Infatti, lo stesso TAR ha condannato i ricorrenti in solido a rifondere le spese e competenze del giudizio in favore dell’amministrazione e dei controinteressati costituiti, liquidandole in complessivi € 3000,00 + IVA e CPA in favore di ciascuna parte. I cinque motivi sono:
Primo motivo: “Violazione dell’art. 10 DPR 140/2008 richiamato dall’art. 7 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e dall’art. 7 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011” i ricorrenti sostengono che un commissario, docente di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per l’impresa, le organizzazioni pubbliche e il lavoro e in Giurisprudenza non potrebbe ritenersi esperto «di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale…» siccome previsto dall’art. 10 in epigrafe.
Secondo motivo: “ Violazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 10 D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 e dell’art. 6 DPR 140/2008 nella formulazione del quesito per la seconda prova scritta “ si incentra sulla asserita violazione del bando perché la seconda prova scritta ( nella quale i ricorrenti hanno comunque conseguito un voto insufficiente) non sarebbe consistita nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica ma in un tema di carattere generale.
Terzo motivo: “Violazione dell’art. 12 DPR 9.5.1994 n. 487 e dell’art. 3 l. 241/90 e degli artt. 6 del DPR 140/2008 e gli artt. 10 del D.D.G. MIUR 13.7.2011 e del D.D.G. USR FVG dd 14.7.2011 “ attiene all’asserita mancanza di criteri di valutazione delle prove scritte sufficientemente dettagliati, stringenti e puntuali, con la conseguenza che il giudizio della commissione risulterebbe viziato da difetto di motivazione.
Quarto motivo: “ eccesso di potere – difetto di istruttoria – illogicità “ denuncia che la correzione dei temi sarebbe avvenuta in un tempo eccessivamente ristretto e quindi sarebbe stata frettolosa e superficiale, affermando al riguardo che la media per compito sarebbe stata di 10 minuti.
Quinto motivo: “violazione del principio cardine dell’anonimato” perché dei candidati, che poi sono stati ammessi agli orali, sono stati invitati a non continuare ad usare penne rosse onde non rendere i propri compiti riconoscibili.
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