La circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito.
L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 ha infatti individuato alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.
Da quando tale norma è stata introdotta, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali l’INPS ritiene necessario fornire alcune precisazioni.
In particolare la circolare si occupa di:
Per il prossimo venerdì 24 maggio, è stato proclamato uno sciopero relativo al comparto istruzione…
Sono passati 34 anni anni da quel famoso 17 maggio 1990 che cambiò la storia…
Anche per le iscrizioni al prossimo anno scolastico ai percorsi di istruzione degli adulti restano…
Non cessano le polemiche relative al giorno scelto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per…
Dirigenti scolastici e docenti possono richiedere anche quest’anno di essere assegnati, in posizione di comando,…
Anche per il prossimo anno scolastico, restano confermate le regole già vigenti negli scorsi anni…