Chimica e tecnologie chimiche.
Intanto non riesco a compilare il quadro C3 per indicare che sono in possesso della specializzazione polivalente di sostegno nella scuola media (lettera P) né quella per le scuole di 2° grado ( lettera T) in quanto non presenti fra le opzioni proposte dal sistema.
Nell’inserimento del servizio indico “scuole statali” e “sostegno” ma quando visualizzo la domanda trovo nel quadro G i servizi prestati per la classe di concorso A013 ma non trovo segnato servizio prestato su sostegno come da me inserito nell’aggiornamento dei servizi (A)
 
Per questa problematica la invitiamo a contattare telefonicamente, se abbonata, i nostri consulenti
65) sono una docente che ha conseguito una seconda laurea e non riesce ad inserire tale titolo nella domanda per l’aggiornamento GaE su istanze on line in quanto nella sezione F2 nel menù a tendina non appare la dicitura “titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso” come invece appare nel
fac simile di domanda cartacea. Come posso fare? (V.D)
 
Sembrerebbe un problema nel caricamento della pagina. Provi ad effettuare ex novo la compilazione.
 
66) Se insegno in due scuole superiori devo mettere entrambe per aggiornamenti graduatorie ad esaurimento (L.C)
 
Se è inserita in due o più graduatorie, deve confermare/aggiornarle tutte.
 
67) Devo aggiornare le graduatorie ad esaurimento specificando la nuova situazione del servizio.
La mia domanda è questa: io sono iscritto nella III fascia delle classi di concorso A051,A050,A052 e A043. Io però devo aggiornare solo il servizio nella classe di concorso A051, per le altre non devo aggiornare nulla, n’è servizio, ne titoli. Nella prima pagina della domanda dunque cosa devo cliccare aggiornamento, permanenza, o entrambi. Secondo voi cosa devo fare?
Inoltre ho notato, nella sezione H delle preferenze, in merito allo spazio previsto per la dichiarazione dei figli a carico ancora oggi il pulsante non è’ attivo, non si può
Cliccare e specificare appunto il numero dei figli a carico. Questo immagino dipende dal sistema ma cosa si può fare nel caso il bug non venga risolto. Questo è’ possibile segnalarlo direttamente al ministero? (A)
 
Se ha servizio da aggiornare solo su una graduatoria, per questa deve chiedere l’aggiornamento, per le altre solo la permanenza.
Quanto al problema tecnico, le consigliamo di attendere qualche giorno, in quanto stanno pervenendo molte segnalazioni di questo tipo.
 
68) Come è possibile che si parla di scuola digitale con registri e lavagne interattive e poi la certificazione ECDL non merita alcun punteggio nella GaE? Cosa posso fare se volessi far notare questa “irregolarità” presente nella tabella dei titoli? Inoltre il successivo aggiornamento della graduatoria d’istituto posso presentarla in una regione diversa da quella della GaE? Se ho prestato servizio in due scuole diverse per spezzoni di orario per lo stesso periodo ( novembre-aprile) posso inserirle entrambi? Il servizio estivo prestato come educatrice professionale in una struttura vale punteggio da aggiungere a quello raggiunto già coi 180 giorni di servizio della scuola? (R)
 
Sul titolo Ecdl non c’è nulla da fare, per il Miur non si valuta.
Per le graduatorie d’ istituto circa la possibilità di chiedere l’inserimento in altra provincia dovrebbe essere confermato, ma è meglio verificare nel bando che a maggio/giugno sarà emanato.
Il servizio estivo di educatrice a nostro parere non è valutabile.
 
69) Volevo se possibile porvi alcuni quesiti inerenti all’aggiornamento delle graduatorie, sono in possesso di diploma Magistrale conseguito ante 2002 ho prestato servizio come supplente negli anni 1998 /1999 2000/2001 2002/2003 poi per motivi personali non ho rinnovato la domanda. Negli ultimi 2 anni scolastici ho lavorato quasi sempre con le domande di messa a disposizione. Volevo sapere se aggiornando la domanda posso calcolare anche il punteggio degli ultimi 2 anni e se si può inserire anche quello degli anni precedenti grazie per l’attenzione (S.M)
 
Se lei non è già inserita nelle GaE non può chiedere alcun aggiornamento. Può aderire ad uno dei ricorsi collettivi che stanno partendo per richiedere l’inserimento.
 
