Una recente sentenza della Corte di Cassazione, riportata da IlSole24Ore, la 35494 del 23 agosto differenzia il caso di abuso di mezzi di correzione dal reato di maltrattamento.
L’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. Diversamente, l’uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti.
Nello specifico la Cassazione è stata chiamata a trattare il caso di una docente che aveva instaurato in classe un clima di costante timore e soggezione, conseguente a ripetuti episodi di violenza psicologica. Erano stati frequenti i giudizi sprezzanti, avvilenti e umilianti espressi dall’insegnante, a tal punto introiettati dai minori da far sviluppare in alcuni un senso di sfiducia nelle proprie capacità, un senso di colpa eccessivo e l’ossessione persino di “meritare” la punizione.
La Corte ha quindi affermato che esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da mero intento educativo.
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