Con rifermento al concorso per Dirigenti scolastici svolto in Toscana i giudici di palazzo Spada hanno pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 4119 del 2013, ribadendo con forza l’obbligo di procedere ex novo all’espletamento delle prove orali per tutti i candidati, come inevitabile conseguenza del fatto che le precedenti prove orali erano state svolte da una commissione irrimediabilmente viziata nella sua composizione.
Il Consiglio di Stato afferma che i soggetti già dichiarati vincitori e immessi nelle nuove sedi dirigenziali di servizio possano continuare a svolgere la propria attività fino al (necessario) avvicendamento con i soggetti che eventualmente saranno dichiarati vincitori in loro vece per le medesime posizioni.
A tal proposito si riporta uno stralcio della sentenza: “il Collegio si limita ad osservare che l’obbligo di procedere ex novo all’espletamento delle prove orali rappresenta l’evidente (quanto inevitabile) conseguenza del fatto che le precedenti prove orali erano state svolte da una Commissione irrimediabilmente viziata nella sua composizione e le cui operazioni (per ragioni altrettanto evidenti) non possono giovare di una sorta di “sanatoria” quale quella che sembra implicitamente essere suggerita nell’ambito del quesito in oggetto (Con il terzo quesito il Ministero domanda “se l’obbligo di tutti i candidati di sottoporsi ad una nuova prova orale, a notevole distanza di tempo dalla prima, sia suscettibile di ledere le legittime aspettative di coloro i quali, pur avendole superate, ma che, per vizi di procedura a lui non imputabili né automaticamente suscettibili di arrecare un vantaggio in suo favore, si trova ora a competere nuovamente in condizioni meno favorevoli dal punto di vista della propria preparazione tecnico-scientifica).
Né può rilevare ai fini che qui rilevano il comportamento incolpevole dei candidati che erano stati positivamente valutati dalla Commissione illegittimamente composta: si tratta di una circostanza che, sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, può – se del caso – rilevare in sedi contenziose diverse dalla presente”.
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