70) Sono laureata in DES dal 1997, non sono abilitata e non idoneità varie. Ho sempre insegnato come supplente di Religione perchè ho conseguito anche il titolo di ISSR ma non ho potuto fare il concorso relativo perchè mancante in alcuni requisiti .Ora mi chiedo: posso fare domanda di inserimento nelle
graduatorie per A017, A019, A048 o devo aspettare altri bandi? Inoltre, mi viene valutato il servizio di religione(anche a metà) ai fini del computo del punteggio? Come posso fare per accedere ad uno dei corsi abilitanti per conseguire un titolo idoneo ad un inserimento nelle graduatorie normali o di
sostegno? (M.I)
 
Non essendo abilitata dovrà attendere l’apertura delle graduatorie di istituto tra maggio e giugno per accedere alla III fascia, dove il servizio di religione non è valutabile. Per l’abilitazione attenda l’avvio dei nuovi Tfa.
 
71) Ho trovato su internet il vostro articolo e tutte le esaurienti risposte relative al mondo della scuola. Servizio prezioso e altamente umanitario per i dannati dei codicilli delle graduatorie! Vorrei chiedere anche io una informazione: Ho presentato in alcune scuole un progetto extracurricolare e sono riuscita a realizzarlo in due scuole. Questo servizio prestato, anche se esterno alla scuola, ma sempre nell’ambito di insegnamento, è valutabile come punteggio per le graduatorie? (S.C)
 
A nostro parere purtroppo non è un servizio valutabile trattandosi di attività extracurricolare.
72) Sono un insegnante inserito nella graduatoria permanente e sono stato riconosciuto invalido, ora alla luce del nuovo aggiornamento per poter inserire per la prima volta la riserva devo essere disoccupato? (A.F)
 
Come evidenziato nelle guida pubblicata sull’ultimo numero della nostra rivista, è necessario il possesso dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda. Per maggiori dettagli consulti la guida.
 
73) Sono un’insegnante già inserita nelle graduatorie permanenti e mi chiedevo se devo ripresentare i titoli
culturali e il titolo di accesso per poter aggiornare la domanda (F.B)
 
I titoli già precedentemente valutati non devono essere dichiarati nuovamente. Dovrà dichiarare solo i titoli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento o gli altri titoli posseduti ma mai dichiarati.
 
74) Sono un insegnante di scuola primaria inserita nelle GaE con riserva in quanto iscritta a scienze della formazione primaria. Ho conseguito il diploma magistrale prima del 2000, alla luce della nuova normativa in merito all’abilitazione del diploma magistrale, oltre ad inserirmi in 2^ fascia di istituto, posso sciogliere la riserva nelle GaE? (L)
 
Sebbene il decreto non preveda questa ipotesi (in quanto non consente l’inserimento in Gae dei diplomati prima del 2001) se il modulo on line le consente questa possibilità sarebbe interessante tentarla. Qualora non risultasse tecnicamente possibile, le consigliamo di inviare (oltre alla domanda on line di permanenza in Gae) anche un’apposita istanza cartacea chiedendo espressamente lo scioglimento della riserva in quanto diplomata prima dell’anno 2000 ed in caso di riscontro negativo da parte dell’Usp, avviare un ricorso al giudice del lavoro.
 
75) Sono un assistente amministrativo di 1° fascia nella prov. di Lucca, vorrei sapere, per cortesia, se è possibile cambiate la provincia inserendomi nella provincia di Bari rimanendo nella stessa prima fascia con il punteggio aggiornato. Oppure inserendomi nella 3° fascia aspettando la supplenza e l’anno successivo ritornando alla 1° (M.L.S)
 
La questione non riguarda le GaE
 
76) Sono una docente precaria iscritta nella terza fascia delle GaE A043 e A050 e vorrei sapere se la copia autenticata del verbale che attesta il riconoscimento della legge 104 va autenticata nuovamente prima di essere consegnata all’Usp di appartenenza oppure è valida quella autenticata nel 2009 per lo scorso aggiornamento delle GaE. (G)
 
A nostro parere non è necessario. Se sono intervenuti mutamenti nelle condizioni che hanno portato al riconoscimento dello status di disabile è necessario però produrre il nuovo documento.
 
