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Consiglio di classe e docente di potenziamento: tutto da quello che c’è da sapere

Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola

È utile sapere che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).

Come già segnalato da La Tecnica della Scuola, ai sensi del comma 4 dell’art.5 del d. lgs.297/94, del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

Il docente di potenziamento

 

E invece il docente di potenziamento può far parte del consiglio di classe? Si ritiene che tali docenti non possano partecipare ai consigli di classe riunti per lo scrutinio intermedio (e finale) perché non impartiscono un insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione.

Attenzione, però. Il professore potrà far parte dello scrutinio nel caso stia sostituendo per supplenze fino a 10 giorni il docente curricolare e che in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio. Può anche partecipare nel caso sostituisca il docente curricolare assente solo allo scrutinio.

 

Se è comprensibile la partecipazione dei docenti di potenziamento nei consigli di interclasse della scuola primaria e dei docenti di potenziamento che fanno delle ore di compresenza nella classe di una scuola secondaria, non si ravvisano gli estremi dell’obbligo di partecipazione in un consiglio di classe di un docente di potenziamento che si occupa di progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

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