Sta facendo discutere la decisione della Regione Piemonte che obbliga le scuole piemontesi a misurare la temperatura all’ingresso dell’istituto scolastico.
L’ordinanza, arrivata a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, che – ricordiamo – è fissato a lunedì 14 settembre, prevede infatti che, sebbene la responsabilità della rilevazione della temperatura degli studenti sia stata affidata dal Governo alle singole famiglie, in Piemonte le scuole avranno l’obbligo di verificarlo.
In particolare, la Regione raccomanda a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima dell’ingresso a scuola. Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e comprovate, non fosse nelle condizioni di farlo, dovrà prevedere un meccanismo di verifica quotidiana (attraverso un’autocertificazione che potrà essere fornita sul registro elettronico, sul diario o su un apposito modulo) per controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia.
Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertificazione, la scuola avrà l’obbligo di misurare la febbre per consentirne l’ingresso in classe. In questa operazione gli istituti potranno avvalersi dei volontari delle associazioni, come Protezione civile e carabinieri.
Al di là dell’autocertificazione richiesta ogni giorno per entrare nelle scuole piemontesi, in alcune Regioni è richiesta un’autodichiarazione per la riammissione a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospetti per Covid-19.
La prevede ad esempio ancora una volta il Piemonte, che ha predisposto delle linee guida con i medici, pediatri e con il sistema sanitario territoriale.
In fondo al file con le linee guida sono riportati:
Anche la Regione Veneto ha messo a disposizione un fac-simile di autodichiarazione per l’assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19, allegato alla nota 345038/2020.
La regione Emilia Romagna invece ha fatto sapere che nel caso di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della famiglia.
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