Mobilità

Docenti perdenti posto, potranno fare richiesta di utilizzazione solo in certi casi

In questi giorni, in molte scuole italiane di ogni ordine e grado, si sta procedendo all’individuazione dei docenti perdenti posto e alla relativa presentazione della domanda di mobilità in stato di docente in soprannumero. I docenti soprannumerari, che decidessero di fare domanda di mobilità condizionata o di non fare domanda di mobilità per ottenere un probabile trasferimento d’ufficio, avranno l’opportunità di presentare la domanda di utilizzazione per l’anno scolastico 2021/2022.

Utilizzazioni docenti in soprannumero

Ai sensi dell’art.1 , comma 1, lettera b) del CCNI utilizzazioni 2019/2022, i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2021/22 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2013/14 e successivi.

Preferenze nelle utilizzazioni

I docenti perdenti posto, dopo avere espresso come prima di preferenza la scuola di precedente titolarità, potranno, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

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Lucio Ficara

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