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Diplomati istituto magistrale: il loro titolo è abilitante. Chi li ripagherà del danno subìto?

 

 

Diplomati istituto magistrale: il loro titolo è abilitante. Chi li ripagherà del danno subìto?

 
 
 
di Anief
03/03/2014
I giudici amministrativi sanciscono dopo 12 anni che i maestri supplenti possono essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Marcello Pacifico (presidente Anief): lo avevamo detto prima di tutti. Ora si renda giustizia a questi docenti cui per cinque anni è stato negato di inserirsi nelle graduatorie permanenti, poi trasformate ad esaurimento: per l’errata interpretazione della norma, tanti di loro hanno perso la possibilità di lavorare e di essere immessi in ruolo.
Ancora una volta i giudici sono chiamati a sanare i pasticci di cui si rende protagonista l’amministrazione pubblica: stavolta è toccato al Consiglio di stato “bacchettare” il Ministero dell’Istruzione, accogliendo il ricorso straordinario al presidente della Repubblica di 200 docenti – in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 – ingiustamente esclusi dalle graduatorie di seconda fascia d’istituto riservate agli abilitati. Con il parere n. 4929, i giudici amministrativi della seconda sezione hanno evidenziato come questo titolo sia da considerarsi a tutti gli effetti ‘abilitante ex lege’.
“Quella del Consiglio di Stato è una sentenza importante – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – perché non solo potrà essere allargata agli oltre 50mila maestri diplomatisi prima del 2001/02, ma contiene un’altra importante ammissione di errore operata dal Miur: tra il 2002 e la fine del 2006, quando con la Legge 27/12/2006, n. 296 art. 1 comma 605, le graduatorie furono trasformate da permanenti ad esaurimento, a decine di migliaia di diplomati è stato illecitamente negato di inserirsi nelle liste pre-ruolo. In sostanza, dopo 12 anni si scopre che quel titolo è a tutti gli effetti abilitante, dando ragione al nostro sindacato che per primo lo aveva rivendicato”.
“Ancora una volta – continua Pacifico – la gestione dei supplenti annuali e temporanei da parte del Ministero dell’Istruzione si conferma carente. E la modifica da parte del legislatore delle graduatorie permanenti nelle GaE non cancella di certo il grave danno prodotto a tanti docenti supplenti in possesso del titolo magistrale. Altrettanto scandaloso è che lo stesso trattamento di immotivata esclusione continui ad essere attuato per coloro che si sono abilitati dopo la chiusura delle Ssis: chi ha concluso positivamente i Tfa, chi si abiliterà prossimamente con i Pas, come per gli idonei al ‘concorsone’, non possono essere dimenticati dallo Stato”.
Il sindacato coglie l’occasione per ricordare all’amministrazione che tutti coloro che si sono abilitati all’insegnamento devono essere messi in condizione di lavorare nelle scuole. “La logica che deve prevalere non può essere quella del mantenere le porte chiuse al diritto, tarpando le ali di chi ha dimostrato di meritare di insegnare. Non solo impendendo l’inserimento nelle graduatorie: il Miur ha anche stabilito che, sempre gli abilitati magistrali ante 2001/02, non hanno diritto all’accesso ai pubblici concorsi o ai corsi di specializzazione che richiedano l’abilitazione come titolo d’accesso. Tutte decisioni che, seppure alla lunga, si sono rivelate – conclude il presidente Anief – prive di fondamento giuridico”.
A tal proposito, c’è da ricordare che, prima del Consiglio di Stato, più di un Tar ha stabilito che tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito precedentemente al 2001/2002 hanno pieno diritto a presentare domanda di accesso ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno. Un diritto sancito dall’art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e dall’art. 15 comma 7 del Dpr 323/1998: delle disposizioni legislative, mai abrogate, che attribuiscono il valore abilitante permanente al diploma di maturità magistrale nonché il diritto ai possessori di partecipare ai concorsi a cattedra. L’abilitazione è, infatti, intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di alcuna ulteriore prova, esame o concorso.
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