77) Sono una docente iscritta in I fascia della Graduatoria ad esaurimento in procinto di fare l’aggiornamento.
Nell’anno 2011, in occasione dell’ultimo rinnovo delle GaE, ho lavorato per 81 giorni complessivi, dal 23 marzo al 14 giugno, servizio che ho riportato nella domanda di aggiornamento: invece dei 6 punti me ne hanno riconosciuti soltanto 4 perché hanno considerato il servizio fino al 1° di giugno 2011.
Come posso recuperare questi 2 punti che mi spettano?
Se nel nuovo aggiornamento indico di aver lavorato fino al 14 giugno (14 giorni) non scattano i due punti e quindi dovrei, per recuperare i due punti, dichiarare che ho lavorato fino al 16.
Ci fosse un accertamento sono tranquilla perché ho la dichiarazione della scuola con indicate tutte le date della supplenza che ammontano a 81 giorni anche se non continuativi (e quindi 6 punti) (R.P)
 
Se dichiarasse di aver prestato servizio fino al 16 giugno incorrerebbe in una falsa dichiarazione passibile di denuncia penale, visto che ha prestato servizio fino al 14 giugno.
 
78) I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea, possono essere tradotti da un traduttore ufficiale o con asseverazione (presso un Ufficio giudiziario italiano)? (A.A.)
 
A nostro parere è ancora valida l’indicazione fornitale dalla Direzione generale del Miur.
 
79) Io lavoro a Bologna e produco domanda di aggiornamento per bologna (la confermo come provincia) per le Gae 2014-2017, non mi interessa il trasferimento nella provincia di Trento e nemmeno in quella di Bolzano. Tuttavia ho la residenza a Rovereto in provincia di Trento e pertanto quando ci sono delle elezioni voto ancora comunque a Rovereto in provincia di Trento. Il problema lo ritrovo nella sezione m, al punto b, laddove il sistema non mi permette di dichiarare che sono iscritta nelle liste elettorali del comune di rovereto, in provincia di Trento. Si tratta di un problema di liste elettorali, non di graduatorie!!!
Perchè il sistema informatico non accetta che una persona sia nelle graduatorie di Bologna(nel mio caso specifico) e risulti iscritta nelle liste elettorali di un comune della provincia di Trento? Deve esserci un errore informatico di sistema! Per questo io chiedevo aiuto… non posso dichiarare di essere nelle liste elettorali di Bolzano perchè dichiarerei il falso! Devo dichiarare il vero e cioè che sono iscritta nelle liste elettorali del comune di Rovereto, in provincia di Trento. c’è un difetto di sistema informatico! (M)
 
A nostro parere si tratta di un problema tecnico conseguente alla questione oggetto della precedente risposta, ossia che non è possibile effettuare trasferimenti dalla Provincia di Trento.
Se il sistema consente di omettere detta dichiarazione, le consigliamo di effettuarla nello spazio di cui alla lettera I della stessa sezione M, altrimenti effettui la dichiarazione con autocertificazione scritta da spedire all’Usp di competenza. Se non è possibile omettere la dichiarazione, o il problema comunque non si risolve, le consigliamo di recarsi direttamente all’Usp di competenza per segnalare il tutto.
 
80) Devo aggiornare le graduatorie 2014-2017, vorrei sapere, in quale parte della pagina 7, della domanda, devo mettere La seconda laurea in storia e scienze della documentazione (classe lauree
magistrali in scienze storiche Lm84)? (M.P)
 
Andrebbe inserita al punto C1 se trattasi di titolo di livello pari o superiore al titolo di studio che consente l’accesso all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria.
 
81) Ho un quesito sulla sezione I dove devo scegliere se richiedere o meno supplenze annuali.
Se non le richiedo, perché so già che non potrò accettarle nei prossimi anni, questa condizione potrà poi essere cambiata in futuro? Ovvero potrò tornare a richiederle? O vista l´incertezza sul futuro è meglio richiederle già adesso e poi non accettare eventualmente le supplenze? (sapendo che perderei il diritto ad altre supplenze per quell´anno scolastico?). Mi farebbe molto comodo un vostro consiglio (C.S)
 
Sarebbe consigliabile richiederle e poi eventualmente rifiutare in seguito, perchè diversamente nel triennio di validità delle graduatorie non potrebbe più richiederlo.
 
