Categorie: Alunni

Chi copia rischia l’annullamento delle prove e l’esclusione dall’esame. Il regolamento

Oggi si ricorre a nuovi strumenti tecnologici. Se va bene non capita quasi nulla o quasi; ma se si è scoperti, dato che si compie un furto per plagio, i candidati rischiano l’annullamento della prova scritta e l’esclusione dagli esami. Difatti è’ ancora in vigore, perché non abrogato, il “Regolamento sugli alunni e gli esami” del Regio Decreto n. 653/1925, integrato e modificato dal R. D. n. 2049/1929. All’art. 95 vi leggiamo: “L’annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero. Contro i provvedimenti è ammesso il ricorso”.
Occorre difatti sempre accertare, da parte dei tribunali competenti, che dalla comparazione fra l’elaborato e il testo copiato, si riscontri la sovrapponibilità di parti notevoli e di una certa estensione, con periodi significativi nello sviluppo espositivo dell’elaborato. In fondo si tratta di un problema di giustizia e legalità tanto che, se in Germania certe colpe – come la truffa o l’inganno – sono presi molto sul serio, è anche vero che Roma dista più di 1.500 Km dai giudici di Berlino.
Per ostacolare e impedire ogni forma di plagio e copia-incolla, è arrivata per tempo in tutte le scuole d’Italia la Circolare MIUR n. 2946 del 6 maggio 2014 sugli adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Vi si legge: “I Dirigenti Scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove”.

I MIUR fa presente che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o PC portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. I Presidenti ed i commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del tale divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio. Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni collegate alla estrazione e stampa delle tracce delle prove, inviate con la modalità del “plico telematico”, in ognuno dei giorni impegnati dalle prove scritte, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, esclusivamente il collegamento con la rete INTERNET dei computer utilizzati: 1) dal DS o di chi ne fa le veci; 2) dal Dgsa, ove autorizzato dal DS o da chi ne fa le veci; 3) dal referente o dai referenti di sede. Nel corso delle prove scritte sarà pertanto disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessati dalle prove scritte. Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.

Anche l’O.M. n.37/2014 all’art. 12 c. 5 è molto esplicita: ” (…) I presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire ai candidati di comunicare con l’esterno durante l’effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d’esame”.

Esiste un solo caso che prevede l’obbligo di “copiare”. Si tratta della prova di Figura Disegnata nell’Istruzione artistica perché si richiede la COPIA dal vero… del modello vivente! Così che, se in tutti gli altri Istituti superiori è proibito copiare, nell’Istruzione artistica “copiare” è un’Arte non solo apprezzata ma anche imposta.

Giovanni Sicali

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