Non tutti i casi di infezione da Covid occorsi ai lavoratori sono automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail. La legge richiede, infatti, che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell’Inail, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.
A ribadirlo è l’Inail, con la nota n. 3159 del 17 marzo 2021, con la quale ha fornito indicazioni riguardanti la denuncia di infortunio per il personale scolastico e studenti positivi al SARS-CoV-2 e per eventuali infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI).
L’Inail è sempre tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell’infortunio denunciato, anche perché è sempre ammessa la prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).
Non spetta dunque al datore di lavoro alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail.
Quello che deve comunque fare il datore di lavoro è presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
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