Personale

I compensi accessori, compresi quelli del merito, entrano in contrattazione

Nell’ipotesi di CCNL scuola del 9 febbraio 2018, si chiarisce che i compensi accessori per il personale docente e ata, saranno, per legge, oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

LIVELLI, SOGGETTI E MATERIE DI RELAZIONI SINDACALI PER LA SEZIONE SCUOLA

È utile sapere che l’art.22 comma 4 lettera c) precisa quali sono i punti che dovranno essere contrattati, a livello di scuola, da parte del Dirigente scolastico e delle Rsu. In particolare in tale norma contrattuale è scritto che oltre l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, la contrattazione integrativa di Istituto si dovrà occupare dei criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

Il contratto di Istituto si occuperà anche dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015. In buona sostanza il nuovo contratto scuola prevede che il bonus del merito dovrà passare in contrattazione di istituto diversamente da come era accaduto in questi ultimi due anni.

COMPENSI ACCESSORI INSERITI NEI CONTRATTI AI SENSI DEL D.LGS. 165/2001

L’art.22 del contratto collettivo nazionale della scuola 2016/2018 prevede che, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell’art.45 del Testo Unico della Scuola (Art.45 commi 3 e 3 bis del d.lgs. 165/2001), i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

  1. a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

Quindi per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lucio Ficara

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