Esistono casi in cui alcuni dirigenti scolastici, pensando che l’autonomia scolastica sia una sorta di legge di tutela per le decisioni prese autonomamente, assegnano a due docenti distinti la stessa disciplina e nella stessa classe.
Che uno stesso docente possa insegnare, all’interno della stessa classe, due discipline differenti è cosa consentita dalla legge. Nella scuola secondaria di II grado per esempio latino e greco, vengono insegnante, molto spesso, dallo stesso docente, questo è consentito dall’esistenza di una ben precisa classe di concorso A013, che di norma trova applicazione nei licei classici e per cui i sistemi informatizzati del SIDI prevedono un preciso organico disciplinare. Stessa identica cosa avviene nei licei scientifici per matematica e fisica, la cui classe di concorso A027 prevede di norma, l’assegnazione di un unico docente appartenente alla medesima classe di concorso. Stessa cosa vale per italiano e latino, connotata dal codice di classe di concorso A011, oppure storia e filosofia A019. In buona sostanza è consentito dalla norma e dai quadri orari potere assegnare ad alcune classi un docente per l’insegnamento di due discipline facenti parte della medesima classe di concorso, ovviamente sarebbe anche legittimo, per problematiche tecniche di organico o per criteri decisi dal Consiglio di Istituto e per i successivi pareri del Collegio dei docenti, assegnare, in una stessa classe, un docente per matematica e uno per fisica, oppure uno per italiano e un altro per latino, uno per storia e un altro per filosofia.
Ma quello che è proprio fuori dalle norme e che risulta essere anomalo, è quello di smembrare una classe e dare loro due docenti di matematica oppure due docenti di arte e immagine o due docenti di tecnologia. In una stessa classe e per la stessa disciplina due docenti distinti e quindi due Consigli di classe differenti per una medesima classe, due programmazioni distinte per la stessa disciplina da assegnare alla stessa classe. Firme diverse ai tabelloni degli scrutini per la stessa disciplina in uno stesso gruppo classe.
Per non parlare poi dei problemi legati agli organici rispetto le disponibilità interne assegnate alla scuola. Si tratta di una modalità illegittima che, se anche fosse stata avallata dagli organi collegiali, denota una fragilità di carattere legislativo.
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