Il D.L. n. 106 del 29.10.2019, prevede la partecipazione ad una procedura concorsuale straordinaria per i docenti, anche di ruolo, che abbiano svolto tre anni di servizio nella scuola secondaria statale nel periodo compreso tra l’a.s. 2011/12 e 2018/19. L’anno in corso non vale ai fini del computo del triennio.
Uno di questi anni deve essere specifico, cioè prestato nella tipologia di insegnamento per cui si intende concorrere. Ricordiamo che si può concorrere in alternativa o su posto di sostegno o su posto comune.
Chi ha i tre anni di servizio nello Stato partecipa ai fini assunzionali e abilitativi se rientra nei vincitori (i primi 24.000), se invece non rientra tra i vincitori, risultando idoneo alla prova scritta superata almeno con 7/10, potrà partecipare solo ad una procedura finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
I docenti che hanno tre anni di servizio nella scuola secondaria paritaria, non potranno partecipare ai fini assunzionali, bensì al solo fine di conseguire l’abilitazione.
Tanto premesso, affrontiamo il discorso del servizio cosiddetto “misto” nei suoi vari aspetti, anche se sulla materia l’ultima parola spetterà al bando di concorso.
Fermo restando che un anno di servizio dei tre deve essere prestato specificamente per la tipologia del posto per cui si concorre ai fini assunzionali e/o abilitativi, gli altri anni scolastici possono essere stati prestati in “modo misto” e cioè si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria di primo grado con quelli prestati nella scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda poi i docenti che hanno servizio nella scuola paritaria e che partecipano solo per conseguire l’abitazione all’insegnamento, questi possono cumulare, al fine del raggiungimento del triennio di servizio, gli anni prestati nella scuola secondaria statale con gli anni prestati nella scuola secondaria paritaria, es: 1anno prestato in scuola statale e 2 anni prestati nella scuola paritaria.
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