82) Sono un docente che ha conseguito l’abilitazione il 09/01/2008 nella classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) con il Corso Abilitante Speciale ex D.M. n°85 del 2005. Desidero sapere in quale fascia rientro e quale casella devo barrare per quanto riguarda la sezione dei Titoli di Abilitazione. (R.F)
 
Se lei è già inserito nelle GaE si trova in III fascia, se non è inserito nelle GaE non può richiederlo visto che il decreto ministeriale non prevede la possibilità di nuovi inserimenti.
 
83) Vorrei avere alcune delucidazioni vista la confusione generale
sono laureata in Architettura (Laurea quinquennale Nuovo Ordinamento), non abilitata, per cui, che io sappia, posso presentare la domanda di supplenza in III fascia quest’anno per il periodo 2014/2015. Per presentare la domanda, debbo far riferimento al bando di inserimento pubblicato il giorno 14 aprile 2014 con scadenza il giorno 10 maggio 2014? Si tratta di un’unica domanda per tutte le classi di concorso per il titolo di accesso? (P)
 
In quanto non abilitata non può chiedere l’inserimento nelle GaE, il cui aggiornamento è in corso, ma deve attendere la pubblicazione del decreto di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto, nelle quali, poiché priva di abilitazione, potrà essere inserita in III fascia.
 
84) Sono un insegnante di scuola primaria inserito nella terza fascia di istituto, titolo di studio diploma magistrale. Volevo chiedervi, adesso che si deve fare l’aggiornamento della graduatoria, io posso inserirmi nella seconda fascia? (F.I)
 
All’atto della riapertura delle graduatorie di istituto a nostro parere avrà pieno diritto al passaggio in II fascia se il titolo è stato conseguito prima del 2002, occorre però attendere il decreto di aggiornamento (e verificare che preveda questa ipotesi).
Per quanto concerne le GaE, si stanno avviando dei ricorsi collettivi per rivendicare il diritto all’inserimento nelle stesse visto il valore abilitante del titolo, come riconosciuto dal Consiglio di Stato.
 
85) Se posso vorrei chiedere come dovrei muovermi nel momento in cui il mio USP non mi fa sciogliere la riserva. Fare ricorso? Ed i punti che carico nell’unica classe di abilitazione in cui sono inserito a pieno titolo? Io avrei voluto metterli nella seconda classe di abilitazione. C’è un organo interno agli Uffici Scolastici atto a chiarire queste situazioni? (M.S)
Se l’Usp non dovesse consentire o scioglimento della riserva sarebbe il caso di rivolgersi al giudice del lavoro, anche per quanto concerne il problema dell’attribuzione del servizio.

Onde evitare problemi in sede di eventuale giudizio, sarebbe consigliabile effettuare una specifica dichiarazione, anche in ordine all’attribuzione del servizio ad una specifica graduatoria, mediante raccomandata a.r..


86)
 Scrivo in merito a due domande per effettuare il nuovo aggiornamento delle GaE. Io ho una laurea in lingue straniere moderne e abilitazione conseguita con ultimo concorso del 1999 e insegno dall’anno scolastico 2006-2007. Sembra strano ma controllando il cartaceo delle vecchie presentazioni e guardando oggi sul sito voglio il ruolo, vedo che il punteggio attribuitomi come abilitazione è di soli 13 punti, quando guardando nella tabella 2 allegati vedo che dovrebbe essere 12 + 8 ( avendo preso votazione 60.50 al concorso, che cambiato in centesimi diviene 75.6, quindi sommare 8 punti) = 20 contro i 13 assegnati!!!!!!. Mi chiedo, primo se è corretto il mio conto e poi, se è stato commesso un errore , che posso fare ora per avere il punteggio corretto? son in tempo per sistemare le cose? Altra domanda è se si può inserire punteggio possedendo l’attestato Eipass (certificazione informatica). (B.B.)
Per la votazione da 76 ad 80 la tabella attribuisce 8 punti, cui vanno aggiunti ulteriori 6 punti ai sensi del punto A5 della tabella, per un totale di 14 punti. Le consigliamo di richiedere la rettifica in autotutela ed in caso contrario si rivolga al giudice del lavoro. La certificazione informatica non é valutabile

87) Per quanto riguarda le domande per le graduatorie ad esaurimento, io non ho mai presentato domanda. Posso farlo adesso per la prima volta avendo il diploma magistrale che è stato riconosciuto abilitante? (A.A)

Non appena sarà pubblicata l’ O.M per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di II e III fascia può presentare domanda d’inserimento in graduatoria.

