I lettori ci scrivono

Assegnazioni Provvisorie per assunti GPS prima fascia e elenchi aggiuntivi 22/23

I docenti assunti il primo settembre 2021 da GPS di prima fascia  e dagli elenchi aggiuntivi su posto comune e  di sostegno, ai sensi dell’art.59 comma 4 della legge 106/2021 non possono partecipare alla mobilità 2022/23.

Non possono chiedere il trasferimento per il prossimo anno scolastico 22/23, perché  sono stati assunti come docenti con un contratto a tempo determinato di durata annuale  al 31 agosto 2022 e avviati ad una procedura assunzionale definita dal medesimo art.59 della legge 106/21.

Nonostante i docenti  debbano essere assunti  in ruolo l’1.9. 2022 con retrodatazione giuridica all’ 1.09.2021, non è chiaro al momento se saranno o meno nelle condizioni di poter chiedere la mobilità per un anno per il 2022/23 (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie).

Come tutti i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21, i docenti assunti quest’anno da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi, saranno soggetti al blocco dei trasferimenti, dei passaggi di cattedra, dei passaggi di ruolo, delle utilizzazioni, delle assegnazioni provvisorie e altresì nell’impossibilità di accettare supplenze annuali da GPS o da GI per altre classi di concorso o altra tipologia di posto, ai sensi dell’art.36 del CCNL.

Il blocco nella mobilità, che per i docenti  neo-immessi in ruolo è previsto dall’art. 58 comma 2 lettera f) della legge 106/2021 che ha convertito in legge il D.lvo 73/2021,  andrebbe abolito a livello Parlamentare, facendo rientrare tutta la materia dei vincoli nella mobilità nell’alveo della contrattazione di Comparto e impegnando per questo le forze politiche per un provvedimento legislativo ad hoc, abrogativo del comma 2, lettera f) dell’art.58 della legge 106/2021.

Come per i trasferimenti anche per le Assegnazioni Provvisorie e le Utilizzazioni possono fare domanda solo i docenti con un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1 comma 1 del CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 19/22) e che comunque essi siano nello status di docenti di ruolo all’atto della presentazione della domanda di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria.

I docenti  assunti a settembre 2021 per lo scorrimento delle GPS  di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi, ai sensi dei commi 4,5,6,7,8 dell’art. 59 della legge 106/2021, non sono ancora de iure docenti di ruolo, essendo stati assunti come supplenti su posto vacante  e avviati ad una procedura finalizzata alla loro immissione in ruolo sui posti residuati dopo le immissioni in ruolo ordinarie effettuate per l’a.s. 2021/22 nella provincia in cui sono stati inseriti a domanda  in GPS di prima fascia per il biennio 20 /21 e 21/22 o negli elenchi aggiuntivi se hanno conseguito l’abilitazione e/o il titolo di sostegno entro il 31.7.2021.

La procedura assunzionale per i suddetti docenti non è limitata al solo superamento del periodo di formazione e prova ( giugno 2022), ma anche al superamento di una successiva prova di idoneità disciplinare ( luglio 2022) da cui dipenderà la loro conferma o meno in ruolo.

Ai fini della presentazione della mobilità annuale per il 22/23 ci sarà bisogno quindi  che il superamento della procedura assunzionale, prevista per i docenti assunti da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi il prossimo mese di luglio, sia assimilato tout court alla conferma in ruolo e avvenga anteriormente alla data di presentazione della domanda di Assegnazione Provvisoria,  che è fissata da un annuale nota ministeriale, successiva stipulazione del nuovo CCNI 22/25, che dovrebbe essere sottoscritto entro giugno 2022.

Se tale possibilità sarà recepita  nel comma 1 dell’art.1 del nuovo CCNI 2022/25 sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale Docente, educativo e ATA, i docenti assunti da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi, avendo la retrodatazione giuridica della nomina all’1.9.2021, ricorrendone i motivi di cui al comma 1 dell’art.7 e ai sensi del  comma 2 dell’art.7 del CCNI relativo alle  utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 19/22, potrebbero presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 22/23.

