Categorie: Precari

Assunzioni precari, disco rosso per la class action del Codacons

Disco rosso alle class action nei confronti dei datori di lavoro: le cosiddette cause “seriali”, che riuniscono in un unico ricorso i diritti reclamati da un’ampia fetta di lavoratori, non avrebbero fondamento. Questa, perlomeno, appare la posizione del Tar del Lazio, che attraverso una sentenza depositata lo scorso 26 settembre si è espresso negativamente contro la richiesta fatta dal Codacons nel 2011: in particolare, l’associazione aveva fatto ricorso nei confronti del Miur per ottenere l’assunzione d’ufficio dei docenti precari a seguito dell’accertato “abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato”.
Ebbene, secondo il tribunale amministrativo regionale le richieste formulate dall’avvocato Carlo Rienzi, leader dell’associazione dei consumatori, di far impartire al Miur “direttive generali agli uffici periferici al fine di evitare l’abuso dell’utilizzazione dello strumento del contratto a tempo determinato” e di “ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto sia in proprio dall’Associazione che dagli utenti”, non possono essere accolte.
Il Tar ha colto nel ricorso dei Codacons dei limiti che lo rendono “in parte inammissibile e, in parte, infondato”. Secondo i giudici di primo grado, “la “class action” di cui agli artt.1 e 3 dlgs 198/09 costituisce un rimedio esperibile contro la p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 , n. 552) laddove, a prescindere dall’individuazione del termine perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, appare mancante una specifica norma di legge o regolamentare che imponga al Miur di adottare gli atti programmatici di indirizzo nei confronti dell’amministrazione periferica, volti a scongiurare il fenomeno del precariato, i quali devono comunque intendersi come conseguenza successiva ed ulteriore, ma non specificatamente imposta, della normativa richiamata dal Codacons”.
La mancanza di norme che impongono quanto richiesto dal Codacons non è solo nazionale. In effetti, anche secondo la Carta di Nizza, che fa da riferimento principale a livello Ue, “i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. Nessun riferimento viene fatto, quindi, alla class action in sede giudiziaria per le cause aventi come oggetto la materia del lavoro.
Alessandro Giuliani

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