Il Decreto della presidenza del Consiglio emanato ieri prevede già per questa mattina il monitoraggio nelle “aree a contenimento rafforzato”, tra le quali l’intera Lombardia e altre 14 province di Piemonte, Emilia, Veneto, Marche e Piemonte: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto.
Il decreto istruisce di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita” da questi territori, salvo che “per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”, per “motivi di salute”, e per per rientrare “presso il proprio domicilio, abitazione, residenza”. Nel testo del decreto si legge che il divieto di spostamento vige anche “all’interno dei medesimi territori”. Resta il divieto assoluto di muoversi per chi è in quarantena, pena anche il carcere.
Nel decreto approvato l’8 marzo si parlava genericamente dei prefetti come delle autorità di pubblica sicurezza a cui è deputato il controllo e la valutazione delle “comprovate esigenze” per gli spostamenti. A fare chiarezza è intervenuta la direttiva del Viminale ai prefetti per l’applicazione delle misure del decreto: ci saranno controlli su strade, autostrade e stazioni e chi si sposterà dovrà presentare un’autocertificazione, che potrà essere a sua volta sottoposta a controlli.
Se si vuole fare visita a un parente anziano solo nelle zone soggette a restrizioni e ci si trova al di fuori di esse, valgono le limitazioni del decreto. Occorre quindi una “comprovata esigenza di salute”.
“Se io abito in un’altra città e ho una mamma di 90 anni senza assistenza domiciliare che vive in una delle zone di sicurezza naturalmente posso invocare questo buon motivo per raggiungerla”, ovviamente stando attenti a rispettare le misure per prevenire il contagio.
Sì, il decreto del governo prevede esplicitamente la possibilità di raggiungere il proprio domicilio se ci si trova al di fuori.
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