Concorsi

Concorso dirigenti scolastici: gli esclusi dal Milleproroghe annunciano battaglia

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio ed è entrata in vigore il 28 febbraio la legge 24 febbraio 2023, n. 14 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

Come noto, ne avevamo già parlato anche in una intervista alla senatrice Bucalo, una dei primi firmatari, in sede di conversione del decreto milleproroghe è stato approvato un emendamento che affronta la spinosa questione del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017.

Cosa prevede la norma

L’emendamento prevede, in particolare, un corso-concorso destinato ai candidati che abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o della prova orale del concorso, nonché a quei candidati che, ammessi con riserva al concorso in virtù di un provvedimento giurisdizionale, dopo aver superato le prove concorsuali sono stati nominati dirigenti scolastici, salvo poi essere restituiti al ruolo docente per via dell’esito negativo del ricorso.

Un corso di formazione con prova finale

Il decreto Milleproroghe demanda ad un decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dal 28 febbraio, il compito di definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, cui potranno essere ammessi i candidati che hanno partecipato al concorso, purché siano in possesso di specifici requisiti.

Chi potrà partecipare al corso-concorso

Saranno ammessi al corso di formazione ed alla successiva prova finale i candidati al concorso del 2017 che, alla data del 28 febbraio 2023

– abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del concorso

ovvero

– abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

ovvero

– abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

Prove differenziate per l’accesso al corso di formazione

È previsto che per poter accedere al corso intensivo di formazione, coloro i quali abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale in seguito ad ammissione con provvedimento cautelare, successivamente caducato, dovranno superare una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa con un punteggio pari ad almeno 6/10.

Invece, coloro i quali abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale, ai fini dell’ammissione al corso di formazione, dovranno superare una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

Chi supera la prova finale sarà messo in coda alla graduatoria del concorso

I candidati che avranno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione saranno inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso del 2017, la cui validità viene prorogata fino all’anno scolastico 2025/2026, e verranno immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti.

Chi resta escluso

Se grande soddisfazione hanno espresso i numerosi candidati che avevano proposto a suo tempo un ricorso avverso il mancato superamento della prova scritta o il mancato superamento della prova orale, piovono critiche alla disposizione da parte degli esclusi.

Ci riferiamo, in particolare, a tutti coloro i quali hanno comunque partecipato al concorso ma non hanno superato la prova preselettiva ed hanno proposto un ricorso per detto motivo, ovvero non hanno superato la prova scritta o la prova orale ma hanno ritenuto di non proporre alcun ricorso.

Gli esclusi stanno già sondando il terreno per valutare la possibilità di impugnare il decreto attuativo, sollevando contestualmente la questione di legittimità costituzionale della norma di legge.

Dino Caudullo

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