Mobilità

Docenti in soprannumero, ecco quando evitano il vincolo triennale

Se il docente soprannumerario presenta una domanda di mobilità senza condizionarla e, se viene soddisfatto su una preferenza puntuale, resterà vincolato per tre anni nella scuola in cui è stato trasferito, tutto questo nonostante la sua posizione di perdente posto.

Domanda di mobilità condizionata

Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Invece il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

I docenti perdenti posto e il vincolo triennale

I docenti che sono risultati perdenti posto l’anno scorso (2019/2020) o nell’anno scolastico 2018/2019, ed hanno presentato domanda di mobilità condizionata e successivamente, negli anni successivi alla perdita del posto, hanno chiesto il rientro nella sede di precedente titolarità, qualsiasi destinazione abbiano avuto per l’anno scolastico 2020/2021, sia se una scuola richiesta oppure una scuola assegnata d’ufficio, potranno tranquillamente effettuare la domanda di mobilità per il 2021/2022, si a per rientrare nella scuola di precedente titolarità o, se lo desiderassero, per qualsiasi altra destinazione.

I docenti soddisfatti su scuola ma a domanda condizionata perché soprannumerari e i docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto, non saranno bloccati per la mobilità 2021/2022 ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019/2022 in cui è espressamente scritto: ” Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”.

È necessario sottolineare che se il docente soprannumerario non condiziona la domanda e viene trasferito su una scuola da lui indicata nelle preferenze, allora il blocco triennale della mobilità sarà applicato.

Se invece un docente soprannumerario non condiziona la domanda, ma non viene trasferito su una scuola da lui indicata, ma finisce in una scuola di una preferenza sintetica espressa o in una scuola assegnata d’ufficio al difuori dalle preferenze sintetiche espresse, allora non sarà soggetto al blocco triennale della mobilità.

Ricordiamo che un docente soprannumerario che dovesse decidere di non presentare istanza di mobilità, verrà trasferito d’ufficio nella scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità, in tal caso non resterà vincolato per un triennio e potrà fare domanda di mobilità già l’anno successivo.

Lucio Ficara

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