Categorie: Personale

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Recentemente la disciplina riguardante le assenze dal lavoro per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha subito alcune modifiche ad opera dell’art. 4 comma 16 bis del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013. Trattandosi di una legge recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” l’obiettivo principale è il contrasto del fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.
Con la Circolare n. 2 del 4 febbraio 2014, registrata dalla Corte dei Conti il 19 marzo 2014, n. 787, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti che avevano dato adito a dubbi interpretativi.
L’art. 4 comma 16bis di cui sopra ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che nella sua nuova formulazione prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
In sostanza, il dipendente che debba assentarsi dal lavoro per eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).
Nel caso in cui si ricorra ai permessi per documentati motivi personali, è necessario giustificare l’assenza con un’attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. Si tratta, dunque, di un’attestazione di presenza, che deve contenere una serie ed informazioni per poter essere ritenuta valida: la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Assolutamente non deve riportare l’indicazione della diagnosi e, onde evitare la comunicazione impropria di dati personali, neanche il tipo di prestazione somministrata. L’attestazione può essere consegnata al dipendente per il successivo inoltro all’amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura (la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell’attestazione). Una precisazione importante: l’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, che come tutte le dichiarazioni sostitutive è soggetta al controllo delle amministrazioni.
La circolare in commento spiega anche come si debba giustificare l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici nel caso in cui il dipendente sia assente dal servizio per malattia. In questa ipotesi, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia, che non sono state modificate in alcun modo dalla legge 125, anche per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico. Come prassi, dunque, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).
Infine, se il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, le assenze, secondo quanto riportato dalla circolare, possono essere giustificate tramite un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea e da consegnare all’amministrazione prima dell’inizio della terapia), redatta dal medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.
Lara La Gatta

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