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Assegnazione provvisoria, errore classico sulle preferenze

Tra gli errori classici fatti sulle istanze di assegnazione provvisoria, c’è quella del dimenticarsi di inserire, tra le preferenze, il codice meccanografico del comune di ricongiungimento prima di indicare preferenze di altri comuni. Tale errore non annulla l’intera domanda, ma rende nulle le preferenze delle altre scuole o comuni diversi da quelli di ricongiungimento.

Assegnazione provvisoria, indicazione preferenze 

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Ai sensi dell’art.7, comma 8, del CCNI Utilizzazioni 2019-2022, bisogna indicare il codice meccanografico del comune di ricongiungimento A e solo dopo si potrà indicare la preferenza della scuola X nel comune Y o anche la preferenza del comune Y. Se l’aspirante lo desiderasse potrebbe esprimere, prima della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento, le preferenze puntuali delle scuole del comune di ricongiungimento, ma prima di esprimere scuole di altri comuni e altri comuni, c’è l’obbligo di esprimere la preferenza del comune di ricongiungimento.

Ricongiungimento anche alle convivenze stabili

È utile sapere che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta, ai sensi dell’art.7, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019/2022, dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

I motivi per richiedere l’assegnazione provvisoria non hanno un ordine gerarchico, ma il docente può liberamente scegliere se ricongiungersi al coniuge piuttosto che al genitore, piuttosto che ad un figlio. Non è come la mobilità territoriale dove il ricongiungimento al genitore può essere richiesto solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale.

Addirittura il docente potrebbe chiedere ricongiungimento ad una perosna convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Lucio Ficara

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