Categorie: Mobilità

Chi ha perso il posto a domanda condizionata può richiedere utilizzazione

È ormai prossima  l’ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni e  assegnazioni provvisorie per il 2014-2015, che riprenderà per intero l’intesa di ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale del 26 marzo 2014.
La procedura  che verrà usata per la presentazione delle domande è quella online per quanto riguarda utilizzazioni e assegnazioni provvisorie  provinciali e interprovinciali degli insegnanti, soltanto il personale educativo, gli insegnanti di religione cattolica e tutto il personale Ata potrà presentare domanda su carta utilizzando i moduli che saranno pubblicati a breve dal MIUR.
Le date di scadenza, come largamente annunciato dalla nostra testata, sono diversificate.
La scuola dell’infanzia e primaria potrà procedere all’inoltro on line della domanda dall’11 al 21 luglio, mentre la scuola secondaria di primo e di secondo grado dal 24 al 31 luglio, gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo potranno presentare la domanda su modello cartaceo entro il 25 luglio, ed infine gli ata avranno tempo di compilare la domanda cartacea ed inviarla entro il 12 agosto.
Ricordiamo a tutti i soprannumerari che sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, che potranno presentare domanda sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria anche in opzione congiunta. Infatti all’art.2 comma 1 punto b) dell’ ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è scritto che  i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.
Pertanto per l’a.s. 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/2007 e successivi. Per cui ad esempio un docente che ha perso il posto per l’anno scolastico 2010-2011 ed è stato trasferito a domanda condizionata ed ha sempre fatto richiesta di rientro nella sua sede di precedente titolarità potrà fruire dell’opportunità di presentare richiesta di utilizzazione esprimendo come prima preferenza la scuola da cui era stato trasferito per l’anno scolastico 2010-2011 ed eventualmente anche il comune di precedente titolarità e nel caso i comuni viciniori. In tal caso l’utilizzazione o anche l’assegnazione provvisoria non determinano la perdita della continuità didattica

Lucio Ficara

Articoli recenti

La Corte di Cassazione (marzo 2024) conferma che la Carta Docente (500 euro) spetta ai precari: come richiederla

Con la nuova decisione del 24 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la…

29/04/2024

Concorso docenti di religione cattolica, bandi in arrivo: bozze presentate ai sindacati il 30 aprile

Nel pomeriggio di domani, 30 aprile, la Fgu/Snadir è stata convocata dal Ministero dell’Istruzione e…

29/04/2024

Parere del CSPI sulla bozza del decreto concernente le graduatorie di terza fascia del personale ATA. Contestazioni e diffida

Il parere del CSPI del 26 aprile 2024 anche se obbligatorio ma non condizionante, sta…

29/04/2024

Sistemi scolastici: la differenza tra Oriente e Occidente

Ho studiato, per curiosità professionale, alcuni sistemi scolastico-universitari orientali: che differenza rispetto a quelli occidentali!…

29/04/2024

Franco Di Mare, il suo appello anni fa: “Sostenere i docenti, una vita piegata sui libri e il peggiore stipendio d’Europa”

La notizia è esplosa ieri: il giornalista Franco Di Mare, 68 anni, ex inviato di…

29/04/2024