E’ stata diramata in serata la circolare ministeriale che fornisce indicazioni applicative in merito al decreto legge del 24 marzo scorso.
La nota sottolinea che per tutto il personale scolastico l’obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno prossimo; l’inadempimento – si ricorda – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 e cioè una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.
Ovviamente l’obbligo vaccinale è escluso in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
La nota ministeriale si sofferma poi a chiarire quali debbano essere le modalità della prestazione lavorativa dei docenti non vaccinati.
Il decreto stabilisce che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
In questi casi i docenti non vaccinati vengono sostituiti da personale supplente assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni.
La nota chiarisce che gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti fino a questo momento cessano a partire dal 1° aprile.
Di particolare interesse il chiarimento, molto atteso dal personale coinvolto e dagli stessi dirigenti scolastici, su cosa si debba intendere per attività di supporto nelle quali impiegare i docenti non vaccinati.
Il Ministero fa un elenco esemplificativo: attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
Resta ancora poco chiaro, invece, quale trattamento debba essere riservato al personale Ata inadempiente all’obbligo vaccinale; la nota dice testualmente che “si ritiene che, comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”.
Va notato che il Ministero usa una formula non ordinatoria (“si ritiene”) senza fornire quindi una indicazione precisa: ancora una volta le scuole vengono lasciate nell’incertezza con il rischio di far crescere la conflittualità interna.
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