Attualità

Concorso DS: c’è una domanda sbagliata, tutto da rifare?

Impazza sul web la segnalazione di una domanda probabilmente errata proposta ai docenti che hanno partecipato alla prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici

La domanda “incriminata” sarebbe questa: Il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 1o per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità?

E queste le 4 riposte fra le quali si doveva scegliere quella giusta
A) Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola
B) Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico
C) Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento
D) Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate

Nella piattaforma per le esercitazioni la risposta considerata esatta è la C, ma moti sostengono che non è così perché il comma 83 recita esattamente “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” e quindi la risposta esatta sarebbe la B.

E così  già si parla di ricorsi, soprattutto da parte di coloro che sono rimasti esclusi proprio a causa di quell’errore.
Ovviamente è del tutto legittimo che chi si sente in qualche modo leso per una imprecisione della domanda chieda l’intervento della giustizia amministrativa.

Il problema però potrebbe rivelarsi più complesso del previsto; se davvero il TAR dovesse dare ragione ai ricorrenti, si porrebbe subito un’altra questione: chi ha risposto C) alla domanda in questione avrebbe sbagliato e quindi il suo punteggio dovrebbe essere rivisto con tutti i rischi del caso.
Ma se chi ha dato la risposta C) dovesse risultare successivamente escluso potrebbe obiettare di aver risposto così come richiesto dagli esperti del Ministero.
Insomma ne verrebbe fuori un gran bel pasticcio a meno che, alla resa dei conti, non si decida di considerare valide sia la risposta C) sia la B).
Alla faccia del principio di non contraddizione che fin dai tempi di Aristotele ha sempre funzionato ma che, ora, potrebbe essere messo in dubbio.

Reginaldo Palermo

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