Categorie: Personale

Bisogna attuare il metodo “pro rata temporis” per valutare il servizio dei docenti

La valutazione del punteggio di anzianità di servizio dei docenti delle scuole italiane non è affatto commisurato al tempo di lavoro effettuato, ma si calcola ancora sulla base giuridica del contratto stipulato.
Infatti anche nel calcolo dell’anzianità di servizio tra il pre-ruolo e il ruolo, dove nel primo caso il servizio è svolto con contratto a tempo determinato e nel secondo caso è svolto a tempo indeterminato, la differenza di trattamento è nettamente sfavorevole per i lavoratori precari.
Stiamo ovviamente parlando di pre-ruolo e ruolo nello stesso ordine e grado d’istruzione, in cui il servizio pre-ruolo è valutato 3 punti per anno scolastico, mentre il servizio di ruolo è valutato 6 punti per ogni anno scolastico.
Oltre questa disparità evidente, che non tiene conto del metodo pro rata temporis, c’è di più : al docente inquadrato a tempo indeterminato viene conteggiata anche la continuità del servizio che invece non tocca per il servizio svolto dal docente assunto a tempo determinato. Ma è legittimo questo modo di valutare l’anzianità del servizio, che crea disparità tra lavoratori che svolgono lo stesso identico servizio?
Sulla legittimità di questo metodo valutativo, alla luce della direttiva europea 1999/70 CE , recepita dalla legge italiana, ci sono evidenti dubbi. Infatti la Flc Cgil e la Gilda segnalano da qualche anno, in sede di contrattazione integrativa sulla mobilità, il bisogno di rivedere la valutazione dell’anzianità del servizio, recependo i principi cardine della direttiva europea su citata, in cui, nella clausola 4, mette in evidenza che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Nella stessa clausola si consiglia per evidenti ragioni di equità nel trattamento di applicare il principio del pro rata temporis. Nella direzione di quando suddetto va la sentenza del Tribunale di Lanusei (Og) della fine del 2012, che con tre diverse pronunce ha accolto i ricorsi di tre gruppi di precari che, con l’assistenza dell’Ufficio Legale della Flc Cgil territoriale, chiedevano il riconoscimento dell’anzianità di servizio sulla base della normativa europea (199/70/CE) che stabilisce la parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Con queste sentenze il giudice di Lanusei non solo dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto economico e giuridico, ma condanna anche il MIUR ad un cospicuo risarcimento economico in favore dei ricorrenti. Per quanto detto sarebbe quindi opportuno a partire dall’anno scolastico 2013-2014 attuare, nei contratti integrativi sulla mobilità, il metodo pro rata temporis per valutare il servizio dei docenti.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Alla preside Savino hanno scritto ‘Stai zitta!’: “se fossi stata un uomo non l’avrebbero fatto, le donne in posizioni apicali danno ancora fastidio”

"Pur non sottovalutando le offese rivoltemi in quanto antifascista, spiacevoli ma non originali, sono convinta…

28/04/2024

Minacce alla preside Savino di Firenze autrice di una circolare antifascista: tre lettere con intimidazioni ed escrementi. La Digos indaga

Riceve periodicamente minacce e pesanti insulti la preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo…

28/04/2024

Facoltà di Architettura, prove di ammissione entro il 30 settembre 2024: il decreto

Il Ministero dlel'Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 627 contenente le modalità e…

28/04/2024

Biblioteche scolastiche, domande entro il 3 maggio 2024 per accedere al fondo per la promozione della lettura

Scade alle ore 12 del 3 magigo 2024 il termine per presentare domanda per accedere…

28/04/2024

Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge…

28/04/2024