L’abrogazione delle liquidazione delle ferie non godute introdotte dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Si tratta, in pratica, di tutte quelle situazioni in cui le giornate di ferie sono maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio, i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione, a seguito della vincita di un concorso).
Il chiarimento è contenuto nel parere 32937 del 6 agosto 2012 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto all’ANCI relativamente all’ambito temporale di applicazione da prendere a riferimento sulla questione.
“La normativa – si legge nel parere – non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, si ritiene che la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale debba seguire i principi generali, tenuto conto che l’entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni di rapporto di lavoro verificatesi prima della predetta entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso”.
Pertanto, debbono restare salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista.
Analogamente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore della norma.
A parere della Funzione Pubblica, possono comunque verificarsi delle situazioni in cui la monetizzazione delle ferie è possibile. Ad esempio, quando per esigenze di servizio, ovviamente adeguatamente motivate, è necessario rinviare la fruizione delle ferie. Ed anche in queste ipotesti “la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio”.
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