88) Sono una docente, già presente nell’elenco delle GAE scuola primaria e infanzia; siccome sono immatricolata al TFA di sostegno per l’anno accademico 2013/2014 ,vorrei chiederVi se e come, posso inserire il titolo di sostegno con riserva. Altrimenti una volta conseguito, quando potrò farlo valere (T.G)
 
Ai sensi dell’art.9 comma 6 del decreto, con successivo provvedimento sará prevista la possibilità di dichiarare il conseguimento del titolo in questione in tempo utile per le nomine per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
89) Sono iscritto in GaE in graduatorie: personale educativo, A050, Ad02 sostegno. Dovrei aggiornare solo A050. Debbo fare 2 domande: – p. educativo – permanenza – A050 – aggiornamento oppure facendo solo aggiornamento A050 contemporaneamente permango nelle 3 graduatorie?
Se non specifica la richiesta di permanenza nelle graduatorie in cui non ha punteggio da aggiornare verrá cancellato.

90)Sono laureata in Scienze della formazione e sono iscritta presso la facoltà di Scienze della Formazione primaria (al terzo anno). Posso presentare la domanda? (V.A)
Per inserirsi in graduatoria deve aver consegnato il titolo finale di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

91)L’ Ecdl è stato un titolo valutabile nelle graduatorie per docenti sia ad esaurimento che d’ istituto nel triennio 2011-2014. Da una breve ricerca su internet mi pare di si mi chiarite le idee? Quest’ anno posso inserirla in terza fascia sono diplomata magistrale e laureata in lettere moderne.
A nostro avviso l’Ecdl non rientra in alcuna delle tipologie di titoli considerate valutabili dalla tabella allegata al decreto

92) Per quanto riguardo alle domande per la graduatorie ad esaurimento, io non ho mai presentato domanda. Posso farlo adesso per la prima volta avendo il diploma di Ist. Magistrale che è stato riconosciuto abilitante? (A.A)
No, il decreto di aggiornamento delle Gae non lo prevede. Non appena sarà pubblicata l’O.M, domande di supplenza graduatoria d’Istituto di 2ª e3ª fascia, può presentare domanda d’inserimento nella graduatoria di 2ª fascia.
93) Salve vorrei informazioni riguardanti l’ aggiornamento delle graduatorie. Tre anni fa non ho fatto l’aggiornamento della graduatoria vorrei sapere ora dovrei fare nuova inclusione inoltre essendo insegnante precaria di religione le supplenze effettuate negli anni precedenti mi valgono come punteggio oppure no (C.G.).
Se non ha presentato domanda di aggiornamento nella precedente graduatoria ad esaurimento valida per gli anni scolastici 2011-2014, è stata depennata dalla Gae, quindi non appena uscirà l’O.M delle graduatorie di circolo e d’Istituto dovrà presentare domanda d’inserimento in seconda fascia. Il servizio di religione è valutabile come servizio non specifico.
94) A novembre 2011 ho fatto domanda x inserimento nelle graduatorie di 3 fascia per personale Ata. la domanda era valida per il triennio 2011-2014, ora volevo sapere quando uscirà di nuovo la domanda e se io la devo ripresentare o vale quella di prima. Premetto che ho avuto pure delle chiamate ma per motivi personali non ho potuto prendere servizio (F).
Poiché l’anno di riferimento 2011-2014 è scaduto per il personale Ata, dovrebbe uscire la nuova O.M. prevista nel periodo luglio-agosto, si tenga informata visitando il nostro sito.
95) Vorrei richiedere un’informazione sul decreto appena uscito relativo alle graduatorie ad esaurimento. Sono laureato in Metodologie Filosofiche (magistrale di filosofia all’Università di Genova) dall’ottobre 2012; posso iscrivermi alle graduatorie? Ho visto che una voce del decreto parla di iscrizione con riserva (D.P.).
Se non è abilitato per nessuna classe di concorso, può chiedere l’inserimento soltanto nella terza fascia dei non abilitati; O.M. di “Domanda di supplenza ai capi d’Istituto”, per tutte le materie inerenti la sua laurea previste dal D.M. n. 39/1998. La pubblicazione della suddetta O.M., dovrebbe avvenire nei mesi di giugno-luglio.
96) Sono una studentessa iscritta al 4° anno della laurea in scienze della formazione primaria e mi laureerò a settembre 2014.  Vorrei sapere: io cosa posso fare? Posso iscrivermi oppure no? Se non posso, che altre opzioni avrei? Sto conseguendo anche l’abilitazione per il sostegno: Può essere utile? Se si, in che misura? 

