Personale

DS impone presenza dei docenti a scuola tutti i giorni fino al 30 giugno

In un Istituto Comprensivo del Lazio, la dirigente scolastica, in un Collegio docenti del mese di maggio 2018, inserisce un punto all’ordine del giorno dell’attività collegiale che prevede un piano delle attività giornaliere fino al 30 giugno per i docenti non impegnati con gli esami di Stato.

PUNTO ORDINE DEL GIORNO DEL COLLEGIO CONTESTATO DAI DOCENTI

La dirigente scolastica indice un Collegio docenti con inizio alle ore 18.00 e comunica la trattazione di ben 14 punti all’ordine del giorno, tra i suddetti punti la DS scrive: “Pianificazione attività docenti non impegnati nell’esame di Stato”. I docenti chiedono chiarimenti alla dirigente scolastica che ritiene, nonostante si siano già svolte le 40 ore di Collegi, riunioni dipartimentali e colloqui scuola famiglia, di impegnare i docenti della primaria e della secondaria di primo grado, rispettivamente per 24 ore e 18 ore settimanali per le settimane di giugno successive al termine delle lezioni. Il provvedimento viene subito contestato dagli insegnanti che ci chiedono se normativamente è legittimo il comportamento della dirigente scolastica.

NORMATIVA RIGUARDO LE ATTIVITA’ DEI DOCENTI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI

Le pretese della dirigente scolastica sono palesemente illegittime in quanto disattendono con ogni evidenza le norme contrattuali in riferimento all’orario di servizio degli insegnanti. Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009. Nel comma 4 dell’art.28 del CCNL scuola è scritto chiaramente che: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. È utile leggere con attenzione l’inizio del comma 5 dell’art.28 in cui è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Al termine delle lezioni, cessa anche l’efficacia del comma 5 dell’art.28, quindi è assurdo che la dirigente scolastica chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni. Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività fosse stato votato dal Collegio dei docenti l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Minacce alla preside Savino di Firenze autrice di una circolare antifascista: tre lettere con intimidazioni ed escrementi. La Digos indaga

Riceve periodicamente minacce e pesanti insulti la preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo…

28/04/2024

Facoltà di Architettura, prove di ammissione entro il 30 settembre 2024: il decreto

Il Ministero dlel'Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 627 contenente le modalità e…

28/04/2024

Biblioteche scolastiche, domande entro il 3 maggio 2024 per accedere al fondo per la promozione della lettura

Scade alle ore 12 del 3 magigo 2024 il termine per presentare domanda per accedere…

28/04/2024

Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge…

28/04/2024

Maturità 2024 tra Capolavoro dello Studente, Prove Invalsi e Pcto: le novità dell’Ordinanza e cosa c’è da sapere

Si avvicina la data dell'inizio dell'esame di Maturità 2024: quali sono le novità introdotte dall'annuale…

28/04/2024

Quali libri leggere in classe? Un aiuto per i docenti che vogliono far appassionare i propri alunni alla lettura

Quali libri leggere in classe? Spesso per i docenti è difficile selezionare i titoli da…

28/04/2024