Sì all’accesso ai voti finali e risultati scolastici dei compagni di classe. I genitori di un giovane studente avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego di un Istituto d’Istruzione Superiore all’accesso alle votazioni finali ed ai risultati scolastici ottenuti dai compagni di classe del loro figlio.
Il Ministero aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato. Il Miur ha però presentato appello al Consiglio di Stato, Sezione Sesta con sentenza del 3.12.2015 n. 5502, che lo ha respinto.
“Il diritto di accesso deve fondarsi sull’interesse personale di chi lo richiede e pertanto sussiste l’interesse a contestare tale giudizio, prendendo conoscenza delle altre valutazioni espresse nei confronti dei compagni di classe” – riporta il Quotidiano della Pubblica Amministrazione.
L’accesso agli atti serve quindi a verificare se possa essere espressa una censura di disparità di trattamento o di illogicità.
Sulla base di tale premessa il Consiglio di Stato ha affermato che è “illegittimo fondare il rigetto della richiesta di accesso, affermando l’inutilità dell’ostensione rispetto ad un interesse sussistente che si manifesta, invece, come concreto, attuale e diretto e il cui soddisfacimento consente di garantire, proprio attraverso la conoscenza dei documenti amministrativi richiesti, la difesa dinanzi al giudice competente”.
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