Ovviamente, come si è già sottolineato, ciò non basta, perché bisognerà superare  anche un secondo ostacolo, comune a tutti i docenti immessi in ruolo a partire dal 2020/21, rappresentato dal vincolo triennale previsto nella mobilità dal comma 2 lettera f) dell’art. 58 della 106/2021 e  richiamato dal comma 6 dell’art. 2 del CCNI 22/25 che impedisce ogni forma di mobilità, anche annuale, tranne le deroghe previste dalla stessa legge 106/2021 per i beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art.33  della legge 104/92, acquisiti dopo l’iscrizione nei bandi o nelle graduatorie, nei trasferimenti e nelle utilizzazioni e  solo nelle assegnazioni provvisorie anche per i genitori di figli di età inferiore a tre anni e per il coniuge convivente di militare.

Si chiede per i docenti assunti da GPS di prima fascia compilate nel 2020 e da elenchi aggiuntivi compilati nel 2021:

1) La possibilità di presentare domanda di utilizzazione provinciale e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, integrando il comma 1 dell’art.1 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie come segue:  “le disposizioni relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si applicano a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato nonché ai docenti assunti con procedura straordinaria di cui all’art.59 commi 4,5 6,7,8 del Decreto Legge 73/2021, convertito con la legge 23.07.2021 n.106 che abbiano ottenuto la conferma in ruolo.

Si tratterebbe in pratica di recepire nel nuovo CCNI triennale 22/25 quanto già fu recepito al punto 42 della sequenza operativa del CCNI 19/22 per i docenti di cui al D.D.G. 85/2018 già titolare di contratto FIT.

2) Il superamento dei vincoli nella mobilità (trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) con l’abrogazione del comma 2 lettera f) dell’art 59 della legge 106/2021.

3) In subordine al punti 3 congelare per via contrattuale i vincoli per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 22/23, ovvero, ancora in subordine, estendere le deroghe, ora previste solo per alcune categorie di docenti, almeno a tutte le categorie previste al comma 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

La nostra richiesta è stata sottoscritta da 601 firmatari tramite una campagna  di sottoscrizione del gruppo Facebook DOCENTI VINCOLATI – assunti da GPS 1° fascia. Le firme sono consultabili qui.

SBC e NDV

I lettori ci scrivono

Articoli recenti

Mobilità 2024/2025, dopo gli esiti dei movimenti si potrà ragionare sulle assegnazioni provvisorie. Le domande si fanno metà giugno

Il prossimo 17 maggio saranno pubblici gli esiti della mobilità docenti di ogni ordine e…

06/05/2024

Graduatorie Ata: CSPI e sindacati chiedono al Ministro di mettere le scuole in condizione di garantire che entrino in vigore il 1° settembre

Ormai nella scuola siamo di fronte ad una emergenza dopo l’altra, non è ancora chiusa…

06/05/2024

Organico Ata Covid: segreterie in tilt e lavoratori penalizzati

In merito alla ricontrattualizzazione dei Collaboratori scolastici Pnrr e Agenda Sud si è creato è…

06/05/2024

La scuola non serve solo per la cultura, ma pure per trovare lavoro: Valditara insiste

I giovani per affermarsi non devono solo conoscere la teoria, ma anche la pratica: per…

06/05/2024

Organico Ata, Uil Scuola Rua: Serve cambio di passo. Immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili e ampliamento dell’organico

Riceviamo e riportiamo la nota della Uil Scuola Rua relativa all'organico del personale Ata per…

06/05/2024

Elezioni CSPI, si vota martedì 7 maggio dalle ore 8 alle 17: alcune indicazioni utili per elettori e commissioni

A distanza di ben nove anni dall'ultima volta, martedì 7 maggio, dalle ore 8 alle…

06/05/2024