Per potersi inserire nella graduatoria d’Istituto di seconda fascia deve aver conseguito il titolo finale della laurea in scienze della formazione primaria. Nel caso che i termini di presentazione della domanda siano scaduti, può presentare domanda di disponibilità ai capi d’Istituto senza limiti di scuola e in qualsiasi provincia a sua scelta.

97)  Sono supplente docente iscritta in III fascia nella graduatoria di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo ed ho diploma socio psico pedagogico preso entro il 2001/2002. Suppongo l’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento non riguardi me, ma c’è chi mi sta insinuando il dubbio che, avendo conseguito il diploma entro l’anno scolastico su citato, possa esserci riconosciuta l’abilitazione e, quindi, la possibilità di rientrare in tale graduatoria. Devo, quindi, compilare anche io il modello che verrà messo a disposizione dal 14 c.m. per la graduatoria ad esaurimento? (F.S)
No, l’inserimento per l’aggiornamento è riservato soltanto a chi è già presente negli elenchi ad esaurimento. Per quanto riguarda l’inserimento o l’aggiornamento in seconda e terza fascia si è in attesa della pubblicazione dell’O.M con i relativi chiarimenti riguardo il suo caso. 
 
98)  Sono iscritta a pieno titolo nelle Gae. Nell’anno 2012 ho seguito un corso di perfezionamento della durata annuale (1500 ore) con esame finale (che ho superato) coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la mia classe di concorso. Oltre ad aggiornare tramite istante on line la mia posizione (aggiornamento del servizio e del titolo) devo anche consegnare la domanda cartacea contenente copia del diploma conseguito all’Ufficio scolastico della mia provincia? (S.B.)
Dopo aver inserito, per l’aggiornamento della graduatoria, il servizio e il titolo del corso di perfezionamento, quest’ultimo lo deve specificare sul modello di dichiarazione personale indicando tutti gli estremi del diploma

99) Sono diplomato in pianoforte ed ho il diploma accademico di II livello in discipline musicali. Posso presentare domanda solo in terza fascia? (U.DB)
 
Se non è inserito nella Gae deve attendere la pubblicazione dell’ O.M per l’inserimento o aggiornamento della seconda e terza fascia.

100)  
Sono inserita nelle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, della scuola primaria, oramai da parecchi anni. In marzo ho conseguito il diploma di laurea di primo livello in “didattica jazz” nuovo ordinamento presso un conservatorio statale. Posso aggiornare il titolo nella sez F2 – C1 della domanda per avere riconosciuti 3 punti? (A.P.)
 
La nota 24 della sezione F2-C1 prevede la valutazione delle lauree almeno quadriennale

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e il titolo del corso di perfezionamento, quest’ultimo lo deve specificare sul modello di dichiarazione personale indicando tutti gli estremi del diploma

99) Sono diplomato in pianoforte ed ho il diploma accademico di II livello in discipline musicali. Posso presentare domanda solo in terza fascia? (U.DB)

 
Se non è inserito nella Gae deve attendere la pubblicazione dell’ O.M per l’inserimento o aggiornamento della seconda e terza fascia.

100)  
Sono inserita nelle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, della scuola primaria, oramai da parecchi anni. In marzo ho conseguito il diploma di laurea di primo livello in “didattica jazz” nuovo ordinamento presso un conservatorio statale. Posso aggiornare il titolo nella sez F2 – C1 della domanda per avere riconosciuti 3 punti? (A.P.)
 
La nota 24 della sezione F2-C1 prevede la valutazione delle lauree almeno quadriennale

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Redazione

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